Con le Note 25 gennaio 2012, n. 4105 e 2 febbraio 2012, n. 5727, la Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti inerenti l’obbligo, per i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità, di essere in possesso della polizza assicurativa.
L’Agenzia chiarisce che i professionisti hanno l’obbligo di produrre, entro 30 giorni dalla scadenza di tale polizza, il rinnovo o gli attestati delle quietanze (in caso di pagamento rateale), pena la cancellazione d’ufficio dall’elenco dei soggetti abilitati.
Tuttavia, la cancellazione del professionista avverrà solo dopo una formale comunicazione e l’inutile decorso del termine di 30 giorni dalla ricezione, a causa dell’inosservanza di un precedente invito alla regolarizzazione della propria posizione, inviato in prossimità della scadenza della polizza.
