Il Ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito della Direzione Territoriale del Lavoro di Piacenza, con la Nota Prot. n. 2598 del 14 febbraio 2012, interviene per chiarire la norma che consente alle società cooperative di produzione e lavoro di ridurre temporaneamente i trattamenti economici integrativi nell’ipotesi di crisi aziendale, ex art. 6, comma 1, lett. d) della Legge n. 142/2001.
Il Ministero, in sostanza, afferma che tale disposizione assume un carattere eccezionale ed è prevista limitatamente per le ipotesi legali citate, mentre il datore di lavoro non ha la facoltà di ridurre unilateralmente l’orario di lavoro e, conseguentemente, la retribuzione dei lavoratori, laddove questi offrano la propria prestazione e questa non sia accettata per ragioni imputabili all’organizzazione del datore di lavoro e non, quindi, per ragioni di crisi aziendale.
