Con Sentenza 21 febbraio 2012, n. 2546, la Corte di Cassazione in applicazione del principio per cui è definibile la controversia relativa all’impugnazione di un ruolo, iscritto a seguito di un controllo formale ex art. 32-bis, D.P.R. n. 600/73, che disconosce la deducibilità di specifici elementi, ha ritenuto la cartella successiva ad avviso bonariorientrante nella sfera applicativa della definizione delle liti pendenti.
In particolare, i Giudici di Piazza Cavour affermano che:
- si possono definire le liti relative ad atti di rettifica della dichiarazione;
- non si possono definire le liti relative ad atti di mera liquidazione o riscossione in quanto non comportano un accertamento di una maggiore imposta o di una minore deduzione/detrazione.
