Rimborsi chilometrici: documentazione necessaria per la prova

Con Sentenza n. 2419del 20 febbraio 2012, la Corte di Cassazione entra nel merito di una diatriba che riguarda l’INPS e un’azienda informatica, la quale aveva avanzato ricorso dopo le cartelle esattoriali presentate dall’Istituto per omissione contributiva riguardante somme erogate ai dipendenti sottoforma di rimborsi chilometrici, pur senza avere prova dettagliata degli spostamenti effettuati dai propri dipendenti, motivo per il quale l’INPS aveva presentato la propria richiesta.

La Suprema Corte, novando i principi sinora conosciuti sul tema e cassando la richiesta dell’Istituto previdenziale, ha affermato che “l’onere probatorio del datore di lavoro che invochi l’esclusione, dall’imponibile contributivo, delle erogazioni in favore dei dipendenti, è assolto documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all’importo corrisposto […] sulla base della tariffa ACI, senza che occorra, al riguardo documentazione specifica ed analitica recante [...] l’analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi”.

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