Una bozza di D.P.C.M. prevede la proroga dei termini dal 18 giugno al 9 luglio per i versamenti di Irpef, Ires, Irap ed IVA, resta invece escluso il differimento per il versamento della prima rata dell’IMU.
Per chi effettua il versamento in ritardo con maggiorazione dello 0,40% il termine invece slitterebbe al 20 agosto 2012.
Con Risoluzione 14 maggio 2012, n. 48, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, della maggiorazione dell’aliquota IRES per le società di comodo, introdotta dall’art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies, D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 148/2011.
In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “2018” denominato “Maggiorazione IRES – acconto prima rata – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.”;
- “2019” denominato “Maggiorazione IRES – acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.”;
- “2020” denominato “Maggiorazione IRES – saldo - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.”.
Si fa presente che per i codici “2018” e “2020”, in caso di versamento rateale, nel campo del Mod. F24 “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR” dove:
- “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento;
- “RR” indica il numero complessivo delle rate.
Nel caso in cui il pagamento avvenga in unica soluzione, il nel suddetto campo deve essere indicato “0101”.
Tra le misure previste nel Decreto Legge fiscale che sarà presentato nei prossimi giorni dal Governo al Consiglio dei ministri, si prevede la modifica dei tempi e delle modalità di versamento dell’acconto IRES e delle relative addizionali e dell’acconto IRAP dovuto dalle imprese.
In particolare, per quanto riguarda gli acconti IRES, ridotti al 98,5%, i nuovi quattro termini di versamento a cui fare riferimento (in luogo dei due attualmente vigenti) dovrebbero essere:
- 16 marzo (pagamento del 30% dell’acconto complessivo dovuto nel periodo d’imposta precedente);
- 16 giugno (pagamento di un importo che, considerato l’anticipo versato, dovrà raggiungere complessivamente il 50% dell’acconto dovuto);
- 16 settembre – 16 dicembre (versamento del restante 50% dovuto, ripartito in due rate).
Con Provvedimento 31 gennaio 2012, pubblicato sul sito internet (www.agenziaentrate.gov.it) il 1° febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva del Mod. UNICO ENC 2012, relativo alla dichiarazione dei redditi 2011 degli enti non commerciali ed equiparati.
Il Modello conferma le modifiche già presenti nella bozza; in particolare, si segnala:
- l’inserimento di due nuovi prospetti (sezione XVI e XX) nel quadro RQ, dedicati all’imposta sostitutiva del 5% per partecipazioni a fondi comuni di investimento superiori al 5% e alla maggiorazione IRES di 10,5 punti percentuali per soggetti non operativi;
- l’inserimento del rigo RS65A nel quadro RS, relativo alla detrazione del 55% per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (dal 1° gennaio 2012);
- l’introduzione, nel frontespizio, della casella “Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, D.P.R. n. 322/98)”, da utilizzare per trasformare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza di imposta in richiesta di utilizzo in compensazione.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, sono state pubblicate le bozze dei Modd. UNICO 2012 SC, SP, ENC e CNM 2012 relative al periodo d’imposta 2011.
Tra le novità previste nei Modd. UNICO si segnalano:
- l’aggiunta nel frontespizio dei modelli di una casella “Dichiarazione integrativa” per permettere alla società di variare la scelta di utilizzo dell’eccedenza d’imposta risultante dalla dichiarazione;
- la previsione nel quadro RF dei Modd. UNICO SP e SC di un apposito codice per indicare l’eventuale variazione in aumento relativa ai beni dell’impresa, concessi in godimento ai soci;
- l’introduzione nel quadro RS, Modd. UNICO SP e SC di un prospetto per il calcolo dell’ammontare escluso nella determinazione del reddito d’impresa, commisurato al nuovo capitale immesso sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva (cd. agevolazione ACE);
- l’inserimento di una apposita Sezione nel quadro RQ dei Modd. UNICO SC e ENC per la maggiorazione dell’IRES di 10,5 punti percentuali per i soggetti non operativi;
- l’aggiunta di un nuovo prospetto nel quadro RQ dei modd. UNICO SP e UNICO SC per il riallineamento dei valori fiscali e civili relativi all’avviamento e ad altre attività immateriali, emergenti in operazioni straordinarie anche nelle ipotesi di maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo;
- l’introduzione nel quadro RS, Modello UNICO SP di una nuova casella che dovrà essere barrata dai soggetti che intendono avvalersi per il 2013 del regime premiale introdotto dal Decreto Legge n. 201/2011.
Si ricorda infine che, con modifiche nei quadri RN e RS dei Mod. UNICO SC e nei quadri NF,CN e CS, CNM sono state recepite le novità in materia di perdite fiscali.
Con Decreto MEF 19 dicembre 2011, pubblicato in G.U. 4 gennaio 2012, n. 3, sono state individuate le associazioni che:
- operano per la realizzazione o
- partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali,
che possono avvalersi, per l’anno d’imposta 2011, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 185, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (esenzione IRES).
I 212 soggetti ammessi al beneficio in oggetto sono indicati nell’elenco allegato a tale decreto.
Con Risoluzione 20 dicembre 2011, n. 127, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi erogati dalle Regioni ed Enti locali alle agenzie che svolgono funzioni di amministrazione, programmazione e progettazione del trasporto pubblico locale (Tpl) e possiedono gli impianti e le dotazioni patrimoniali necessari al funzionamento del servizio, non sono soggetti alla ritenuta IRES del 4%.
L’Amministrazione finanziaria, infatti, fornendo un’interpretazione all’art. 27-bis, D.L. n. 786/1981 ha specificato che tale agevolazione serve per facilitare i soggetti operanti nel settore del Tpl e quindi persiste anche nell’eventualità in cui i contributi debbano essere erogati direttamente a un soggetto diverso da quello che svolge effettivamente il servizio.
Con Circolare 6 dicembre 2011, n. 53, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.L. n. 98/2011 in tema di riporto delle perdite d’esercizio.
Come noto, per i soggetti passivi Ires, è ora previsto:
- il riporto illimitato della perdita negli esercizi successivi;
- il limite della compensazione all’80% del reddito d’esercizio.
In particolare, è stato chiarito che la nuova disciplina è applicabile:
ü a decorrere dall’esercizio in corso al 6 luglio 2011;
ü alle perdite maturate realizzate negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 (soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Sono inoltre stati chiariti alcuni aspetti del riporto delle perdite per le società consolidate e trasparenti.
Con Risoluzione 29 novembre 2011, n.113, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’attività di mediazione delle controversie, svolta nelle apposite strutture del Consiglio dell’ordine o con enti autonomi, essendo attività organizzata in forma d’impresa e diretta alla prestazione di servizi verso corrispettivo, produce reddito di impresa, imponibile agli effetti dell’IVA e dell’IRES.
Inoltre, anche i contributi corrisposti dall’Ordine degli avvocati ai mediatori costituiscono reddito d’impresa, e scontano pertanto l’IRES, a meno che gli organismi di mediazione non siano istituiti come dipartimento dello stesso consiglio dell’Ordine (in tal caso, si tratterebbe di semplici movimentazioni di denaro nell’ambito del medesimo soggetto).
Riguardo, invece, alle somme versate dai clienti agli organismi di mediazione, esse concorrono sempre alla determinazione del reddito di impresa, e sono imponibili ai fini IVA, in quanto corrispettivi di prestazioni di servizi.
Con Circolare n. 25/Ir, l’IRDCEC (Istituto di ricerca dei dottori commercialisti ed esperti contabili) analizza le novità della c.d. Manovra Correttiva (D.L. n. 138/2011) in materia di società non operative.
Nel documento in esame l’Istituto, in particolare, evidenzia come le novità previste per le società in perdita sistemica appaiano in contraddizione con le modifiche introdotte dal D.L. n. 98/2011 all’articolo 84, comma 2, TUIR, ovvero la possibilità di riporto illimitato delle perdite prodotte dai soggetti IRES nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione e limitazione di utilizzo delle stesse all’80% del reddito negli anni seguenti.
Con Risoluzione 22 settembre 2011, n. 94, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che il credito di imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate stanziate in bilancio, di cui all’art. 2, comma 55, D.L. n. 225/2010, può essere utilizzato a decorrere dalla data di approvazione di bilancio, se avvenuta dopo l’entrata in vigore di detto Decreto.
La disciplina in commento è applicabile da tutti i soggetti Ires la cui forma giuridica preveda l’approvazione del bilancio da parte dei soci, e comporta che, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la stessa ha efficacia, non siano più ammesse variazioni in diminuzione corrispondenti all’ammontare di imposte anticipate trasformate.
Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel Mod. F24 attraverso il codice tributo “6834” e dovrà successivamente essere indicato nel quadro RU, Mod. Unico SC, nella Sezione XIX, con codice credito 80.
Con l’approvazione della Legge n. 148/2011 di conversione della c.d. “Manovra di Ferragosto” è stata confermata la modifica all’art. 40, DL n. 98/2011 con il conseguente “anticipo” della riduzione dei regimi “di favore fiscale” nella misura del 5% già dal 2012 e del 20% dal 2013.
In merito si rammenta che detta riduzione:
- è applicabile alle agevolazioni contenute nell’Allegato C-bis del citato DL n. 98/2011 riportante le agevolazioni attualmente in vigore, riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc.) e qualsiasi ambito (persone fisiche, imprese, società, ecc.);
- non sarà applicata in tale modalità “generalizzata” se entro il 30 settembre 2012 sarà adottata la c.d. “Riforma fiscale” finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti, con effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per il 2012 e a 16.000 milioni di euro per il 2013.
In alternativa (anche parziale) alla riduzione delle agevolazioni fiscali potrà essere disposta, con apposito DPCM, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette (compresa l’accisa).
Il Senato ha approvato ieri 7 settembre 2011 il maxi-emendamento presentato dal Governo sulla c.d. “Manovra-bis” (D.L. 13 agosto 2011, n. 138). Il testo ora passa alla camera dei Deputati per l’approvazione definitiva.
Tra le novità principali in materia fiscale si segnalano:
- aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 20 al 21% per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nel territorio nazionale, a partire dal giorno successivo di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del D.L. n. 138/2011;
- “contributo di solidarietà” del 3% per i redditi oltre 300mila euro. Il prelievo sarà calcolato sulla quota eccedente tale soglia;
- innalzamento al 100% della quota di compartecipazione dei Comuni alle maggiori entrate derivanti dalla loro partecipazione alla lotta all’evasione fiscale;
- società di comodo: maggiorazione del 10,5% dell’IRES da applicare al reddito minimo.
Tra le novità principali in materia di normativa del lavoro si segnala:
- il rafforzamento della contrattazione di secondo livello, infatti i contratti di lavoro aziendali e territoriali, sottoscritti sulla base di un criterio maggioritario dai sindacati più rappresentativi, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, in deroga a disposizioni di legge e alle relative regolamentazioni dei contratti collettivi nazionali;
- l’anticipazione al 2014 dell’aumento graduale del requisito dell’età a 65 anni per l’accesso alla pensione delle lavoratrici dipendenti e autonome del settore privato; il nuovo requisito anagrafico di vecchiaia andrà a regime nel 2026.
Con Risoluzione 19 agosto 2011, n. 87, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono deducibili, sia per le persone fisiche che per i soggetti IRES, le donazioni effettuate agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs).
Secondo l’Agenzia, dall’analisi dell’art. 1, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, che ha istituito “un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca” emerge “l’intento del legislatore di incentivare, mediante lo strumento fiscale, i finanziamenti a soggetti che diano idonea garanzia di operatività nella realizzazione di progetti di ricerca scientifica, quali, tra gli altri, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia di natura pubblica che privata”.
Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) sia pubblici che privati, possono essere ricompresi tra “gli enti pubblici di ricerca” destinatari delle erogazioni liberali previste dall’art. 1, comma 353, L. n. 266/2005 e dall’art. 10, comma 1, lettera l-quater), TUIR.
Il Ministro dell’Economia Giulio Tremonti ha presentato in data 1 settembre 2011 il nuovo pacchetto di emendamenti alD.L. 13 agosto 2011, n. 138, c.d. Manovra di Ferragosto:
- riconoscimento del 100% del maggior gettito recuperato ai Comuni che collaboreranno alla lotta all’evasione, premio che non verrà riconosciuto qualora non dovessero istituire entro il 31 dicembre 2011 i Consigli tributari;
- possibilità di pubblicazione sui siti internet dei Comuni delle dichiarazioni dei redditi di determinate categorie di contribuenti;
- maggiorazione del 10,5% sull’aliquota IRES (che passa dal 27,5% al 38%) per le società di comodo;
- obbligo di indicare nelle dichiarazioni dei redditi gli estremi di tutti i rapporti intrattenuti con le banche con possibilità di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- eliminazione del contributo di solidarietà;
- sconto di sanzioni per imprese e professionisti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro, in caso di violazione delle dichiarazioni Irpef e IVA, se utilizzano strumenti di pagamento tracciabili;
- aumento dal 30% al 40% della tassazione sugli utili accantonati a riserva per le cooperative;
- detenzione in luogo della sospensione condizionale della pena qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore ai 3 milioni di euro;
- previsione di norme antielusive più stringenti per i casi di concessione di godimento di beni dell'impresa a soci a familiari.
Sulla Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2011, n. 188, è stato pubblicato il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 denominato “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”.
Tra le misure previste si segnala:
- contributo di solidarietà: si prevede un prelievo per i contribuenti privati del 5% sui redditi compresi tra i 90mila e i 150mila euro e dell’ulteriore 10% sui redditi al di sopra di tale soglia;
- rendite finanziarie: è introdotta un’aliquota unica del 20%, a partire dal 1° gennaio 2012, ad esclusione dei titoli di stato la cui tassazione rimane al 12,50%;
- addizionali locali: viene sbloccata la possibilità di modificare le addizionali e, in particolare:
- l’addizionale comunale potrà raggiungere l’8 per mille dal 2012;
- l’addizionale regionale dovrà, invece, attenersi alle indicazioni del federalismo fiscale (1,4% fino al 2013 e al 3% solo dal 2015);
- limiti all’uso del contante: viene dimezzato il limite di utilizzo del contante nei pagamenti (ora pari a 2.500 euro);
- studi di settore: l’amministrazione finanziaria non potrà effettuare rettifiche sul reddito sulla base di presunzioni semplici se i soggetti hanno degli studi di settore congrui e coerenti fino al 40% dei ricavi dichiarati a condizione che il reddito risulti congruo anche nel periodo d’imposta precedente;
- Robin Hood Tax: per tre anni d’imposta a partire da quello in corso l’addizionale IRES per le imprese del settore energetico passerà dal 6,5% al 10,5% e sarà versata dalle imprese con ricavi oltre i 10milioni di euro e almeno un milione di imponibile.
Numerosi sono, comunque, gli emendamenti proposti dal Decreto: solo la conversione in Legge renderà il testo definitivo.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2011, n. 135, il Decreto 8 giugno 2011 relativo alle disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali su IRES ed IRAP relative all’anno 2010.
Si segnala che l’art. 12, comma 1, dispone l’applicazione delle norme contenute già a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Le imprese che hanno adottato tali principi contabili dovranno pertanto valutare l’adeguatezza tra la base imponibile utilizzata per le imposte iscritte a bilancio e quella che si dovrà utilizzare in sede dichiarativa, anche in vista dell’imminente scadenza dei versamenti.
L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 13 giugno 2011, n. 64, ha chiarito che le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria per risanamento dell’attività stessa, devono assolvere agli obblighi dichiarativi ai fini IRES, IRAP e IVA ordinariamente.
In tale ipotesi, infatti, l’amministrazione straordinaria porta alla continuazione dell’attività e quindi, non aprendosi la fase liquidatoria, le dichiarazioni devono essere presentate in base alle consuete modalità.
Con Risoluzione 10 giugno 2011, n. 63, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento tramite Mod. F24 delle imposte rideterminate sulle plusvalenze qualificate in “start up”, qualora non siano state reinvestite entro due anni.
L’agevolazione, introdotta dal D.L. n. 112/2008, prevedeva la sospensione dalla tassazione per la cessioni di tale tipologia di partecipazioni. Tuttavia, secondo la norma, se il contribuente non effettua il reinvestimento entro due anni dal conseguimento, la plusvalenza che non era stata tassata deve essere nuovamente sottoposta a tassazione.
A tal fine, pertanto, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “1128”, “Imposta rideterminata ai fini IRPEF a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del TUIR”;
- “1132”, “Imposta rideterminata ai fini IRES a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del TUIR”;
- “3872” denominato “Addizionale comunale all’Irpef rideterminata a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del TUIR”;
- “3880” denominato “Addizionale regionale all’Irpef rideterminata a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – Art. 68, c. 6-bis, del TUIR”.
In base all’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011, solo le persone fisiche possono optare per il regime agevolato della cedolare secca sui redditi derivanti dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, in qualità di:
- proprietari;
- titolari di altri diritti reali di godimento (ad es. usufruttuari).
Sono quindi esclusi:
- tutti i soggetti IRES;
- le società di persone (ad es. SNC e SAS).
Inoltre, si precisa che le persone fisiche che affittano immobili nell’esercizio di un’attività di impresa, arti e professioni non possono accedere all’agevolazione come sancito dall’art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011.
Con Risoluzione 18 aprile 2011, n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i bonifici effettuati a favore di fondi immobiliari per la cessione di box o posti auto pertinenziali non sono soggetti a ritenuta del 10% ex art. 25, D.L. n. 78/2010, anche se destinati ad usufruire della detrazione del 36%.
Poiché infatti i fondi immobiliari nella maggior parte dei casi non sono soggetti né ad IRES né ad IRAP, la ritenuta inciderebbe eccessivamente su tali soggetti. Pertanto, le Entrate hanno indicato che per evitare l’applicazione della ritenuta è opportuno:
- indicare in causale che il destinatario è un fondo immobiliare;
- non riportare il riferimento alle disposizioni agevolative;
- non utilizzare il modulo eventualmente predisposto dalla banca o dall’ufficio postale.
Nel caso in cui sia stata erroneamente effettuata la ritenuta, è possibile recuperarla tramite istanza di rimborso, oppure compilando i quadri RQ, sezioni XVI o XVII e il quadro RX di UNICO.
Con la Norma di comportamento n. 180, la Commissione Norme di Comportamento dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha precisato che:
- l’indennità di fine rapporto corrisposta all’amministratore è sempre deducibile ai fini IRES;
- il relativo accantonamento in bilancio può essere dedotto dalla base imponibile indipendentemente dal fatto che la delibera che l’ha autorizzato sia stata approvata prima o durante il mandato di tale soggetto.
L’interpretazione deriva dalla lettura dell’art. 105, TUIR, che accomuna le disposizioni relative agli accantonamenti del trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti con le indennità per la cessazione dei rapporti co.co.co..
La Corte di Cassazione, con Sentenza 25 marzo 2011, n. 6913, ha stabilito che l’accertamento IVA basato su un atto impositivo IRES divenuto definitivo in quanto non impugnato è nullo. Possono essere richiamati in un accertamento diverso solo elementi probatori e presuntivi.
Secondo i giudici quanto stabilito dalla Ctr della Campania era errato in quanto “per il principio di autonomia degli atti di accertamento per imposte diverse, l’intervenuta definitività di uno di essi per mancanza di opposizione è irrilevante in ordine alla fondatezza o meno dell’altro, non essendo tale caratteristica equiparabile a un giudicato”.
Con Risoluzione 4 gennaio 2011, n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un’istanza di interpello posta da un consorzio di imprese con attività esterna, sulla modalità di applicazione della ritenuta d’acconto sui bonifici per spese di intervento di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, ex art. 25, D.L. n. 78/2010.
In particolare, il quesito nasce dal fatto che qualora gli interventi siano imputati ad un Consorzio ma realizzati effettivamente dai singoli consociati, l’ente si troverà costantemente a credito nei confronti dell’Erario, dato che l’ordinaria condizione del consorzio tra imprese è quella del pareggio economico.
Pertanto, l’Agenzia ha chiarito che in tal caso, le ritenute possono essere attribuite alle singole imprese che hanno effettivamente eseguito i lavori, qualora sia stato azzerato l’eventuale debito IRES del Consorzio, e purché tale opzione sia stata espressa attraverso un atto avente data certa (verbale del Consiglio di amministrazione o atto costitutivo del Consorzio).
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 23 dicembre 2010, n. 60 contenente alcuni chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal D.L. n. 78/2010 all’art. 111, TUIR, per la determinazione del reddito delle società e degli enti che esercitano attività assicurative.
In particolare, i chiarimenti riguardano la portata della disposizione di cui al comma 1-bis, art. 111, TUIR ai sensi della quale la variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito d’esercizio non in misura piena, ma con una limitazione determinata applicando all’ammontare complessivo della variazione stessa uno specifico rapporto percentuale.
Secondo l’Agenzia, la norma si applica alla differenza tra le riserve matematiche e delle altre riserve tecniche indicate alla voce II.6 del conto tecnico del ramo vita (al netto delle quote a carico dei riassicuratori) costituite alla chiusura dell’esercizio e quelle relative alla chiusura dell’esercizio precedente.
Inoltre, il nuovo regime produce effetti, anche se nella misura ridotta del 50%, già in sede di versamento del secondo acconto IRES relativo al periodo d’imposta in corso al 31 luglio 2010: per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare il versamento andava effettuato entro il 30 novembre.
Con Ordinanza 22 ottobre 2010, n. 3903, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 novembre 2010, la presidenza del Consiglio dei ministri è intervenuta al fine di individuare alcuni interventi urgenti per fronteggiare i danni e i gravi disagi provocati dalle eccezionali piogge che hanno interessato le province di Genova e Savona lo scorso 4 ottobre.
In particolare, il Provvedimento sospende i versamenti e gli adempimenti relativi a IRPEG, IRES, IRPEF, IVA e IRAP, in scadenza fra il 4 ottobre e il 15 dicembre:
- per i contribuenti residenti nei Comuni di Genova, Varazze, Cogoleto, Arenano;
- per le imprese e i professionisti che svolgono la propria attività nei citati Comuni, la cui sede è stata dichiarata inagibile a causa dell’alluvione.
I contribuenti dovranno rimettersi in pari con le imposte al termine del periodo di sospensione.
Restano invece esclusi dal provvedimento i sostituti di imposta che, pertanto, dovranno rispettare i termini ordinari.
Con Circolare 6 ottobre 2010, n. 51, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito al regime delle CFC (Controlled foreign companies), di cui all’articolo 167, TUIR, alla luce delle modifiche apportate alla disciplina dall’articolo 13, D.L. n. 78/2009.
Tra le principali precisazioni contenute nella Circolare, si segnala quanto segue:
- per la disapplicazione della normativa delle CFC risulta come elemento decisivo il radicamento sul territorio della controllata estera;
- è necessario presentare interpello tutte le volte in cui vi è prevalenza di proventi derivanti dai cosiddetti "passive income" anche se, per i periodi d’imposta, l’istanza è stata accolta sulla base della esimente principale. Tuttavia, se viene disapplicata anche tale ulteriore limitazione, non sarà più necessario presentare un nuovo interpello;
- la condizione della tassazione effettiva inferiore al 50% di quella italiana per le controllate in Stati e territori diversi da quelli black list, tiene conto esclusivamente dell’IRES ma non dell’IRAP senza considerare, in capo al soggetto non residente, le perdite antecedenti l’acquisizione del controllo da parte del soggetto italiano;
- ai fini della nozione di "puro artificio" deve essere assunto come riferimento quanto evidenziato dalla giurisprudenza comunitaria.
Con Risoluzione 5 agosto 2010 n. 79, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale relativo a servizi di formazione universitaria, precisando che gli atenei devono assoggettare ad IRES ed IVA le somme percepite per i progetti che costituiscano attività commerciale.
Pertanto, sono da ritenersi fuori dall’imponibilità IVA ed IRES i progetti che rientrano nell’ambito generale della formazione istituzionale universitaria, mentre risultano assoggettati a tassazione gli introiti svolti nell’esercizio di impresa, come ad esempio i corsi per neo-laureati.
Con Risoluzione 7 luglio 2010, n. 69, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’assoggettabilità IRES ed IVA delle comunioni familiari di gestione di fondi rustici.
Nella Risoluzione in oggetto è stato infatti stabilito che qualora la fruibilità dei beni posseduti e dei relativi frutti non sia destinata ad uso collettivo ma ai soli soci, la Comunione risulta assoggettabile ad IRES.
Con Risoluzione 6 luglio 2010, n. 66, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento riguardante i soggetti IRES in liquidazione, per i quali la procedura di liquidazionesi protrae oltre l’esercizio in cui ha avuto inizio ma per meno di cinque anni.
L’Agenzia ha precisato che, ai sensi dell’art. 182, comma 3, TUIR:
- per tali soggetti l’ultima frazione di anno non necessita di autonoma dichiarazione IRES, perché questa non costituisce un autonomo "periodo di imposta successivo";
- "il reddito prodotto nella frazione di periodo antecedente la chiusura della liquidazione è, infatti, assorbito dal risultato che emerge dal bilancio finale di liquidazione e, conseguentemente, anche l’imposta ad esso relativa va liquidata sulla base del risultato finale, tenendo conto anche delle eventuali poste di conguaglio".
Per la frazione di anno in oggetto permane invece l’obbligo di presentare autonome dichiarazioni IVA ed IRAP.
