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Fabbricati ad uso abitativo e regime IVA: Decreto liberalizzazioni

L’art. 57, D.L. n. 1/2011 modifica il regime IVA applicabile alle locazioni/cessioni di fabbricati ad uso abitativo.

In particolare, riguardo alle locazioni:

  • è confermato, in linea generale, il regime di esenzione dall’IVA;
  • è prevista l’imponibilità IVA, a scelta del locatore, per i contratti:
    • di durata non inferiore a 4 anni, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata;
    • aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali,

previa apposita opzione espressa nel relativo atto. Per tali locazioni è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%.

Per quanto riguarda le cessioni:

  • è confermato il regime di esenzione dall’IVA, ad eccezione di quelle effettuate entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione/intervento dall’impresa costruttrice o dall’impresa che ha eseguito interventi di recupero;
  • è prevista l’imponibilità IVA, a scelta del cedente, in caso di fabbricati:
    • locati per un periodo non inferiore a 4 anni, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata;
    • destinati ad alloggi sociali,

previa apposita opzione espressa nel relativo atto.

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