Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e il Ministero della Coesioneterritoriale hanno approvato il decreto attuativo del cd. “bonus sud”, incentivo all’assunzione di personale a tempo indeterminato nelle Regioni del meridione (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna), purché l’assunzione costituisca incremento della base occupazionale.
Nel particolare, il decreto attuativo stanzia 142 milioni di euro a favore dell’incentivo previsto dall’articolo 2 del DL n. 70/2011, definendo la suddivisione delle risorse stanziate nelle Regioni interessate al provvedimento.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2012, n. 110 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 4 maggio 2012, attuativo dell’art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio.
Il Decreto riconosce al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili la funzione di destinatario delle segnalazioni anonime antiriciclaggio da parte dei commercialisti con il vantaggio per il professionista di un filtro che invii la segnalazione all’unità di informazione finanziaria (UIF).
Con Comunicato 4 maggio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la messa a disposizione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze di 2,2 miliardi di euro per il pagamento dei rimborsi di crediti Iva.
I primi pagamenti saranno erogati nei prossimi giorni, mentre 1,8 miliardi saranno corrisposti a partire dalla seconda metà del mese di maggio.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2012, n. 66 il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 marzo 2012 “Disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 concernente l’aiuto alla crescita economica (ACE)”.
Tale Decreto stabilisce le modalità di attuazione dell’agevolazione in oggetto; sono stati forniti chiarimenti riguardo alla formazione del valore di riferimento per la determinazione del rendimento nozionale e sono state specificate le disposizioni di carattere antielusivo.
In particolare, viene precisato che non concorrono alla formazione della base ACE la riserva per l’acquisto di azioni proprie e, in generale, tutte le poste non utilizzabili per la distribuzione, per copertura di perdite o per aumenti di capitale.
Infine, il Decreto fornisce le necessarie disposizioni attuative per l’applicazione dell’agevolazione ai soggetti IRPEF (persone fisiche e società di persone).
È stato pubblicato sulla G.U. 29 febbraio 2012 n. 50, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 27 dicembre 2011 che aggiorna, a decorrere dalla data di oggi, gli importi dovuti per il rilascio delle copie di atti o documenti (conformi, non conformi, in formato elettronico) del processo tributario.
Si ricorda inoltre che l’imposta di bollo non è dovuta per l’ente impositore ai sensi dell’art. 263, D.P.R. n. 115/2002.
Con Provvedimento congiunto 24 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate e del Territorio, sulla base del Provvedimento MEF 8 novembre 2011, estendono la possibilità di utilizzare il modello F24 anche per il versamento dei tributi speciali catastali e dei relativi interessi, sanzioni e oneri accessori, oltre che delle somme dovute per l’inosservanza della normativa catastale, a carico dei contribuenti ai quali, per i relativi immobili, è stata attribuita una rendita presunta ai sensi dell’art. 19, comma 10, D.L. n. 78/2010.
Con Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate verranno successivamente fornite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento, e istituiti i relativi codici tributo.
Con Comunicato stampa 15 febbraio 2012, n. 17, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che il termine per il versamento dell’imposta relativa alle attività oggetto di “scudo” fiscale, fissato al 16 febbraio, sarà differito con il primo provvedimento legislativo utile.
Il MEF precisa inoltre che con lo stesso provvedimento sarà disposto che i versamenti non effettuati fino alla data di entrata in vigore delle disposizione di proroga non configureranno violazione in materia di versamenti.
Con Decreto MEF 19 dicembre 2011, pubblicato in G.U. 4 gennaio 2012, n. 3, sono state individuate le associazioni che:
- operano per la realizzazione o
- partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali,
che possono avvalersi, per l’anno d’imposta 2011, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 185, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (esenzione IRES).
I 212 soggetti ammessi al beneficio in oggetto sono indicati nell’elenco allegato a tale decreto.
Con Decreto MEF 22 dicembre 2011, pubblicato in G.U. 30 dicembre 2011, n. 303, alla luce dell’aumento della percentuale del tasso legale degli interessi (dall’1,5% al 2,5%), stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dal D.M. 12 dicembre 2011, viene aggiornata, con decorrenza 1° gennaio 2012, la modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, fissando i nuovi moltiplicatori.
Dal 1° gennaio 2012 il tasso degli interessi legali aumenta dall’1,5% al 2,5%, a causa della crescita dell’inflazione e della conseguente crescita dei tassi di interesse correnti sul mercato finanziario.
Lo stabilisce il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2011, n. 291.
La Commissione degli esperti per gli studi di settore, composta da membri dell’Amministrazione finanziaria, dalle associazioni di categoria e della Sose, ha espresso parere favorevole a 69 studi di settore che entreranno in vigore per l’anno 2011.
In particolare sono stati posti all’esame della Commissione:
- 17 studi sulle attività dei servizi;
- 18 studi sul comparto manifatturiero;
- 6 studi sulle attività professionali;
- 28 studi nell’area commercio.
Dopo il via libera della Commissione, per l’effettiva entrata in vigore degli studi sarà necessaria l’approvazione da parte del Ministro dell’Economica e delle Finanze.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2011, il Decreto 21 novembre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze contenente le disposizioni attuative di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del DL n. 138/2011 come modificato dalla Legge di conversione n. 148/2011, in materia di contributo di solidarietà.
Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo (determinato ai sensi dell’articolo 8 del TUIR) di importo superiore a 300.000 euro lordi annui,·è dovuto un contributo di solidarietà pari al 3%. Il contributo va calcolato sulla parte di reddito eccedente la predetta soglia (3% sulla quota eccedente euro 300.000 annui) ed è deducibile dal reddito complessivo.
In particolare, con il Decreto 21 novembre 2011 viene previsto che il contributo di solidarietà venga determinato:
- in sede di dichiarazione dei redditi e versato in unica soluzione unitamente al saldo IRPEF;
- dal sostituto d’imposta, relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Con Decreto MEF 8 novembre 2011, pubblicato in G.U. 15 novembre 2011, n. 266, vengono estese le modalità di versamento tramite Mod. F24 (in sostituzione quindi del Mod. F23), alle seguenti imposte:
- imposta sulle successioni e donazioni;
- imposta di registro;
- imposta ipotecaria;
- imposta catastale;
- tasse ipotecarie;
- imposta di bollo;
- imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
- imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine;
- tributi speciali;
- relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale.
Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate verranno definiti il termine e le modalità operative per l’attuazione delle norme che estendono l’impiego del Mod. F24 per i tributi fino ad ora versati con F23.
Con Circolare 4 novembre 2011, il Ministero dell’Economia ha chiarito che le operazioni di prelievo e di versamento di denaro contante richieste da un cliente non determinano automaticamente la violazione dell’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 e di conseguenza, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero ai sensi dell’art. 51 del citato Decreto.
Tuttavia, la comunicazione rimane obbligatoria qualora vi siano concreti elementi che inducano a ritenere violata la disposizione sopra richiamata.
È stato approvato con Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 luglio 2011 (Gazzetta ufficiale 11 agosto 2011, n. 186) il nuovo Regolamento della Fondazione ENASARCO.
Fra le novità, si segnalano:
- per gli agenti che operano in forma individuale (Fondo previdenza) l’aumento;
- del minimale contributivo annuo che per il 2012 sarà pari ad euro 800,00 in caso di agente monomandatario ed euro 400,00 in caso di agente plurimandatario;
- del massimale contributivo annuo che per il 2012 sarà pari ad euro 30.000,00 in caso di agente monomandatario ed euro 20.000,00 in caso di agente plurimandatario;
- dell’aliquota contributiva dal 13,50% al 17% nel periodo 2013 – 2020;
- per gli agenti operanti in forma di società di capitali (Fondo assistenza) l’innalzamento dal 2% al 4% nel periodo 2012 – 2016 dei contributi dovuti; è inoltre previsto che una parte di contributo sia versata anche dalla società di agenzia e non come accadeva fino ad oggi solo dalla casa mandante;
- la possibilità di un’iscrizione facoltativa per tutti gli agenti non obbligati alla contribuzione ENASARCO, compresi quelli operanti all’estero.
Con Decreto 15 settembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2011, n. 237, il Ministero Economia e Finanze ha fissato il tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali per il periodo 13 luglio 2011-12 gennaio 2012, che è così stabilito nella misura dello 0,905% annuo.
Si rammenta che per il periodo dal 13 gennaio al 12 luglio 2011 il saggio di interesse era fissato allo 0,598%.
Sulla Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 2011, n. 232, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 28 settembre 2011 volto all’“Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo rispetto a tali obblighi”.
Nel Decreto sono stati individuati 25 paesi extra Ue che hanno una normativa antiriciclaggio equivalente alla nostra per cui risulta facilitata “l’adeguata verifica” di clienti degli intermediari finanziari e dei liberi professionisti.
Con Circolare 22 settembre 2011, n. 6, l’Agenzia del Territorio, a seguito delle indicazioni fornite dal Decreto 14 settembre 2011 del Mef, ha chiarito le modalità applicative e la documentazione necessaria per richiedere l’attribuzione delle categorie A6 e D10 ai fabbricati rurali.
In particolare, viene precisato che il termine di presentazione dei moduli in formato cartaceo èil 30 settembre 2011: tuttavia, se il contribuente entro tale data provvede alla compilazione mediante l’apposito software messo a disposizione dall’Agenzia del territorio, può consegnare i documenti cartacei entro i successivi 15 giorni.
Con Decreto 14 settembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri 21 settembre 2011, n. 220, il Ministero dell’Economia e Finanze ha disposto le modalità applicative e la documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità degli immobili.
Si ricorda infatti che in sede di conversione in legge del Decreto Sviluppo è stata prevista la possibilità, per i soggetti interessati, di ottenere il riconoscimento della ruralità, presentando all’Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale, al fine di ottenere il riconoscimento della ruralità degli immobili ex art. 9, DL n. 557/93.
La domanda dev’essere presentata in conformità ai modelli allegati al Decreto in oggetto, entro il 30 settembre 2011 all'Ufficio provinciale territorialmente competente dell'Agenzia del Territorio, secondo le modalità stabilite dal comunicato pubblicato della medesima Agenzia sul sito www.agenziaterritorio.gov.it.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2011 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 giugno 2011 relativo ai compensi spettanti a: CAF, professionisti abilitati e datori di lavoro che hanno elaborato e trasmesso le dichiarazioni dei redditi modello 730/2010.
Il Decreto 14 giugno 2011, ha stabilito che:
- il compenso spettante ai sostituti d’imposta per ciascun modello 730/2010 elaborato e trasmesso è elevato da euro 12,82 a euro 13,03;
- il compenso spettante ai CAF e ai professionisti abilitati per ciascun modello 730/2010 elaborato e trasmesso è elevato da euro 16,03 a euro 16,29.
L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 9 settembre 2011, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, introdotto, in via sperimentale, per il biennio 2011 – 2012 dall’art. 1, D.L. n. 70/2011.
Tale credito può essere utilizzato in compensazione tramite Mod. F24, ad esclusione:
- dei contributi previdenziali dovuti sia in qualità di soggetti autonomi iscritti in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sia in qualità di datori di lavoro o committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
- dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- dei crediti d’imposta spettanti agli esercenti delle sale cinematografiche;
- delle altre entrate individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.
Il credito in questione compete nella misura del 90% dell’importo degli investimenti che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008 – 2010 e potrà essere usufruito per ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili, in tre quote annuali di pari importo.
Sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato pubblicato il testo del Decreto 14 giugno 2011 con il quale sono stati adeguati i compensi spettanti ai sostituti d’imposta ed ai CAF/professionisti abilitati per l’attività di assistenza fiscale svolta nell’anno 2010.
In particolare il suddetto decreto stabilisce che il compenso spettante ai sostituti d’imposta per ciascun modello 730/2010 elaborato e trasmesso è elevato da euro 12,82 a euro 13,03.
Con Comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2011, n. 165, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2011 il saggio di interesse, al netto della maggiorazione prevista, è pari all’1,25%.
Pertanto, per tale periodo:
- il tasso di interessi di mora è fissato all’8,25%;
- per ritardati pagamenti sui prodotti alimentari deteriorabili gli interessi sono fissati al 10,25%.
Con Comunicato Stampa 23 giugno 2011, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Dipartimento delle Finanze hanno reso noto che per le Regioni Calabria, Molise e Campania si sono consolidate le condizioni per l’applicazione delle vigenti maggiorazioni dell’aliquota IRAP di 0,15 punti percentuali, e di 0,30 punti percentuali delle addizionali regionali all’IRPEF (come previsto dall’art. 2, comma 86, L. n. 191/2009).
Per il calcolo degli acconti IRAP in tali Regioni sarà necessario:
- in caso di utilizzo del metodo storico, assumere quale imposta del periodo precedente l’aliquota 2010 comprensiva della maggiorazione di 0,15 punti percentuali;
- con il metodo previsionale, assumere come imposta quella determinata applicando al volume della produzione previsto l’aliquota d’imposta maggiorata di 0,15 punti percentuali.
Per quanto riguarda la maggiorazione IRPEF, essa produrrà effetti nell’anno 2012. Tuttavia, qualora vi sia interruzione del rapporto di lavoro dipendente in corso d’anno, il datore di lavoro tratterrà, in sede di conguaglio, l’addizionale regionale IRPEF 2011, oltre alle rate residue dell’addizionale regionale 2010, applicando l’aliquota maggiorata dell’1,70.
In risposta ad un quesito, il sottosegretario al Ministero dell’Economia si pronuncia in merito alle c.d. “frodi carosello” e all’applicabilità ad esse dell’art. 14, comma 4 bis, Legge n. 537/93, secondo cui non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti, o attività qualificabili come reato, salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti.
Veniva quindi risposto che alla generale imponibilità di detti proventi, non corrisponde una generale deducibilità dei relativi costi, ma tale norma pare non presentare la necessaria chiarezza che dovrebbe caratterizzare le fonti normative e, pertanto, si auspica un intervento legislativo chiarificatore.
In data 6 maggio 2011 è stato firmato un accordo tra Italia Lavoro, società partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federalberghi e le altre associazioni di categoria del settore turismo, per l’incremento dell’utilizzo dei voucher per il lavoro accessorio, al fine di sviluppare l’occupazione regolare e la flessibilità nel lavoro.
Nel dettaglio, l’Intesa siglata si pone come obiettivi sia quello di favorire le imprese del settore semplificando le modalità e le procedure di accesso e di gestione ai buoni lavoro, sia quello di diffondere la conoscenza e quindi l’utilizzo di tale strumento tra gli associati.
Il D.M. 16 marzo 2011, introducendo l’art. 5 al D.M. del MEF 11 febbraio 2008, statuisce un’importante novità in tema di studi di settore, rendendoli inapplicabili, almeno con riferimento al periodo di imposta in corso al 31.12.2010, alle società cooperative a mutualità prevalente, ossia quelle, che pur non operando in via esclusiva con i soci, rispettano i criteri quantitativi indicati dall’art. 2512, Codice civile (operatività prevalente con soci), ed i requisiti qualitativi previsti dall’art. 2514, Codice Civile (clausole inderogabili).
Tali società sono comunque tenute alla compilazione dei modelli degli studi di settore, ma l’eventuale incongruità e incoerenza non potranno quindi far scattare l’accertamento.
Con un recente Comunicato stampa il MEF chiarisce che, dal momento che le imprese che hanno iniziato a investire in progetti nel campo della ricerca e dello sviluppo prima del 28 novembre 2008 (giorno precedente l’entrata in vigore del D.L. n. 185/2008) e sono rimaste fuori dallo stanziamento esaurito dopo pochi secondi dall’attivazione del click day del 6 maggio 2009, possono utilizzare il bonus immediatamente, solo tramite F24, nella misura massima complessiva del 47,53%.
Detta previsione consegue alla firma, lo scorso 4 marzo, del Decreto che stabilisce le modalità di utilizzo del “nuovo” finanziamento di 350 milioni di euro disposto dalla Finanziaria 2010. Il citato Decreto sarà pubblicato prossimamente in Gazzetta Ufficiale.
Con il D.M. dell'Economia e delle Finanze 22 marzo 2011 (pubblicato nella G.U. 31 marzo 2011, n. 74), sono stati aggiornati al 2010 i coefficienti per differenziare l'applicazione dello studio di settore "VM05U - commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie e accessori", al fine di valutare i possibili effetti negativi, sui vari esercizi commerciali, della concorrenza degli outlet.
A seguito del Decreto MEF 11 febbraio 2011 e della Circolare dell’Agenzia delle Entrate 11 marzo 2011, n. 13, in materia di preclusione alla compensazione dei crediti erariali, Equitalia ha messo a punto un modulo per consentire ai contribuenti che effettuano pagamenti parziali mediante compensazione, di scegliere a quale debito erariale imputare il pagamento.
Tale scelta può essere effettuata:
- contestualmente, se il contribuente presenta il modello F24 agli sportelli dell’agente della riscossione;
- entro 3 giorni dal conferimento della delega F24, qualora il contribuente presenti il modello F24 tramite banche, Poste o Entratel; in questo caso il modello è utilizzabile anche come dichiarazione di avvenuta compensazione.
