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Licenziamento illegittimo per il rifiuto di trasferimento in altro reparto

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1401 del 31 gennaio 2012, ha statuito l’illegittimità del licenziamento dell’operaio che rifiuta il trasferimento in un altro reparto, in assenza della dovuta formazione e della specifica informazione, da parte dell’azienda, riguardo i rischi connessi alla nuova attività.

Nello specifico, la Suprema Corte ha sottolineato che il comportamento di rifiuto del lavoratore è giustificato, ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, dal mancato adempimento della società, ed è finalizzato non solo alla garanzia della tutela personale ma anche al miglioramento della sicurezza collettiva dei dipendenti in azienda.

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