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Il Comitato amministratore dell’INPGI ha preso ieri due decisioni in merito alla regolamentazione della Gestione Separata, al fine procedere nell’armonizzazione con la Gestione Separata Inps. In particolare, ha deliberato in merito a:

  • l’esenzione dall’obbligo di versare i contributi alla c.d. Gestione "INPGI 2" per i giornalisti liberi professionisti con o senza partita Iva che, nell’esercizio di attività giornalistica autonoma, percepiscano un reddito annuo inferiore a 3.000 euro;
  • l’estensione delle ipotesi di restituzione dei contributi, al 65° anno di età; oltre nei casi in cui non siano stati raggiunti i cinque anni di versamenti, verrà estesa anche a chi abbia versato più dei cinque anni minimi, ma il cui montante utilizzato per il calcolo della pensione risulti inferiore o uguale a circa 18.000 euro.

Le proposte del Comitato amministratore dell’INPGI dovranno essere sottoposte al vaglio dei Ministeri vigilanti.

All’indomani della pubblicazione in Gazzetta del Decreto 17 dicembre 2009 relativo allo sgravio contributivo dei premi inseriti in contratti aziendali o territoriali, l’INPS con la Circolare n. 39 del 18 marzo 2009, fornisce i primi chiarimenti.

Nel riepilogare quanto già contenuto nel decreto, l’Istituto fa alcune precisazioni sulla "retribuzione contrattuale" da prendere a riferimento per il limite massimo assoggettabile a sgravio (2,25% dell’imponibile contributivo annuo), nonché sulle condizioni di accesso e ammissione allo sgravio e soggetti esclusi.

L’istituto però non precisa quale sia la data a decorrere dalla quale le aziende potranno inoltrare richiesta, obbligatoria per ricevere il beneficio: in un prossimo messaggio l’INPS si riserva di fornire tale informazione nonché il "tracciato" per la richiesta che dovrà essere inviata solo in formato telematico.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet gli elenchi contenenti gli enti destinatari della ripartizione del 5 per mille dell’IRPEF, relativa ai modelli dichiarativi 2008 (periodo di imposta 2007).

L’elenco, che evidenzia le somme attribuite per ciascun ente, è proposto, per facilitare la ricerca dei dati, in tre diverse elaborazioni: in ordine alfabetico, in ordine crescente di codice fiscale, in ordine decrescente di importo attribuito a ciascun nominativo.

Con Sentenza 17 marzo 2010, n. 6459, la Corte di Cassazione ha statuito che non può ritenersi illegittimo l'accertamento integrativo, posto in essere in caso di nuovi elementi di fatto sopraggiunti al momento di emissione del primo avviso.

A tal fine sarà però necessaria un'indagine da parte del giudice, tesa a verificare che non era possibile al tempo del primo accertamento conoscere i nuovi elementi, non essendo sufficiente un mero riscontro delle date degli atti. Nel secondo avviso, infatti, sarà opportuno indicare anche gli atti ed i fatti attraverso i quali è stato possibile conoscere le nuove informazioni.

Con Provvedimento 18 marzo 2010, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni del Modello IVA TR (per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale) approvato con Provvedimento 19 marzo 2009.

La revisione delle istruzioni si è resa necessaria per recepire la nuova disciplina della territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA, in vigore dal 1° gennaio 2010, nonché i vincoli per la compensazione dei crediti introdotti dal D.L. n. 78/2009.

I modelli da utilizzare e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica non hanno invece subito variazioni.

Con Circolare 18 marzo 2010, n. 14 l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla presentazione degli elenchi Intrastat.

In particolare l'Amministrazione finanziaria ha precisato che:

  • non sono punibili i ritardi relativi alla presentazione degli elenchi Intrastat del mese di gennaio 2010: gli elenchi potranno essere presentati senza sanzioni entro il 4 maggio 2010;
  • non saranno erogate sanzioni per l'irregolare assolvimento degli obblighi IVA nelle operazioni effettuate con fornitori esteri dal primo gennaio 2010 al 19 febbraio 2010.

Con il Messaggio n. 7596/2010, reso noto il 17 marzo 2010, l’INPS interviene fornendo indicazioni circa gli errati versamenti delle quote di TFR effettuati a "FONDINPS", in realtà di competenza del "Fondo di Tesoreria".

Come già evidenziato a suo tempo con il Messaggio n. 19813/2008, vengono ribadite le istruzioni per la sistemazione degli importi di competenza della Tesoreria, versati erroneamente a "FONDINPS".

Nonostante le indicazioni date a suo tempo dall’Istituto, infatti, ad oggi continuano a verificarsi situazioni di erronei versamenti che generano denunce contributive parzialmente insolute rendendo di conseguenza inadempienti le aziende.

Con Sentenza n. 3827/2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso contro l'avviso di rettifica IVA "parziale", non interrompe la prescrizione del diritto al rimborso sulla parte del credito IVA non oggetto di contestazione.

Secondo i giudici, infatti, il suddetto ricorso comporta l’interruzione dei termini prescrizionali (ai sensi dell'articolo 2943 del codice civile) esclusivamente in relazione al credito rivendicato dal contribuente sulle "poste contabili" relative al contenzioso.

Diversamente, la restante quota di credito chiesto a rimborso non beneficia dell'estensione del termine ordinario decennale di prescrizione.

Con Sentenza 26 febbraio 2010, n. 4741, la Corte di Cassazione ha stabilito che deve essere ritenuto valido l'accertamento fiscale fondato sulle indagini eseguite sui conti bancari, anche se il procedimento penale, attinente la medesima vicenda fattuale, è coperto da segreto istruttorio.

Infatti, la necessità dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, per la trasmissione di informazioni acquisite nell'ambito di un procedimento penale, è prevista esclusivamente a salvaguardia del segreto delle indagini penali e non a tutela del contribuente; ne deriva che è consentito derogare al segreto istruttorio, a fronte dell'interesse pubblico ad un corretto accertamento tributario.

Con Decreto 11 marzo 2010, n. 8892, in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, l’AAMS ha stabilito l’importo del PREU (prelievo unico erariale) dovuto per l’anno 2009 relativamente agli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, TULPS.

Considerando il rapporto tra il prelievo erariale unico da corrispondere e la base imponibile accertata per l’anno 2009, è stata definita un’aliquota media del 12,43%, da applicare singolarmente alla base imponibile 2009 di ciascun apparecchio.

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