L’INPS, con il Messaggio n. 2766 del 16 febbraio 2012, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’attività di riscossione, per il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Istituto, effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con validità di titolo esecutivo (art. 30, Legge n. 122/2010).
In particolare, viene precisato che in caso di pagamento, da parte dell’azienda, dopo la formazione dell’avviso di addebito e della sua consegna all’agente di riscossione non sono ammessi provvedimenti di sgravio di partite debitorie e, quindi, sono dovute anche l’aggio e le sanzioni.
