La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1430 del 1° febbraio 2012, ha chiarito che devono considerarsi nulli i contratti a tempo parziale, precedenti al D.Lgs n. 61/2000, privi dell’indicazione del’orario.
Nello specifico la Suprema Corte sottolinea che il Decreto in parola non ha alcun valore retroattivo e conseguentemente gli eventuali sgravi contributivi fruiti dall’azienda, andranno restituiti all’INPS. La scelta dei giudici muove dalla considerazione che l’irretroattività trova il suo fondamento nella volontà di evitare che il datore di lavoro, sfruttando l’indeterminatezza delle clausole contrattuali, possa strumentalizzare a suo favore la pattuizione in relazione all’orario, stipulata con il lavoratore.
