La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2691del 2012, ha condannato un datore di lavoro per mancanze nella segnalazione delle vie di fuga all’interno della fabbrica e per l’inadeguatezza delle stesse, non rispondenti alla necessità di un rapido deflusso del personale dalla fabbrica durante un incendio doloso.
Nel caso in specie, a seguito di un incendio doloso appiccato da un terzo, una lavoratrice è rimasta intrappolata all’interno della fabbrica perdendo la vita; la Suprema Corte, pur non condannando il datore di lavoro per omicidio colposo, ha tuttavia rilevato responsabilità penalmente rilevanti dello stesso: aver accettato vie di fuga insufficienti per la necessità di un’evacuazione istantanea, non aver segnalato adeguatamente le vie di fuga stesse nonché le uscite di emergenza, aver permesso di ostruire dette vie di fuga con arredi e altri oggetti ingombranti.
