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La Legge n. 35/2012, di conversione del Decreto Legge n. 5/2012, è intervenuta in tema di PEC per le società, riscrivendo l’art. 37 del citato Decreto.

In particolare, la nuova formulazione prevede che:

  • la proroga al 30 giugno 2012 del termine entro il quale le società dovevano dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata è revocata;

se una società presenta domanda di iscrizione al Registro delle Imprese senza aver comunicato l’indirizzo PEC, l’iscrizione verrà sospesa per tre mesi, in attesa dell’integrazione della domanda con l’indirizzo certificato.

L’INPS, con la Circolare n. 23 del 16 febbraio 2012, interviene relativamente alla trasmissione telematica della certificazione di malattia, per rendere noti nuovi servizi messi a disposizione per la consultazione delle attestazioni di malattia.

In particolare, viene estesa la possibilità di consultare gli attestati di malattia attraverso il sistema di accesso con PIN ovvero tramite l’invio con PEC:

  • agli intermediari muniti di delega generale da parte del datore di lavoro;
  • ai datori di lavoro agricolo e loro intermediari che effettuano i versamenti contributivi tramite modello DMAG;
  • agli intermediari delle amministrazioni pubbliche.

Inoltre viene reso operativo il servizio di richiesta da parte del lavoratore di invio tramite sms del numero di protocollo del certificato trasmesso dal medico curante.

In data 25 novembre 2011, il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la Circolare n. 224402, contenente l’invito alle Camere di commercio di non applicare la sanzione prevista per le società che, alla data del 29 novembre 2011, non avranno ancora comunicato il proprio indirizzo di PEC al Registro imprese.

Tale misura, valevole fino alla fine dell’anno, si è resa necessaria alla luce dell’ingente mole di lavoro dei gestori del sistema di PEC, oberati dalle numerose richieste di attivazione di nuovi indirizzi negli ultimi giorni.

A seguito del parere 24 novembre 2011, n. 223761, reso dal Ministero dello sviluppo economico, le società fallite non sono più obbligate a comunicare l’indirizzo di PEC al Registro delle imprese: il curatore può comunque presentare la domanda alla Camera di commercio competente e indicare, a questo scopo, il proprio indirizzo Pec.

L’obbligo a tale adempimento, ai sensi dell’ all’art. 16, comma 6, D.L. n. 185/2008, entro il termine del 29 novembre 2011, resta invece per:

  • concordati preventivi nella fase che precede l'omologa e per quelli non liquidatori o in prosecuzione dell'attività: la comunicazione spetterà al legale rappresentante della società;
  • concordati liquidatori nella fase post-omologa: di tale adempimento sarà onerato il liquidatore.

Con Circolare 3 novembre 2011, n. 3645/C, il Ministero dello Sviluppo Economico ha tra l’altro chiarito che i consorzi con attività esterna di cui all’art. 2612 e seguenti del Codice Civile, non sono obbligati a comunicare al Registro delle Imprese un indirizzo valido di posta elettronica certificata (Pec), diversamente dalle società consortili di cui all’art. 2615-ter Codice Civile.

Si ricorda inoltre che la comunicazione deve essere effettuata entro il 29 novembre prossimo e che in caso di omissione, le sanzioni applicabili sono quelle previste dall’art. 2630 Codice Civile, ovvero da un minimo di 206 ad un massimo di 2.065 euro.

Con Provvedimento, 20 ottobre 2011, prot. 2011/148542, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad adeguare le avvertenze contenute nella cartella esattoriale alle recenti novità introdotte dal D.L. 98/2011.

In primo luogo, la cartella precisa che è dovuto il contributo unificato (in luogo dell’imposta di bollo).

Inoltre, è fatto avviso dell’obbligatorietà di indicare il codice fiscale della parte e dei rappresentanti in giudizio all’interno del ricorso.

Da ultimo, viene ricordato che è ora obbligatorio fornire l’indirizzo di posta elettronica certificata delle parti o del loro difensore.

Per quanto riguarda la mancata indicazione di questi elementi, la cartella esattoriale avverte che “se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio numero di fax oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato, è aumentato della metà”.

Le disposizioni ricordate, si applicano ai ricorsi notificati successivamente al 6 luglio 2011.

Entro il 29 novembre 2011 le imprese costituite in forma societaria sono obbligate a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC) o di altro analogo indirizzo e-mail basato su tecnologie che certifichino la data e l’ora dell’invio e della ricezione, nonché l’integrità di quanto inviato e a darne comunicazione, entro la predetta data, al Registro delle Imprese.

Tale adempimento, che è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria, interessa esclusivamente le imprese già costituite al 29 novembre 2008; infatti, per le imprese costituitesi successivamente l’indirizzo PEC doveva/deve essere indicato nella domanda di iscrizione alla CCIAA.

Ai fini dell’adempimento in esame è opportuno verificare presso la competente CCIAA l’esistenza di particolari istruzioni.

Con Circolare 21 settembre 2011, prot. n. 15051, il Ministero dell’Economia – direzione della giustizia tributaria, ha fornito dei chiarimenti sull’applicazione del contributo unificato nei giudizi tributari in base alle modifiche introdotte dal D.L. n. 98/2011 e D.L. n. 138/2011.

In particolare, per quanto riguarda l’aumento del contributo della metà in caso di omessa indicazione di pec e fax da parte del difensore, si precisa che la maggiorazione è prevista solo per i ricorsi in primo grado o di appello. L’omissione si può sanare con un’apposita richiesta alla segreteria della commissione tributaria competente con un atto contenente le indicazioni mancanti. Se, invece, il ricorrente agisce in giudizio da solo, la sanzione dell’aumento è prevista solo se non indica il codice fiscale.

L’INPS, con la Circolare n. 117 del 09 settembre 2011, ha fornito le disposizioni operative per l’accesso al sistema di gestione dei certificati di malattia on-line per gli intermediari dei datori di lavoro, estendendo ad essi le modalità già previste per i datori di lavoro dalle Circolari nn. 60 e 119 del 2010 (ricezione dei certificati sulla PEC e visualizzazione in internet tramite codice PIN). Inoltre precisa che, viste le modifiche introdotte dal DL n. 98/2011 all’articolo 55-septies del D.Lgs n. 165/2001, le assenze per malattia dovute a visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici possono essere giustificate anche da un certificato di una struttura o di un medico privato.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica e l’Innovazione, nel comunicato apparso ieri, lunedì 12 settembre 2011, sul proprio sito internet, comunica che il periodo transitorio istituito dalla Circolare n. 4/2011 dello stesso dipartimento e del Ministero del Lavoro, scade oggi, martedì 13 settembre. Di conseguenza, ancora per oggi i datori di lavoro privati possono richiedere le attestazioni di malattia in formato cartaceo, mentre dal 14 settembre 2011 necessariamente dovranno utilizzare le procedure telematiche previste.

L’INPS, nella Circolare n. 118 del 12 settembre 2011, infine, comunica che dal 1° ottobre 2011 verrà attivata, per i datori di lavoro, la modalità di presentazione telematica della richiesta delle visite mediche di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia. Tale servizio verrà attivato automaticamente per i datori di lavoro e gli intermediari che già possono consultare gli attestati di malattia on-line tramite PIN, mentre per quelli che ancora dovessero attivarsi in tal senso sono previsti dei moduli specifici per inoltrare la richiesta di attivazione del servizio. L’Istituto comunica altresì che fino al 30 novembre 2011 le richieste inoltrare con i canali tradizionali saranno comunque considerate validamente accettate.

L’INAIL, con la Nota prot. n. 4604del21 giugno 2011, comunica l’intenzione di rendere la posta elettronica certificata (PEC) lo strumento privilegiato nei rapporti con i clienti, e in particolare per la spedizione degli atti ufficiali.

Nel particolare, ricordando che ai sensi del decreto anti-crisi (DL n. 185/2008) le Aziende (costituite in forma societaria) devono dotarsi di una casella di posta elettronica certificata entro il 29 novembre 2011, l’INAIL avvisa che sta per iniziare una fase sperimentale con le aziende che hanno già comunicato i loro indirizzi PEC, durante la quale i documenti e gli atti ufficiali verranno inviati sia in modalità tradizionale che tramite PEC e che durerà, indicativamente, fino alla fine del 2011. L’Istituto comunica inoltre che sono in via di definizione intese con le associazioni di categoria per diffondere la PEC anche tra le imprese individuali, che erano escluse dalle previsioni del decreto-anticrisi.

Con Decreto 21 febbraio 2011 n. 44 sono state stabilite le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie informatiche nel processo civile e penale. Per dialogare con l’esterno, a partire dal 3 maggio 2011, gli uffici giudiziari dovranno utilizzare la posta elettronica certificata (Pec).

Tra l’altro, la Pec dovrà essere utilizzata per:

  • la notificazione: l’ufficio giudiziario dovrà notificare i documenti informatici con Pec e restituire gli atti con la relazione di notificazione sottoscritta con firma digitale;
  • la trasmissione dei documenti;
  • la richiesta copie degli atti e dei documenti.

La norma in oggetto dispone inoltre che il sistema tradizionale del deposito dei documenti cartacei verrà sostituito con la ricezione degli atti informatici.

Con Circolare 19 aprile 2011, n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte ad alcuni quesiti sorti fra gli operatori in conseguenza all’introduzione delle nuove regole in materia di controllo delle compensazioni dei crediti IVA.

In particolare, è stato precisato che:

  • la compensazione del credito IVA annuale 2009 è possibile anche nel corso del 2011, dato che questo può continuare ad essere utilizzato fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2010;
  • non concorrono al raggiungimento del limite di 10.000 euro, riferito al credito annuale 2010, le eventuali compensazioni di crediti IVA relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze mod. IVA TR presentate nel corso del 2010);
  • in caso di correzione di errori nell’indicazione dell’annualità di un credito IVA in un Mod. F24, tale importo viene riattribuito all’annualità corretta e concorre di conseguenza al plafond (euro 10.000/15.000) dell’anno indicato.

L’Agenzia ha inoltre attivato l’indirizzo mail dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it utilizzabile da utenti in possesso di casella PEC, per ottenere chiarimenti e per segnalare la regolarizzazione di indebite compensazioni.

L’INPS, con la Circolare n. 164 del 28 dicembre 2010, rende noto che viene messo a disposizione del cittadino/lavoratore un ulteriore servizio ai fini della consultazione e stampa dei propri certificati di malattia inviati telematicamente all’Istituto da parte del medico curante.

Come noto, i certificati di malattia devono essere inviati telematicamente all’INPS da parte dei medici del SSN e da quelli ad esse convenzionati. L’Istituto ha messo a disposizione del lavoratore un servizio di consultazione dei certificati e delle attestazioni di malattia mediante l’accesso al sito www.inps.it - servizi online tramite il possesso di codice PIN, ovvero tramite codice fiscale personale e numero del certificato.

Ora, con la circolare in oggetto, l’INPS prevede un ulteriore servizio consistente nella possibilità dell’invio delle attestazioni di malattia alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del cittadino che ne fa richiesta.

L’INPS, con la Circolare n. 119 del 7 settembre 2010, riguardo la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia ha definito le nuove modalità di invio degli attestati ai datori di lavoro pubblici e privati tramite PEC.

Nello specifico l’Istituto fornisce indicazioni in merito al flusso di invio alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicata dal datore di lavoro, delle attestazioni di malattia, quale ulteriore modalità prevista dal Decreto del Ministero della salute del 26 febbraio 2010 e istruzioni per l’operatività dello stesso.

La richiesta da parte dei datori di lavoro di invio degli attestati tramite PEC va inoltrata all’indirizzo di posta certificata di una sede INPS e deve avvenire utilizzando lo stesso indirizzo di PEC al quale dovranno essere destinati i documenti telematici ricevuti dai medici.

L’INPS, con il Messaggio n. 21567/2010, rende noto che sul proprio sito internet (www.inps.it) è disponibile una nuova versione della comunicazione obbligatoria per l’attivazione di un rapporto di lavoro domestico.

L’Istituto ha introdotto alcune novità riguardanti:

  • la precompilazione dei campi qualora le informazioni siano già in possesso dell’INPS;
  • la convalida dei dati relativi ai codici fiscali immessi anche mediante la consultazione dell’Anagrafe Tributaria;
  • l’utilizzo dell’indirizzo della posta elettronica certificata rilasciato dall’istituto per le comunicazioni con i datori di lavoro domestico che ne sono in possesso;
  • la compilazione guidata dei campi relativi al permesso di soggiorno nell’ipotesi di lavoratori extracomunitari;
  • una modalità più agevole per la produzione della copia dell’iscrizione effettuata e la sua conservazione.

Il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 16, firmata il 28 aprile 2010, ritorna sui ricorsi amministrativi previsti dagli artt. 16 e 17, D.Lgs n. 124/2004, chiarendo che l’inoltro del ricorso amministrativo:

  • alla Direzione Regionale del Lavoro;
  • al Comitato regionale per i rapporti di lavoro;

può avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata, che, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di informatizzazione della P.A., è da considerarsi equivalente alla presentazione personale.

Il Ministero chiarisce, inoltre, che l’orientamento giurisprudenziale prevalente, consolidatosi negli ultimi cinque anni, ritiene inammissibile l’impugnazione giudiziale delle decisioni dei ricorsi amministrativi emessi dal direttore regionale e del comitato per la qualificazione dei rapporti di lavoro, dinanzi al Tar o al giudice del lavoro.

Debuttano le prime caselle di posta elettronica certificata da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate. Gli indirizzi di PEC delle direzioni regionali risultano i seguenti:

L'indirizzo e-mail delle direzioni centrali, invece, è agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it.

I contribuenti campani e abruzzesi potranno utilizzare gli indirizzi dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it e dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it.

Tramite PEC gli intermediari potranno richiedere l'autorizzazione all'apposizione del visto di conformità (compensazioni IVA superiori a euro 15.000,00) successivamente, l'utilizzo del sistema riguarderà altri adempimenti in corso di individuazione.

Con la risposta ad Interpello n. 8 del 2010, protocollo n. 6206, il Ministero del Lavoro è intervenuto, in relazione ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, sul tema dell’invio al lavoratore del prospetto paga tramite posta elettronica.

In particolare è stato chiesto se è possibile inviare, tramite posta elettronica certificata, il prospetto paga al lavoratore da parte del professionista che assiste il datore di lavoro. Inoltre è stato chiesto se, in caso di gruppi di impresa sia possibile tale invio da parte della società "madre".

Il Ministero fornisce risposta affermativa ricordando che tra gli adempimenti delegabili al professionista "non può non rientrare anche la consegna del prospetto paga dei dipendenti". Il Ministero, inoltre, specifica l’invio del prospetto può avvenire, come già per il datore di lavoro, anche a mezzo posta elettronica non certificata, salva la prova dell’avvenuta consegna del prospetto paga che comunque ricade sul datore di lavoro.

La medesima interpretazione, conclude il Ministero, può essere adattata all’ipotesi di gruppi di impresa.

Il Dipartimento delle Finanze ha annunciato che martedì 16 febbraio 2010 inizierà ufficialmente la fase sperimentale del processo tributario on line che coinvolge, in prima battuta, la CTP di Roma e la CTR del Lazio.

Tale procedura consentirà l’interazione telematica delle procedure del contenzioso tributario, attraverso la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale. Nello specifico, gli utenti autorizzati che hanno aderito alla sperimentazione potranno, tra l’altro:

  • depositare telematicamente ricorsi e altri atti processuali presso le Commissioni tributarie;
  • ricevere la comunicazione del dispositivo delle sentenze;
  • accedere al fascicolo informatico del processo.

Dallo scorso 28 gennaio è in discussione il decreto legislativo che apporterà numerose modifiche al Codice dell'amministrazione digitale, introdotto con il D.Lgs. n. 82/2005.

Le principali novità dovrebbero essere le seguenti:

  • le pubbliche amministrazioni saranno obbligate all'utilizzo della posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti che hanno dichiarato la propria pec;
  • le pubbliche amministrazioni che dispongono di banche dati accessibili per via telematica, devono effettuare delle convenzioni per consentire l'adesione delle varie amministrazioni alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000;
  • le copie per immagine su supporto magnetico di documenti originali non unici avranno la stessa efficacia degli originali, previa attestazione di conformità;
  • previste sanzioni per i gestori di posta elettronica certificata e dei certificatori di firme qualificate nell'ipotesi di disservizi agli utenti.

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