Con Nota 1° febbraio 2012, prot. n. 148047, l’Agenzia delle Dogane ha fornito ulteriori indicazioni sulle procedure da seguire per l’esonero dalla garanzia sui depositi IVA di cui all’art. 50 bis, D.L. n. 331/1993 (cfr. SeacInfo 7.11.2011).
In particolare è stato chiarito che:
- anche i soggetti non residenti possono ottenere l’esonero, previa presentazione della certificazione Aeo di un altro Stato comunitario;
- l’esonero ha effetto per le operazioni verso altri Uffici delle Dogane senza deroga all’importo massimo di garanzia concesso dall’Ufficio;
- l’operatore non è più tenuto a presentare il certificato di assenza di carichi pendenti, essendo sufficiente esibire un’autocertificazione, gli Uffici delle Dogane provvederanno ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle autocertificazioni presentate.
