Con Sentenza 3 febbraio 2012, n. 1555, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento analitico anche in caso di inattendibilità dell’intera contabilità.
In particolare, la Suprema Corte afferma che “la ricorrenza dei presupposti per l’accertamento induttivo non comporta l’obbligo dell’ufficio di avvalersi di tale metodo di accertamento, ma costituisce una mera facoltà che non preclude, pertanto, la possibilità di procedere a una valutazione analitica dei dati comunque emergenti dalle scritture dell’imprenditore”.
