Con Provvedimento 14 febbraio 2012 l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità di attuazione relative all’imposta di bollo speciale e straordinaria sulle attività scudate, introdotta dal c.d. “Decreto salva-Italia”.
In particolare, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che se il contribuente ha trasferito il conto segretato presso un altro intermediario, il soggetto tenuto al prelievo delle imposte è l’ultimo intermediario presso cui è ancora detenuto il conto.
Viene inoltre precisato che tra gli intermediari tenuti a trattenere le imposte in oggetto vi sono anche le assicurazioni, nel caso in cui le attività rimpatriate siano state utilizzate per la sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in regime di riservatezza.
La scadenza per i versamenti rimane fissata per il 16 febbraio 2012.
