La Commissione Lavoro della Camera ha approvato un disegno di legge il quale prevede l’estensione dell’articolo 2116 del Codice Civile ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS. L’articolo 2116 Cod. Civ. prevede che le prestazioni previdenziali ed assistenziali siano dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti.
In particolare, il DDL stabilisce
- l’estensione del principio dell’automaticità della prestazione ai collaboratori che versino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell’obbligazione contributiva;
- la copertura degli oneri derivanti dall’estensione del principio attraverso un incremento della contribuzione nella misura dello 0,25%.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5718/2010, precisa che ha diritto all’indennità di malattia il lavoratore che si è assentato da casa durante le fasce di reperibilità per andare a trovare la propria madre in un centro di riabilitazione.
Per non incorrere nella sanzione è comunque necessario che le esigenze del lavoratore non potessero essere soddisfatte in orari diversi.
Con Sentenza n. 28016/2009, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui la ritardata rilevazione di un costo relativo all'anno precedente nel bilancio di esercizio, non giustifica la ripresa a tassazione dello stesso, sebbene ciò rappresenti una violazione di legge, a condizione però che non vi sia alcuna alterazione dei risultati economici d'esercizio.
Secondo i giudici, inoltre, la disapplicazione della regola generale, nel caso di specie, non ha comportato alcuna sottrazione di materia imponibile.
Nel corso della videoconferenza organizzata dall’Agenzia delle Entrate in data 9 marzo 2010, è stato chiarito che l'utilizzo del credito IVA in pagamento della stessa imposta può configurarsi, in determinati casi, come compensazione "orizzontale" ed essere soggetta, dunque, ai nuovi vincoli di cui al D.L. n. 78/2009.
Secondo l’Amministrazione finanziaria tale circostanza si configura, ad esempio, quando il credito IVA del periodo viene utilizzato per pagare un debito di un periodo d’imposta precedente. In questi casi, pertanto, la compensazione soggiace ai seguenti vincoli:
- se il credito è superiore a euro 10.000, la compensazione è possibile solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale o dell’istanza infrannuale;
- trasmissione della delega del modello F24 per via telematica;
- se il credito è superiore a euro 15.000, ai fini della compensazione la dichiarazione deve presentare il visto di conformità (ovvero la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile).
Con Nota interna 4 marzo 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa i criteri di controllo delle false compensazioni. In particolare, è stato precisato che in presenza di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, va applicata la sanzione sul totale del credito, a prescindere dall'imposta oggetto di compensazione.
Il regime sanzionatorio è regolato da un calendario:
- fino al 28 novembre 2008, si applica la sanzione del 30%;
- dal 29 novembre 2008, si applica la sanzione del 200%.
Inoltre, dall'11 febbraio 2009 è in vigore la sanzione del 200% nel caso di crediti inesistenti che superano i 50.000 euro all'anno.
Con Circolare 10 marzo 2010, n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo al riporto delle perdite fiscali in caso di operazioni straordinarie di aggregazione aziendale che interessano società aderenti al sistema di tassazione di gruppo.
Nello specifico, è stato chiarito che, in caso di fusione o scissione tra società in consolidato fiscale, è possibile il riporto di tali perdite senza vincoli, poiché mancano i presupposti di un uso elusivo della stessa operazione.
In particolare, le limitazioni al possibile riporto delle perdite fiscali, si applicano solo con riferimento a quelle precedenti all’ingresso in regime di consolidato nazionale di ogni società partecipante; diversamente, si considerano libere da vincoli quelle maturate negli esercizi in cui è valida l’opzione.
L’INPS, con la Circolare n. 35 del 9 marzo 2010, precisa che hanno diritto, in presenza degli altri requisiti di legge, all’assegno di maternità concesso dai Comuni:
- le cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (che ha sostituito la carta di soggiorno),
- le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché
- le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.
Come noto, la Finanziaria 2010 all’articolo 2, comma 130, ha modificato l’articolo 19, comma 2, Legge n. 2/2009 che ha introdotto l’indennità una tantum per i lavoratori a progetto che restano senza lavoro. La nuova norma prevede per il collaboratore a progetto in caso di fine lavori dal 1° gennaio 2010 una somma pari al 30 per cento del reddito dell’anno precedente nel limite massimo di 4.000 euro.
Ora l’INPS, con la Circolare n. 36 del 9 marzo 2010, interviene per fornire le istruzioni operative per beneficiare dell’indennità.
L’Istituto precisa, tra l’altro, che:
- l’erogazione è ammissibile nei soli casi nei quali si verifica l’evento "fine lavoro" rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare nei casi di cessazione del rapporto di lavoro;
- la domanda deve essere presentata dal collaboratore alla sede INPS territorialmente competente secondo il modello allegato alla circolare, nel termine ordinatorio di 30 giorni dal verificarsi delle condizioni in base alle quali spetta l’indennità.
L’INPS, con il Messaggio n. 6878 del 9 marzo 2010, comunica la predisposizione e la pubblicazione sul proprio sito (www.inps.it) del Mod. Cod. SR90 necessario per la richiesta dei riposi giornalieri "per allattamento" per i padri lavoratori dipendenti.
Con il Messaggio n. 6827 del 9 marzo 2010, l’INPS è intervenuta in merito al computo di eventuali periodi di maternità obbligatoria e facoltativa durante lo svolgimento di un contratto di apprendistato.
In particolare l’Istituto ha precisato che, in caso di fruizione di congedi di maternità o paternità ai sensi del Dlgs n. 151/2001, tali periodi fruiti non sono utili al computo della durata dell’apprendistato, il cui termine viene quindi spostato in avanti.
