Associati in partecipazione: se mancano i requisiti è lavoro subordinato

Con la Sentenza n. 2496 del 21 febbraio 2012, la Corte di Cassazione ha ribadito che il contratto di associazione in partecipazione ex art. 2549 c.c. prevede che l’associato si assuma il rischio imprenditoriale, abbia l’onere di controllare la gestione economica dell’impresa e abbia anche il diritto a ricevere periodici rendiconti sull’andamento della stessa. Di fatto, non può essere riconducile a tale fattispecie un rapporto che preveda una prestazione standardizzata, con un orario di lavoro fisso e sotto la direzione e il controllo dell’associante, senza, inoltre, la possibilità di incidere nella gestione dell’azienda.

A tale conclusione perviene la Suprema Corte risolvendo la diatriba tra l’INPS e un’azienda, disconoscendo i rapporti di associazione in partecipazione stipulati da quest’ultima con alcuni lavoratori e riconducendoli al lavoro subordinato, anche in funzione del fatto che l’associante rinnovava ogni sei mesi tali contratti a sua inappellabile volontà e non forniva un vero e proprio rendiconto dell’andamento dell’attività (esercizio commerciale di vendita al dettaglio) agli “associati”. L’azienda è condannata al pagamento dei contributi non versati per lavoro dipendente e alle spese di giudizio.

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