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In stato di gravidanza abbandona il luogo di lavoro per malore: non è licenziabile

Con la Sentenza n. 1089 del 26 gennaio 2012 la Corte di Cassazione è intervenuta in merito al licenziamento di una lavoratrice in stato di gravidanza che aveva abbandonato il posto di lavoro a seguito di un malore.

In particolare la Suprema Corte ha sentenziato come illegittimo il licenziamento di una lavoratrice in stato interessante che sentendosi male,

  • abbandoni il luogo della sua prestazione lavorativa
  • senza darne comunicazione al proprio datore,

indipendentemente dal fatto che abbia in precedenza comunicato o meno all’azienda il suo stato di gravidanza.

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