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Licenziamento disciplinare dell’assenteista “professionista”: necessaria la contestazione tempestiva

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1062 del 25 gennaio 2012, ha statuito che, ai fini del licenziamento disciplinare nei confronti del lavoratore che abitualmente non si presenta in servizio all’indomani di una festività o di un periodo di ferie, la contestazione di tale condotta deve essere tempestiva.

Nello specifico, la Suprema Corte ha sottolineato che, in mancanza di un’autonoma infrazione attualmente sanzionabile, non può essere addebitata al dipendente la recidiva sulla sola base di comportamenti già sanzionati sul piano disciplinare; pertanto, il recesso del datore di lavoro va considerato illegittimo ed il lavoratore ha diritto alla reintegra.

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