Licenziamento illegittimo: l’obbligo di riassunzione non sempre fa tornare il dipendente nella stessa sede
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1107 del 2012, ha chiarito che in caso di licenziamento illegittimo con obbligo di riassunzione, l’azienda condannata a tale obbligo può ricollocare il lavoratore anche in una sede diversa da quella da cui quest’ultimo è stato espulso.
Nello specifico la Suprema Corte sottolinea che la legittimità della scelta aziendale è legata al fatto che l’obbligo di riassunzione non deve essere assolto dal datore di lavoro nella stessa sede dove ha avuto luogo il licenziamento, qualora non sia più presente la mansione svolta dal lavoratore. Va da sé che tale vincolo andrà adempiuto nella sede più vicina ed il dipendente non avrà titolo alcuno per opporsi.
