Con Sentenza 28 luglio 2010, n. 17603, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’IRAP è dovuta anche per riduzioni di debiti relativi a costi sostenuti antecedentemente al 1997, ossia prima dell’entrata in vigore dell’imposta stessa.
Secondo i giudici, infatti, "la riduzione di un debito: , da parte di un creditore, a favore di un soggetto passivo di IRAP è oggetto di IRAP, anche se esso è correlato a componenti del valore della produzione di periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446"