L’art. 57, D.L. n. 1/2011 modifica il regime IVA applicabile alle locazioni/cessioni di fabbricati ad uso abitativo.
In particolare, riguardo alle locazioni:
- è confermato, in linea generale, il regime di esenzione dall’IVA;
- è prevista l’imponibilità IVA, a scelta del locatore, per i contratti:
- di durata non inferiore a 4 anni, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata;
- aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali,
previa apposita opzione espressa nel relativo atto. Per tali locazioni è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%.
Per quanto riguarda le cessioni:
- è confermato il regime di esenzione dall’IVA, ad eccezione di quelle effettuate entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione/intervento dall’impresa costruttrice o dall’impresa che ha eseguito interventi di recupero;
- è prevista l’imponibilità IVA, a scelta del cedente, in caso di fabbricati:
- locati per un periodo non inferiore a 4 anni, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata;
- destinati ad alloggi sociali,
previa apposita opzione espressa nel relativo atto.
