Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e il Ministero della Coesioneterritoriale hanno approvato il decreto attuativo del cd. “bonus sud”, incentivo all’assunzione di personale a tempo indeterminato nelle Regioni del meridione (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna), purché l’assunzione costituisca incremento della base occupazionale.
Nel particolare, il decreto attuativo stanzia 142 milioni di euro a favore dell’incentivo previsto dall’articolo 2 del DL n. 70/2011, definendo la suddivisione delle risorse stanziate nelle Regioni interessate al provvedimento.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rende noto con Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2012 che, a seguito di quanto previsto con il decreto interministeriale 27 gennaio 2012, l'addizionale sui premi a carico delle imprese per il finanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto è stata stabilita per l'anno 2011 nella misura dell'1,03%.
Si ricorda che l’addizionale per il Fondo amianto nella misura dell’1,03% è stata applicata dalle imprese interessate già in sede di Autoliquidazione del premio 2011/2012 sia alla regolazione 2011 che alla rata 2012.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel Comunicato 8 maggio 2012, afferma che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106/2012 il Decreto Ministeriale 151\Segr D.G.\2012 (reperibile sul sito www.lavoro.gov.it), recante l’autorizzazione ad operare per il Fondo paritetico interprofessionale nazionale delle piccole, medie e grandi imprese per la formazione continua "Fondolavoro".
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con Decreto direttoriale n. 59 del 20 aprile 2012, aggiorna i moduli delle comunicazioni obbligatorie rese dai datori di lavoro in caso di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre con il medesimo provvedimento viene adottata la nuova versione del documento “Modelli e Regole – Aprile 2012”.
L’aggiornamento si è reso necessario per tenere conto dell’entrata in vigore del nuovo Testo Unico (D.Lgs n. 167/2011) in materia di apprendistato.
Gli aggiornamenti dei moduli e delle tabelle ad essi collegate sono entrati in vigore il 26 aprile 2012 alle ore 19.00.
Il Ministero del Lavoro, Direzione territoriale di Lecce, nella Nota protocollo n. 13011/2012, chiarisce che l’attività di ristorazione svolta in occasione di cerimonie nuziali può considerarsi stagionale se svolta nel periodo compreso tra aprile e ottobre di ogni anno. La DTL di Lecce effettua tale precisazione con riferimento alla deroga della durata massima dei contratti a termine, in base alla quale il limite di 36 mesi non ha efficacia nei confronti dei contratti di lavoro “stagionali”.
Il Ministero del Lavoro, nella Nota protocollo n. 5509/2012, chiarisce che solo la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente all’accesso ispettivo esclude l’applicazione della maxisanzione, in quanto prova la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro. Pertanto, nel caso di regolarizzazione spontanea effettuata prima dell’accesso ispettivo non può essere applicata la maxisanzione di cui all’articolo 4, Legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro).
Come noto, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs n. 151/2001 (TU della maternità) come modificato dall'articolo 15 del DL n. 5/2012 (c.d. decreto sulle semplificazioni), a decorrere dal 1° aprile 2012, l’interdizione anticipata dal lavoro nel caso di "gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose, che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza", è disposta dalle A.S.L. (Aziende Sanitarie Locali), non più dalla Direzione territoriale del lavoro, secondo le modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
In attesa che tale accordo venga definito, il Ministero del Lavoro, con la Lettera circolare prot. n. 7247 del 29 marzo 2012, ha fornito indicazioni ai propri uffici periferici (DTL) al fine di concludere specifiche intese a livello territoriale con le Aziende sanitarie per consentire, nei tempi dovuti, l'emanazione dei provvedimenti di interdizione anticipata.
L’INPS, con il Messaggio n. 7250 del 7 maggio 2012, ricorda alle proprie sedi che durante il periodo transitorio i provvedimenti di interdizione potranno pervenire sia dalle ASL che dalle DTL tramite posta certificata ovvero raccomandata postale. Qualora i provvedimenti pervenissero con modalità differenti, sarà cura delle sedi chiedere la ritrasmissione con le modalità previste.
L’Istituto precisa che rimane per la lavoratrice interessata la possibilità di allegare alla domanda telematica di maternità il provvedimento di interdizione anticipata.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la Nota n. 5595 del 20 aprile 2012, annulla la Nota n. 5396 del 18 aprile 2012, la quale aveva fornito chiarimenti allegando i moduli per la comunicazione e per la domanda di sospensione temporanea dagli obblighi occupazionali previsti dall'articolo 3, comma 5, della Legge n. 68/1999 e dal Decreto Legge n. 5/2012, da utilizzare fino “alla messa in esercizio della procedura informatica”.
Alla luce di tale ultima Nota, si ritiene che i suindicati moduli non risultino più validi e che debba procedersi seguendo quanto disposto con la Nota n. 3615/2012.
In materia di autorizzazione all’uso di impianti audiovisivi, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in relazione al rilascio delle autorizzazioni all’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature che potrebbero rientrare tra le fattispecie previste dall’art. 4, commi 1 e 2, della Legge n. 300/1970.
Nello specifico il Ministero con la nota n. 7162 del 16 aprile 2012 ha specificato che alla luce dell’aumento delle richieste di installazione di impianti audiovisivi di controllo intervenute negli ultimi anni, ed in considerazione del fatto che molte di esse ineriscono la sorveglianza non tanto dei lavoratori, quanto dei luoghi, ai fini di garantire una maggiore sicurezza contro condotte penalmente rilevanti, risulta opportuno che in tali ultimi casi la garanzia dei lavoratori contro eventuali abusi possa essere ridimensionata. In definitiva viene esplicitamente confermato il principio in base al quale, nelle fattispecie considerate, operi una presunzione di ammissibilità delle domande per le quali non sia necessario un accertamento tecnico preventivo ai fini della legittima installazione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la Nota n. 5396 del 18 aprile 2012, interviene in merito alla sospensione degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3, comma 5, della Legge n. 68/1999 e dal Decreto Legge n. 5/2012 per fornire ulteriori chiarimenti relativamente alla richiesta di sospensione per i datori di lavoro con unità produttive ubicate in più province.
In particolare, in allegato alla nota in oggetto vengono forniti il modulo per la comunicazione e il modulo per la domanda di sospensione temporanea dagli obblighi occupazionali da utilizzare fino “alla messa in esercizio della procedura informatica”.
Il Ministero del Lavoro, nella Nota n. 7165 del 16 aprile 2012 fornisce chiarimenti in merito alla corretta applicazione della conciliazione monocratica. In particolare il Ministero ricorda che la richiesta di intervento non comporta un obbligo assoluto da parte dell’organo di vigilanza di dare corso all'accertamento ispettivo.
Inoltre, vengono fornite soluzioni interpretative in varie ipotesi quali la possibilità di fallimento della conciliazione monocratica (ad esempio per mancata partecipazione del datore di lavoro regolarmente convocato) o nel caso di mancato adempimento degli accordi raggiunti in una conciliazione monocratica correttamente definita. Nel primo caso di norma vi è l’attivazione del procedimento ispettivo, nel secondo caso il Ministero ricorda il valore di titolo esecutivo (con decreto del giudice) del verbale di conciliazione.
Il Ministero del Lavoro, in risposta all’istanza di Interpello n. 10 del 10 aprile 2012, avanzata da ANCE, ANISA e dal Consiglio Nazionale dei consulenti del Lavoro, precisa che la disciplina della sospensione degli obblighi occupazionali nei confronti dei lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della Legge n. 68/1999 prevista per imprese in cassa integrazione straordinaria, è parimenti applicabile anche alle imprese che beneficiano della CIGS in deroga.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 7 aprile 2012, il Decreto del Ministero del Lavoro n. 64781 del 14 marzo 2012 relativo all’estensione, anche per l’anno 2012, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e indennità di mobilità per i settori del commercio, agenzie di viaggio e vigilanza.
In particolare il Provvedimento in esame, estende per il corrente anno gli ammortizzatori sociali in esame per le aziende:
- commerciali con oltre 50 addetti,
- agenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici con più di 50 dipendenti e
- imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
In caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., per il computo del requisito dell’anzianità di servizio presso l’azienda richiedente il trattamento ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali, deve essere computata anche l’anzianità maturata presso l’azienda di provenienza, stante il fatto che “il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che discendono dal rapporto di lavoro precedentemente instaurato con il cedente”.
Lo precisa il Ministero del Lavoro in risposta all’Interpellon. 9 del 10 aprile 2012, a seguito di specifico quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero del Lavoro (Interpello n. 10/2011), non è possibile la fruizione degli incentivi contributivi in caso di assunzione dei lavoratori licenziati dagli studi professionali e iscritti nelle liste di mobilità, in quanto si tratta di soggetti licenziati da datori di lavoro non impresa (professionisti).
Lo sostiene l’INPS, con Nota del 5 aprile 2012, con la quale precisa che le agevolazioni previste per gli iscritti nelle liste di mobilità, ovvero la possibilità di assunzione con contratto a termine fino a 12 mesi pagando contributi in misura pari a quella degli apprendisti (art. 8, comma 2, Legge n. 223/1991) e la facoltà di versare la contribuzione ridotta (misura pari agli apprendisti) per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato (art. 25, comma 9, Legge n. 223/1991), sono subordinate al possesso della qualità di imprenditore del datore di lavoro che licenzia i lavoratori sulle cui assunzioni sono richiesti gli incentivi; tale qualità non sussiste nel caso degli studi professionali.
Il Ministero del Lavoro, con Lettera circolare del 5 aprile 2012, ha ripartito territorialmente le quote di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012.
Si ricorda che:
- la quota massima di ingressi prevista è di 35.000 unità;
- è già possibile compilare i moduli per le istanze di nulla osta al lavoro, che potranno essere inviate a partire dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’apposito DPCM.
Il Ministero del Lavoro, nella Nota n. 4269 del 26 marzo 2012, fornisce ulteriori precisazioni in merito alle comunicazioni di assunzione nel settore del turismo e dei pubblici esercizi. In particolare il Ministero chiarisce che la comunicazione semplificata prima dell’inizio dell’attività lavorativa (da completare entro i successivi tre giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro ) può essere effettuate anche dalle aziende che non rientrano nella classificazione ATECO 2007 di cui alla Nota n. 2369 del 16 febbraio 2012, ma che comunque svolgono attività proprie del settore turismo e pubblici esercizi, applicando i relativi contratti collettivi. Diversamente rimangono escluse le aziende che assumono dipendenti i cui rapporti di lavoro, seppur regolati dai contratti collettivi del turismo e dei pubblici esercizi, non siano evidentemente riconducibili alle attività proprie del settore.
Il termine per l’effettuazione della comunicazione obbligatoria relativa all’esecuzionedi lavoro notturno svolto in modo continuativo o in regolari turni periodici ai fini della disciplina dei cd. lavori usuranti ex D.Lgs n. 67/2011, inizialmente previsto per il 31 marzo 2012, è stato prorogato al 31 maggio 2012.
Lo comunica il Ministero del Lavoro con la Nota n. 4383 del 27 marzo 2012, con la quale prende atto dei numerosi quesiti e dubbi che tale comunicazione aveva suscitato e lascia intendere l’emanazione di un prossimo chiarimento in merito.
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 1960 del 20 marzo 2012, rende noto che è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il DPCM del 13 marzo 2012, concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 2012.
Tale decreto prevede una quota massima di ingressi pari a 35.000 cittadini stranieri residenti all'estero, da ripartire tra le Regioni e le Provincie autonome a cura del Ministero del Lavoro.
L'invio telematico delle domande potrà avvenire dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2012.
Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dell’importo della pensione secondo il sistema contributivo (art. 1, comma 6, Legge n. 335/1995) per quanto riguarda gli iscritti al Fondo volo presso l’INPS.
In particolare, in risposta all’istanza di Interpello n. 7 del 14 marzo 2012, avanzata dall’AVIA (Assistenti di Volo Italiani Associati), viene precisato che, pur in considerazione della riduzione dei requisiti anagrafici per l’accesso alle prestazioni pensionistiche prevista per tali soggetti, non risulta applicabile il coefficiente di trasformazione relativo all’età di pensionamento che sarebbe dovuta essere senza l’applicazione della riduzione di legge.
In materia di obblighi di comunicazione di sospensione in materia di lavoratori disabili, il Ministero del Lavoro con la Nota n. 3615 del 13 marzo 2012 ha modificato, semplificando, le modalità di comunicazione in caso di sospensione.
Nello specifico, fermi restando i requisiti necessari per fruire della sospensione da parte dei datori di lavoro che si trovino nelle seguenti condizioni:
- Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria,
- Situazioni di crisi, ristrutturazione o riorganizzazione aziendale,
- Contratti di solidarietà,
- Procedura di mobilità,
il Ministero chiarisce che l’adempimento relativo alla comunicazione della sospensione, a partire dal 15 maggio 2012, avverrà attraverso una procedura disponibile su cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it), che consentirà l'invio telematico della comunicazione/domanda di sospensione.
Il periodo di congedo straordinario fruito dal figlio per assistere il padre affetto da handicap grave può essere considerato “neutro” ai fini della determinazione dei requisiti dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola: nel calcolo delle 52 settimane di contributi utili nei due anni precedenti, quindi, tale periodo può non essere considerato e far “slittare” il biennio nel quale effettuare il calcolo
Lo stabilisce il Ministero del Lavoro con la risposta all’Interpello n. 8 del 14 marzo 2012, chiarendo che si può considerare neutrale tale periodo in virtù del meccanismo della neutralizzazione, per il quale è possibile “effettuare la retrodatazione del biennio, e dunque il suo ampliamento”.
Le Agenzie del Lavoro autorizzate dal Ministero all’attività di intermediazione possono svolgere percorsi formativi volti all’inserimento lavorativo, come ad esempio quelli organizzati per far fronte alle richieste delle aziende di manodopera specifica, mentre non possono organizzare e svolgere corsi di formazione “generici”, quindi non finalizzati all’inserimento lavorativo.
Lo precisa il Ministero del Lavoro nella Nota prot. n. 4985/2012, chiarendo che il D.Lgs n. 276/2003 (art. 2) stabilisce nel dettaglio che l’attività di intermediazione si compone anche “della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo”, limitando così la possibilità di effettuare corsi di formazione alla sola finalità lavorativa.
Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in materia di obbligo del versamento della contribuzione per cassa integrazione guadagni (art. 9, Legge n. 407/1990) da parte delle società cooperative derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali (art. 21, comma 1, lett. b), Legge n. 84/1994), alla luce delle modalità di erogazione dell’indennità per mancato avviamento al lavoro riguardanti i lavoratori portuali che svolgono lavoro temporaneo, previste dall’art. 19, comma 12, del DL n. 185/2008.
In particolare, in risposta all’istanza di Interpello n. 6 del 13 marzo 2012, avanzata dalla FILT – CGIL, viene precisato che l’indennità di mancato avviamento va erogata soltanto ai lavoratori portuali che compiono prestazioni temporanee, mentre con riferimento a tutte le altre fattispecie di lavoratori trova applicazione l’art. 9 della Legge n. 407/1990, per il versamento dei contributi in forma agevolata da parte delle aziende in crisi. Pertanto, riguardo i lavoratori temporanei del settore portuale, le suddette cooperative non devono versare i contributi nella misura di cui all’art. 9 della Legge n. 407/1990, a partire dall’entrata in vigore dell’art. 19, comma 12, del DL n. 185/2008.
Dal 1° gennaio 2102 il trattamento economico per congedo parentale, nonché l’indennità di malattia, sono stati estesi ai professionisti e a tutti i lavoratori considerati parasubordinati iscritti alla GestioneSeparataINPS e non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Lo afferma l’INPS con il Messaggio n. 4143 del 7 marzo 2012 nel quale, andando a recepire le indicazioni del Ministero del Lavoro, precisa che i lavoratori destinatari della nuova misura sono quelli precedentemente esclusi nel Messaggio n. 12768/2007, quali ad esempio, amministratori, sindaci e revisori di società e associazioni, venditori porta a porta, lavoratori occasionali autonomi, che quindi sono parificati nei trattamenti previdenziali agli altri lavoratori parasubordinati, come i lavoratori a progetto.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale 31 ottobre 2011 che stanzia le risorse da destinare, per l’anno 2011, alle misure di sostegno al reddito e agli incentivi all'occupazione previsti in via sperimentale dalla Finanziaria 2010 (articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, Legge n. 191/2009).
Le misure interessate sono le seguenti:
- perfezionamento dei requisiti previdenziali ai fini della fruizione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali si ottiene computando anche i periodi svolti nel biennio precedente in via esclusiva sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di tredici settimane;
- accredito figurativo a favore dei beneficiari di sostegno al reddito che hanno perso il posto di lavoro, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza;
- benefici contributivi per l’assunzione di titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano compiuto almeno cinquanta anni di età;
- prolungamento della riduzione contributiva per i soggetti che abbiano maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva ma per i quali siano scaduti determinati incentivi relativi alla condizione di disoccupato;
- incentivi per l’assunzione di disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile.
Tali benefici, introdotti in via sperimentale nel 2010 erano stati prorogati per l’anno 2011 dalla Legge di Stabilità 2011 (Legge n. 220/2010). Si attendono ora i chiarimenti operativi da parte dell’INPS.
Con riferimento al diritto al periodo annuale di ferie e ai riposi spettanti al personale di volo dell’aviazione civile (arrt. 4 e 5 del D.Lgs n. 185/2005), sono stati forniti alcuni chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro.
In risposta all’Interpello n. 4 del 24 febbraio 2012 avanzato da UGL Trasporti, viene precisato che, relativamente al personale di volo, la fruizione delle ferie deve avvenire nell’anno di riferimento (salva diversa previsione della contrattazione collettiva) per consentire il recupero delle energie psico-fisiche, vista la particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il Ministero, inoltre, chiarisce che i riposi mensili non possono essere fusi o assorbiti con le giornate concernenti il diritto alla ferie.
Anche i docenti e ricercatori a tempo definito delle Università possono far parte delle Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro istituite presso le Università stesse ovvero presso le Fondazioni universitarie, fermo restando che almeno un membro della Commissione deve essere un docente a tempo pieno, che possa assumere il ruolo di Presidente della stessa e iscriversi all’apposito albo.
È questa la posizione della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro che, con l’Interpello n. 5 del 24 febbraio 2012, risponde ad un quesito posto dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” circa la composizione delle Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro, ex articolo 76 del D.Lgs n. 276/2003. Il Ministero precisa infine che sia il Presidente che i membri della Commissione di certificazione facciano parte di una sola Commissione.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel portale cliccavo (www.cliclavoro.gov.it), comunica l’indisponibilità del “Sistema Informatico CO”, a partire dalleore 12.00 del giorno 24 febbraio 2012 e fino alle ore 9:00 del giorno 27 febbraio 2012 per manutenzione del sito.
Il Ministero ricorda che il Sistema Informatico CO è il dominio transitorio utilizzato, per l’invio telematico delle comunicazioni obbligatorie, dalle regioni Sicilia, Molise e Provincia autonoma di Trento; pertanto, in tale periodo, i datori di lavoro accreditati al dominio transitorio potranno inviare le comunicazioni di assunzione esclusivamente attraverso il modello Unificato URG al FAX Server n. 848 800 131.
L’INAIL, con Nota n. 1100 del 15 febbraio 2012, interviene in merito al regime contributivo applicabile ai lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato ai sensi del nuovo Testo Unico per l’apprendistato (D.Lgs n. 167/2011).
In particolare l’Istituto, facendo riferimento sia a precedenti orientamenti che ad un recente parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, chiarisce che, ai sensi della disposizione specifica contenuta nell'art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 167/2011, il regime contributivo agevolato a carico del datore di lavoro (10%) per l'assunzione con rapporto di apprendistato dei lavoratori in mobilità non può trovare applicazione ai premi assicurativi.
