L’INPS, nel Messaggio 28 luglio 2010, n. 19685, fornisce chiarimenti in merito al regime contributivo dell’indennità di trasferta dopo aver sentito il parere del Ministero del Lavoro. Quest’ultimo, nell’Interpello n.14/2010, aveva dichiarato ammissibile la stipula di un accordo collettivo aziendale che preveda la corresponsione di una indennità di trasferta di importo superiore a quanto previsto dalla contrattazione nazionale o territoriale, precisando che tale importo può beneficiare dell’esenzione IRPEF entro i limiti fissati dall'articolo 51 TUIR a condizione che l'accordo aziendale sia depositato presso gli Enti preposti.
L'INPS, nel Messaggio in oggetto, ribadisce che gli importi dell'indennità di trasferta stabiliti dal contratto aziendale o da quello individuale nell’ipotesi in cui vengano concordati o erogati in misura superiore rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, godono dell’esenzione contributiva nei limiti di 46,48 euro per le trasferte in Italia e 77,47 euro per le trasferte all'estero.
