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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2012, n. 99 il Decreto interministeriale 27 gennaio 2012 che fissa, per l’esercizio 2011, allo 7,01% la riduzione del premio favore delle aziende artigiane in possesso di determinati requisiti che certifichino il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 1, commi 780 e 781, Legge n. 296/2006).

Il decreto recepisce la Determinazione del Presidente INAIL n. 296 del 27 ottobre 2011. Lo sconto artigiani è stato applicato in sede di autoliquidazione alla regolazione 2011.

L’INAIL, nella Nota protocollo n. 2737 del 26 aprile 2012, informa che il Presidente - Commissario straordinario dell'Istituto, con Deliberazione n. 123 del 30 marzo 2012, ha approvato per l'anno 2012, la riduzione contributiva per il settore dell’autotrasporto, ed in particolare:

  • i tassi di tariffa per le voci 9121 e 9123 delle Gestioni Industria, Artigianato e Terziario,
  • la riduzione dell'11,90% dei premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane per le voci 9123 (classe di rischio 5°) e 9121 (classe di rischio 8°).

L’Istituto informa che è in corso di notifica il modello 20 SM relativo alla comunicazione del tasso rielaborato per l’anno 2012.

Le imprese interessate dal provvedimento devono:

  • calcolare i premi ordinari dovuti per i dipendenti e gli altri soggetti assimilati, applicando alle retribuzioni (già dichiarate entro il 16 marzo 2012 con invio telematico) i nuovi tassi indicati nel 20 SM in corso di notifica;
  • calcolare i premi speciali unitari dei componenti del nucleo artigiano (titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione), applicando al premio di rata 2012, per le sole voci di tariffa 9121 e 9123 e in base alle percentuali di incidenza presenti, la percentuale di riduzione dell'11,90%.

Il credito può essere utilizzato:

  • in compensazione a mezzo F24 con le consuete modalità, nel caso in cui il premio sia stato pagato in unica soluzione entro il 16 febbraio 2012;
  • in compensazione sulla rata in scadenza al 16 maggio 2012 in caso di pagamento in forma rateale.

L’INAIL, con una news del 16 aprile 2012, informa che il 26, 27 e 28 giugno verranno aperti i termini entro i quali le imprese potranno presentare telematicamente le istanze di finanziamento dei progetti legati alla sicurezza e protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché alle iniziative formative, presentati preventivamente entro il 7 marzo 2012.

Alla luce della mole di richieste inviate, l’Istituto assicurativo ha previsto che le imprese possano inoltrare la domanda definitiva secondo un preciso calendario distinto per regioni e per orari, in modo da poter garantire “il miglior svolgimento delle operazioni” e l’invio telematico è stato scelto per poter garantire “i maggiori livelli di correttezza, obiettività della valutazione e maggiore rapidità rispetto alle procedure tradizionali con commissione giudicatrice”.

L’INAIL, con la Circolare n. 16 del 27 marzo 2012, rende noti i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi relativamente all’anno 2012.

In particolare, in riferimento all’anno 2012, il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive, viene riportato in allegato alla circolare in esame, a secondo della tipologia di dipendente e di settore di appartenenza: tali minimi sono stati adeguati, ove inferiori, a 45,70 euro.

L’INAIL, nella Nota protocollo n. 2029 del 21 marzo 2012, fornisce chiarimenti in merito all’interventosostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva (DURC irregolare) nell’ambito dell’appalto e subappalto previsto dall’art. 4 D.P.R. n. 207/2010 (contratti pubblici). In tal caso la stazione appaltante è tenuta a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed effettuare il relativo versamento direttamente agli enti previdenziali, assicurativi e alla cassa edile.

Nello specifico l’INAIL fornisce indicazione in merito al pagamento dei premi assicurativi ricordando che “l'intervento sostitutivo deve essere attivato da tutte le stazioni appaltanti e, dunque, non solo dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli organismi di diritto pubblico - di cui all'art. 3, commi 25 e 26, del Codice - ma anche dagli enti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 29, 31, 32 e 33, del Codice.”

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 24 gennaio 2012 contenente le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero valide per l’anno 2012, l’INAIL interviene con la Circolare n. 14del15 marzo 2012 per fornire alcune precisazioni.

In particolare, l’Istituto ricorda che, ai fini assicurativi INAIL, tali retribuzioni valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

L’INAIL, nella Nota protocollo n. 1850 del 13 marzo 2012, fornisce ulteriori indicazioni operative in merito alla presentazione telematica degli elenchi trimestrali, per la regolazione dei premi speciali relativi alle polizza facchini.

Il termine per l’invio degli elenchi relativi agli anni 2009-2011 è spostato al 31 marzo 2013. Rimane fissato all’originario termine del 31 marzo 2012 l’invio degli elenchi per gli anni 2007/2008.

L’INAIL, nella Nota protocollo n. 1819 del 12 marzo 2012, conferma, in virtù del principio di parità di trattamento proprio della legislazione italiana (Legge n. 389/1987), l’estensione della tutela assicurativa e infortunistica ai cittadini extracomunitari che sono inviati dal proprio datore di lavoro italiano in un Paese extracomunitario con il quale non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Al riguardo i lavoratori extracomunitari devono essere in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o, se privi dello status di "soggiornanti di lungo periodo", devono essere in possesso di regolare titolo di soggiorno e di contratto di lavoro.

Per il calcolo del premio assicurativo la retribuzione imponibile da prendere a base per il calcolo è la retribuzione convenzionale di cui all'art. 4 Legge n. 398/1987 (a tali retribuzioni sono ragguagliate le prestazioni).

L’INAIL, nella Nota protocollo n. 1599 del 2 marzo 2012, fornisce chiarimenti ai quesiti più ricorrenti sollevati in merito all’obbligo dell’invio telematico degli elenchi trimestrali dei lavoratori soci di cooperative che svolgono attività di facchinaggio. A tal fine è disponibile in Punto Cliente il nuovo servizio "Regolazione trimestri", sezione "Polizze facchini".

All’adempimento sono tenute tutte le cooperative di facchinaggio:

  • entro il 31 marzo 2012 per le PAT attive per gli anni dal 2007 al 2011 (ricalco del premio speciale facchini in base alle retribuzioni effettivamente percepite);
  • entro il 30 aprile 2012 per il trimestre gennaio – marzo 2012 (entro il 30 del mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento).

In materia di formazione del giovane lavoratore, la Corte di Cassazione ha chiarito che nel caso di adibizione del lavoratore a mansioni semplici e ripetitive deve escludersi la possibilità di adempiere a qualsivoglia piano formativo.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 3625 dell’8 marzo 2012, ha specificato che l’azienda sarà tenuta al versamento di tutte le competenze contributive sia all’INPS che all’INAIL oltre cha alla conversione automatica del contratto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato. Tale statuizione dei giudici trova fondamento nella completa assenza del requisito formativo del contratto di formazione e lavoro.

Non può essere qualificato come infortunioin itinere l’incidenteautomobilistico occorso al lavoratore mentre rientrava a casa durante un permessoretribuito dopo aver svolto attività lavorativa all’esterno della sede aziendale. Il permesso orario, sentenzia la Suprema Corte, interrompe di fatto il nesso di causalità tra il tragitto in auto verso casa e “l’occasione di lavoro” richiesta per il riconoscimento dell’infortunio in itinere.

È questa la posizione della Corte di Cassazione nella Sentenza n. 2642 del 22 febbraio 2012: nel caso in specie, un lavoratore aveva chiesto ed ottenuto un permesso orario retribuito per rientrare a casa in anticipo per il pranzo, dopo la visita medica presso l’ASL locale richiesta dal datore di lavoro. La Corte ha sancito che il permesso orario, essendo volto a soddisfare un’esigenza del tutto personale quale rientrare nell’abitazione per il pranzo, non può essere ricondotto all’”occasione di lavoro” e quindi il nesso causale viene a cadere, escludendo l’indennizzo dell’INAIL per l’infortunio occorso.

L’INAIL, nella Circolare 21 febbraio 2012 prot. n. 1275, fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Decreto Legge n. 5/2012 (Decreto semplificazioni) con particolare riguardo:

  • alla semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio (articolo 18);
  • alla semplificazione in materia di Libro Unico del Lavoro (articolo 19);
  • alla responsabilità solidale sugli appalti (articolo 21).

In particolare l’istituto chiarisce che nella nuova formulazione dell’articolo 29, D.Lgs n. 276/2003, la responsabilità solidale tra committente imprenditore o datore di lavoro, appaltatore e subappaltatore, oltre ai contributi previdenziali è espressamente estesa anche ai premi assicurativi INAIL. Diversamente la responsabilità solidale, dal 10 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del Decreto semplificazioni) è esclusa per le sanzioni civili, per le quali risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

L’INAIL, con Nota n. 1100 del 15 febbraio 2012, interviene in merito al regime contributivo applicabile ai lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato ai sensi del nuovo Testo Unico per l’apprendistato (D.Lgs n. 167/2011).

In particolare l’Istituto, facendo riferimento sia a precedenti orientamenti che ad un recente parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, chiarisce che, ai sensi della disposizione specifica contenuta nell'art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 167/2011, il regime contributivo agevolato a carico del datore di lavoro (10%) per l'assunzione con rapporto di apprendistato dei lavoratori in mobilità non può trovare applicazione ai premi assicurativi.

L’INAIL, con la Nota prot. n. 992 del 13 febbraio 2012, facendo seguito alla Nota prot. n. 656 del 30 gennaio, informa di aver messo a disposizione degli utenti una nuova procedura per il ”trasferimento ad altro utente” di deleghe, pratiche e LUL, rendendo così più semplice la transizione ai nuovi profili “commercialista ed esperto contabile” e “avvocato”, introdotti con la precedente comunicazione, da parte dei professionisti iscritti con codice fiscale alfanumerico solo nel vecchio profilo “consulente del lavoro old”.

L’INAIL, comunica nella Nota protocollo n. 1010 del 14 febbraio 2012, che è in fase di rilascio l’implementazione (versione 4.0.1.18) dell'applicativo DURC. Tra le novità l’Istituto comunica la chiusura dell'applicativo 4.0 alle aziende e loro intermediari con riferimento alle richieste di DURC per il settore dei contratti pubblici e per agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni.

Inoltre l’INAIL informa che la richiesta di DURC può essere presentata anche dai seguenti intermediari abilitati in Punto cliente ai servizi telematici dell’INAIL:

  • Consulente del lavoro e subdelegati;
  • Legale rappresentante società capogruppo e subdelegati;
  • Legale rappresentante consorzio società cooperative e subdelegati, Avvocato e subdelegati;
  • Commercialista ed Esperto contabile e subdelegati;
  • Responsabile Ufficio Servizio di Associazione - Società e subdelegati;
  • Responsabile Ufficio Servizio di Associazioni - non Società e subdelegati;
  • Responsabile Ufficio CAF imprese e subdelegati.

Le modifiche dell’anagrafica o della password dell’intermediario e le variazioni che l’intermediario apporta alle ditte “in delega” devono essere effettuate tramite le apposite funzioni di Punto Cliente. Tali modifiche valgono per tutti gli altri servizi on-line resi disponibili dall'Istituto e saranno automaticamente recepite dall'applicativo di Sportello Unico Previdenziale ai fini della richiesta di DURC.

L’INAIL, nella Nota protocollo n. 448 del 7 febbraio 2012, fornisce istruzioni per l’autoliquidazione del premio 2011/2012 nel settore marittimo chiarendo che la stessa dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Al riguardo l’Istituto ricorda che:

  • il 16 febbraio 2012 scade il termine per il versamento del premio (conguaglio del premio definitivo anno 2011 e premio provvisorio anticipato 2012), alla Sede Compartimentale competente del Settore Marittimo, tramite:
  • gli appositi bollettini di c/c postale spediti alle aziende;
  • MAV bancario generato dall’applicativo “Pagamento Contributi on-line” specifico per il Settore Marittimo;
    • il 16 marzo 2012 scade il termine per l’invio della denuncia delle retribuzioni attraverso il sevizio “Autoliquidazione on-line” del Settore Marittimo.

L’INAIL ricorda che rimangono confermate le aliquote di premio vigenti, tuttavia, l’aliquota aggiuntiva relativa al Fondo per le vittime dell’amianto è fissata per gli anni 2011 e 2012 nella misura dello 0,02%. Tale valore si somma all’aliquota base stabilita per il premio assicurativo ordinario delle navi battenti bandiera italiana nella categorie 11, 20, 21, 30, 31.

Ai sensi della Determina del commissario straordinario n. 55 del 29 dicembre 2011, la comunicazione degli elenchi trimestrali dei lavoratori soci di cooperative che svolgono attività di facchinaggio, a partire da quelle relative al primo trimestre 2012, deve avvenire esclusivamente per via telematica.

L’INAIL, con la Nota n. 655 del 30 gennaio 2012, rende noto che è stato realizzato il nuovo servizio telematico “Regolazioni trimestre” che consente alle cooperative ed ai loro intermediari di effettuare la comunicazione degli elenchi trimestrali dei soci utilizzando appositi tracciati record.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3983 del 31 gennaio 2012, ha sottolineato che in caso di infortunio sul lavoro, non può considerarsi esclusa la responsabilità del datore di lavoro per il solo fatto che il lavoratore ponga in essere un comportamento vietato dal piano di sicurezza.

Nello specifico la Suprema Corte chiarisce che non può considerarsi ammissibile la difesa dell’imprenditore che a fronte dell’incidente occorso al lavoratore, dichiara che lo stesso ha tenuto un comportamento vietato dal piano di sicurezza del cantiere e dalla segnaletica. Altresì non possono nemmeno essere concesse le attenuanti al datore di lavoro, poiché la norma di riferimento, art. 62 n. 6 c.p.c., ne esclude il riconoscimento in caso di pagamento diretto da parte dell’INAIL.

L’INAIL, con la Nota prot. n. 656 del 30 gennaio 2012, comunica che dalla stessa data sono state rese disponibili nel “Punto Cliente” le seguenti funzionalità:

  • attivazione di tutti i servizi telematici (autoliquidazione, denunce, istanze, ecc.) per i profili “Servizio associazione – società”, “Servizio associazione – non società-2 e “CAF imprese”, che in precedenza erano abilitati solamente all’invio delle denunce tramite Comunicazione unica al registro imprese;
  • nuovi profili “Società capogruppo” e “Consorzio società cooperative”;
  • nuovi profili “Avvocato e “Commercialista ed esperto contabile”, distinguendoli dal profilo “Consulente del Lavoro”;
  • trasferimento deleghe/pratiche e autorizzazioni alla numerazione unitaria/LUL per gli utenti registrati in profili diversi;
  • possibilità per l’utente di essere registrato, con lo stesso codice fiscale, in più profili o in più livelli all’interno dello stesso profilo (“multiprofilo”);
  • gestione delle utenze da parte dell’operatore per i servizi Internet di Sede.

In merito al primo punto, l’INAIL ricorda che i servizi sono attivi solamente per “i codici ditta in delega”.

Nel Messaggio n. 1462 del 26 gennaio 2012, l’INPS e l’INAIL, forniscono istruzioni congiunte in merito alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva specificando che rimane confermato l’obbligo di acquisire d’ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle amministrazioni procedenti, nelle seguenti fattispecie:

  • appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
  • contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;
  • agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni.

Gli istituti ribadiscono che il DURC è un documento non autocertificabile sulla scia di quanto affermato dal Ministero del Lavoro, nella Nota prot. n. 619 del 16 gennaio 2012.

Il DM 20 gennaio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen. 19 del 24 gennaio 2012, a firma dei Ministri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico, dispone di fatto la proroga al 23 aprile 2012 delle disposizioni contenute nel DM 11 aprile 2011, che regolamenta le modalità attuative delle verifiche periodiche delle apparecchiature e attrezzature di lavoro disposte dall’Allegato VII del TU Sicurezza, D.Lgs n. 81/2008.

Si ricorda che le disposizioni prorogate consistono nell’obbligo di effettuare verifiche periodiche delle attrezzature utilizzate nell’ambito lavorativo, con prima verifica da parte dell’INAIL e le successive da parte delle ASL. Tali controlli sono onerosi e le spese per la loro effettuazione sono a carico dei datori di lavoro.

L’INAIL, nella Nota protocollo n. 421 del 20 gennaio 2012, ha reso noto i coefficienti per il calcolo delle rate da applicare al secondo, terzo e quarto rateo del premio relativo all'autoliquidazione2011/2012, ai sensi delle Leggi n. 449/1997 e n. 144/1999.

I coefficienti, determinati sulla base del tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell’anno 2011, pari al 3,61%, da moltiplicare per gli importi delle rate, sono i seguenti:

  • 0,0089014 per la seconda rata in scadenza il 16 maggio 2012;
  • 0,0180005 per la terza rata in scadenza il 16 agosto 2012;
  • 0,0270997 per la quarta rata in scadenza il 16 novembre 2012.

La prima rata, in scadenza il 16 febbraio 2012, è calcolata senza interessi.

L’INAIL, con la Nota prot. n. 434 del 23 gennaio 2012, pone chiarezza circa le sanzioni amministrative collegate al Testo Unico dell’apprendistato, distinguendo tra gli inadempimenti formativi e l’inosservanza dei principi previsti dal D.Lgs n. 167/2011.

Nel particolare, l’Istituto ricorda che l’assenza della forma scritta o la mancata comunicazione al Centro per l’Impiego dell’assunzione comportano la sanzione amministrativa per “lavoro nero” e la conseguente impossibilità di regolarizzare il rapporto come “contratto di apprendistato”; precisa, inoltre, di aver inviato formale richiesta al Ministero del Lavoro circa la possibilità di applicare il regime agevolato previsto dalla Legge n. 223/1991 ai premi INAIL, nel caso in cui il contratto di apprendistato sia instaurato con un lavoratore in mobilità per la qualificazione o riqualificazione professionale.

L’INAIL, nella Nota protocollo n. 332 del 18 gennaio 2012, fornisce chiarimenti in merito agli sgravi contributivi per il settore della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari in seguito alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2012 (articolo 4, comma 55, Legge n. 183/2011). In particolare ai datori di lavoro che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari (autonomi, imprese, cooperative), con o senza dipendenti, sono applicati i seguenti benefici:

  • nel limite dell'80%, per l'anno 2011;
  • nel limite del 60%, per l'anno 2012;
  • nel limite del 70%, a decorrere dall'anno 2013.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 795 del 20 gennaio 2012, ha statuito che nel caso di rilascio tardivo dell’attestazione di esposizione all’amianto che comprometta i benefici pensionistici, al lavoratore non spetta alcun risarcimento da parte dell’INAIL.

Nello specifico, la Suprema Corte ha sottolineato che, in base al dovere di correttezza gravante sul creditore (art. 1175 c.c.), lo stesso lavoratore, per essere soddisfatto più celermente, avrebbe dovuto attivarsi per produrre (salvi impedimenti) la prova degli elementi costitutivi del proprio diritto.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 7/E del 12 gennaio 2012, fornisce istruzioni circa le modalità di recupero delle prestazioni a carico INPS anticipate dai datori di lavoro agricoli ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI).

In merito, viene istituita la causale contributo “MATA”, denominata “Aziende agricole OTI – Importi anticipati per indennità di maternità a carico INPS”, che deve essere esposta nella sezione “INPS” del modello F24, nel campo “causale contributo” in corrispondenza del campo “importi a credito compensati”.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate informa di aver provveduto a sopprimere la causale contributo “INFA” denominata “Aziende Agricole OTI – importi anticipati per infortunio sul lavoro a carico INAIL”.

L’INAIL, nella Nota protocollo n. 200 del 13 gennaio 2012, in vista della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni relativa all’autoliquidazione dei premi assicurativi INAIL anno 2011-2012 riepiloga le agevolazioni contributive, nonché le percentuali di riduzione da applicare al premio, previste a favore di alcune categorie di imprese.

In particolare, per quanto riguarda l’addizionale per il Fondo amianto, l’INAIL ricorda che con determina del Presidente dell’Istituto n. 279/2011 l’addizionale a carico delle imprese per l’anno 2011 è stata fissata nella misura dell’1,03%, da applicare sia alla regolazione 2011, sia alla rata 2012.

L’INAIL, con la Circolare n. 3 del 12 gennaio 2012, interviene per fornire le opportune istruzioni operative in vista della ripresa della riscossione dei premi sospesi in relazione al Sisma avvenuto nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009. L’Istituto, fa seguito alla nota n. 7656 del 17 novembre 2011 con la quale aveva reso noto che, ai sensi della Legge di Stabilità 2012, la ripresa della riscossione di quanto dovuto sarebbe avvenuta in 120 rate con riduzione del debito al 40% a decorrere dal mese di gennaio 2012 (versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2012).

Gli interessati, per beneficiare della riscossione agevolata, sono tenuti a presentare domanda entro 30 giorni dall’emanazione della circolare utilizzando il modulo allegato alla stessa.

Inoltre, l’INAIL precisa che il versamento delle rate deve essere effettuato indicando nel modello F24 il progressivo richiesta:

  • 999158 in sostituzione del precedente 999148
  • 999159 in sostituzione dei precedenti 999149, 999150, 999151.

Con Risoluzione 12 gennaio 2012, n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha istituito la causale contributo “MATA” denominata “Aziende agricole OTI – Importi anticipati per indennità di maternità a carico INPS.

Tale causale è stata creata per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite Mod. F24, degli importi dovuti per la prestazione di maternità a carico INPS, anticipata ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato dai datori di lavoro agricolo.

Contestualmente è stata soppressa la causale INFA denominata “Aziende agricole per OTI – importi anticipati per infortunio sul lavoro a carico INAIL”.

L’INAIL, con la Circolare n. 1 del 10 gennaio 2012, comunica che l'Autoliquidazione dei premi 2011/2012 deve essere presentata (dalle ditte attive) esclusivamente per via telematica tramite i relativi servizi disponibili sul sito www.inail.it. La scadenza di tale adempimento è fissata al 16 marzo, fermo restando che i premi devono essere pagati entro il 16 febbraio.

Inoltre, a decorrere dal 2012 devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche:

  • la comunicazione del pagamento del premio annuale in quattro rate (barrando l'apposita casella del modello 1031 telematico);
  • la domanda di ammissione alla riduzione dei premi assicurativi da parte delle aziende artigiane;
  • la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata premio anticipato nell'ambito dell'autoliquidazione annuale dei premi;
  • la presentazione degli elenchi trimestrali dei soci lavoratori da parte delle cooperative di facchinaggio per la regolazione dei premi speciali.

L’INAIL conclude riepilogando le modalità di richiesta e attivazione delle credenziali di accesso ai servizi informatici dell’Istituto.

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