Con Sentenza 8 febbraio 2012, n. 4956, la Corte di Cassazione ha chiarito che è ammissibile la confisca dei beni dell’imprenditore per una somma pari all’IVA evasa dalla società; la prova che l’indagato sia entrato effettivamente in possesso del profitto del reato non è necessaria, trattandosi di confisca per equivalente.
Secondo la Suprema Corte, “in questo tipo di confisca il denaro oggetto di ablazione non è necessariamente il denaro proveniente dal delitto, ma una somma di denaro che equivale a quella che corrisponde solo per valore al prezzo o al profitto del reato”.
