L’INAIL, nella Nota protocollo n. 2029 del 21 marzo 2012, fornisce chiarimenti in merito all’interventosostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva (DURC irregolare) nell’ambito dell’appalto e subappalto previsto dall’art. 4 D.P.R. n. 207/2010 (contratti pubblici). In tal caso la stazione appaltante è tenuta a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed effettuare il relativo versamento direttamente agli enti previdenziali, assicurativi e alla cassa edile.
Nello specifico l’INAIL fornisce indicazione in merito al pagamento dei premi assicurativi ricordando che “l'intervento sostitutivo deve essere attivato da tutte le stazioni appaltanti e, dunque, non solo dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli organismi di diritto pubblico - di cui all'art. 3, commi 25 e 26, del Codice - ma anche dagli enti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori indicati rispettivamente dall'articolo 3, commi 29, 31, 32 e 33, del Codice.”
L’INPS, con il Messaggio n. 2860 del 17 febbraio 2012, che annulla e sostituisce il precedente Messaggio n. 2826/2012 di pari oggetto, rende noto l’aggiornamento dell’applicativo dello Sportello Unico Previdenziale 4.0 dovuto al recepimento delle più recenti disposizioni normative in materia di DURC.
In particolare, viene comunicata la chiusura (a partire dal 14 febbraio 2012) dell’applicativo alle aziende e loro intermediari con riferimento alle richieste di DURC per il settore degli appalti pubblici, in ragione dell’obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti di effettuare l’acquisizione d’ufficio del DURC nel caso di appalto, subappalto, affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni. Inoltre, l’Istituto fornisce indicazioni sulla sospensione del servizio di regolarità contributiva AGR-CAU.
Il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 3 del 16 febbraio 2012, fornisce chiarimenti in merito al regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ed in particolare in merito alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, D.P.R. n. 207/2010 relativo all’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza.
Tale norma ha introdotto un meccanismo in base al quale, in presenza di Durc irregolare, le stazioni appaltanti si sostituiscono al debitore principale, versando in tutto o in parte, direttamente agli istituti previdenziali e casse edili interessate, le somme dovute in forza del contratto di appalto.
L’INAIL, comunica nella Nota protocollo n. 1010 del 14 febbraio 2012, che è in fase di rilascio l’implementazione (versione 4.0.1.18) dell'applicativo DURC. Tra le novità l’Istituto comunica la chiusura dell'applicativo 4.0 alle aziende e loro intermediari con riferimento alle richieste di DURC per il settore dei contratti pubblici e per agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni.
Inoltre l’INAIL informa che la richiesta di DURC può essere presentata anche dai seguenti intermediari abilitati in Punto cliente ai servizi telematici dell’INAIL:
- Consulente del lavoro e subdelegati;
- Legale rappresentante società capogruppo e subdelegati;
- Legale rappresentante consorzio società cooperative e subdelegati, Avvocato e subdelegati;
- Commercialista ed Esperto contabile e subdelegati;
- Responsabile Ufficio Servizio di Associazione - Società e subdelegati;
- Responsabile Ufficio Servizio di Associazioni - non Società e subdelegati;
- Responsabile Ufficio CAF imprese e subdelegati.
Le modifiche dell’anagrafica o della password dell’intermediario e le variazioni che l’intermediario apporta alle ditte “in delega” devono essere effettuate tramite le apposite funzioni di Punto Cliente. Tali modifiche valgono per tutti gli altri servizi on-line resi disponibili dall'Istituto e saranno automaticamente recepite dall'applicativo di Sportello Unico Previdenziale ai fini della richiesta di DURC.
La CNCE in una comunicazione pubblicata sul sito istituzionale il 13 gennaio 2012, fornisce le indicazioni operative della Delibera del Comitato della bilateralità n. 1/2011, in materia di verifica della congruità ai fini del rilascio del DURC ai sensi dell’art. 118, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 163/2006.
La Commissione nazionale paritetica per le casse edili ricorda che a partire dalla denuncia del mese di febbraio 2012 il modello di denuncia contributiva deve essere implementato dei campi necessari alla verifica degli indici di congruità. Parte dunque la fase di sperimentazione per la verifica degli indicatori che a partire dal 2013 diventeranno imprescindibili ai fini del rilascio del DURC regolare.
Nel Messaggio n. 1462 del 26 gennaio 2012, l’INPS e l’INAIL, forniscono istruzioni congiunte in merito alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva specificando che rimane confermato l’obbligo di acquisire d’ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle amministrazioni procedenti, nelle seguenti fattispecie:
- appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;
- agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni.
Gli istituti ribadiscono che il DURC è un documento non autocertificabile sulla scia di quanto affermato dal Ministero del Lavoro, nella Nota prot. n. 619 del 16 gennaio 2012.
Il Ministero del Lavoro, con la Nota prot. n. 619 del 16 gennaio 2012, fornisce chiarimenti circa il Documento Unico di Regolarità Contributiva alla luce delle novità introdotte dall’art. 15, comma 1, lett. d) della Legge n. 183/2011, che introduce nel DPR n. 445/2000 l’articolo 44 bis: “Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”.
Il Ministero afferma che, in sostanza, il DURC nei confronti della PA non è autocertificabile dal soggetto interessato, in quanto lo stesso è “una attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali”. Il Ministero, stante la definizione fornita, ribadisce il principio secondo il quale le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (in questo caso l’Ente previdenziale) non possono essere sostituite da un’autodichiarazione e, quindi, afferma che la novità introdotta dall’articolo citato deve leggersi nella possibilità concessa alle PA di acquisire il DURC, e non un’autodichiarazione, da parte del soggetto interessato, e valutarne i contenuti secondo le modalità previste per le autodichiarazioni.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell’8 novembre 2011 è stato pubblicato il D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011 che contiene il “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lett. g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Nel particolare, il D.P.R., che entrerà in vigore il 23 novembre 2011, si applica a tutte le imprese che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, stabilendo precise regole che queste devono seguire in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, quali, a mero titolo esemplificativo:
- l’integrale rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria;
- l’obbligo di una continua presenza di personale qualificato ed esperto in misura non inferiore al 30% della forza lavoro;
- l’effettuazione di una mirata e specifica attività di formazione e informazione a tutto il personale;
- il possesso di DPI, strumenti e attrezzature di lavoro idonee a contenere i rischi dell’attività lavorativa;
- il possesso del DURC e l’integrale applicazione della parte economica e normativa del CCNL applicato.
L’INAIL, con la Nota protocollo n. 4349/2011 alla circolare n. 22/2011, precisa che non può essere rilasciato il Durc alla impresa edile non iscritta alla Cassa edile e non firmataria della Convenzione per il rilascio del Durc del 15 aprile 2004.
La legittimazione a conferire l’attribuzione di regolarità contributiva appartiene ai soli enti bilaterali, costituiti dalle associazioni dei datori e dei lavoratori maggiormente rappresentative, come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 276/03 (riforma Biagi).
In via eccezionale l’INAIL consente di rilasciare, in luogo del Durc, tre attestazioni provenienti rispettivamente dall’INPS, INAIL e dalla Cassa edile. Tale possibilità è tuttavia circoscritta alle ipotesi di pendenza di un giudizio di merito.
La Corte di Cassazione, con Sentenzan.21780del31 maggio 2011, ha stabilito che la mancata trasmissione del DURC nel caso di lavori edili non comporta l’applicazione di sanzioni penali all’imprenditore edile, come estensione delle disposizioni previste dal Testo Unico dell’edilizia per chi danneggia il territorio.
Nel dettaglio, la Suprema Corte ha decretato che non è possibile estendere le norme residuali contenute nel TU sull’Edilizia (art. 44, comma 1, lett. a, DPR n. 380/2001), che prevedono sanzioni penali nel caso di danneggiamento del territorio, ad una violazione derivante dal mancato adempimento amministrativo dell’invio del documento unico di regolarità contributiva. Di conseguenza, la mancata presentazione del DURC da parte dell’impresa impedisce l’inizio dei lavori e comporta l’applicazione delle relative sanzioni amministrative, ma non l’applicazione di sanzioni penali.
In sede di conversione in legge del DL n. 225/2010 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) è stata prevista, con riguardo alle dilazioni concesse fino al 27.2.2011 qualora vi sia stato il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di 2 rate, la proroga della rateazione per un ulteriore periodo, fino ad un massimo di 72 mesi, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione.
L’INAIL nella Nota n. 3985/2011 chiarisce che la concessione della rateizzazione in proroga da parte del concessionario, del credito INAIL iscritto a ruolo, determina l’emissione del documento di regolarità contributiva (DURC).
Il Ministero del Lavoro chiarisce, in risposta ad un quesito della Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), che la CIGO non è subordinata al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
La finanziaria 2007 ha imposto il conseguimento del DURC ai datori che intendono godere dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa del lavoro e dalla legislazione fiscale, ma il Ministero del Lavoro precisa, con la Nota protocollo n. 5089/2011, che la CIGO non può essere considerata un beneficio normativo e contributivo.
In applicazione del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del D.P.R. 207/2010, l’INPS con la Circolare n. 59 del 28 marzo 2011, espone le novità introdotte dall’aggiornamento del servizio web “sportellounicoprevidenziale.it”.
In particolare nella Circolare in esame, l’Istituto fornisce indicazioni in merito a:
- Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici,
- validità temporale del DURC;
- aggiornamento del servizio on-line;
- i comportamenti che devono essere adottati dal personale di INAIL, INPS e Casse edili, nonché
- assistenza tecnica all’utilizzo della procedura telematica in oggetto.
Riapre questa mattina il sito “sportellounicoprevidenziale.it”. L’INAIL, nella Circolare n. 22 del 24 marzo 2011, ha comunicato la sospensione del servizio dalle ore 23,00 del 24 marzo alle ore 9,00 del 28 marzo 2011.
L’Istituto, nel commentare le novità introdotte dal Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), in base al quale, per tutti i contratti pubblici (di lavoro, di servizi o forniture, di acquisto, anche in economia o di modesta entità) è sempre obbligatorio il possesso del DURC, chiarisce che la chiusura del sito si è resa necessaria ai fini di aggiornare il servizio a tali novità.
Con la Sentenza n. 1288/2011, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato è intervenuta in merito alle cause che possano portare alla revoca di un appalto di opera pubblica all’impresa vincitrice.
In particolare la Sentenza in esame ha sancito che per la revoca non basta che il DURC rilasciato sia irregolare, ma va valutata la “gravità” dell’illecito, così come disposto ai sensi del DM 27 ottobre 2007: infatti, qualora le somme dovute e non versate agli enti previdenziali e assistenziali, siano di importo inferiore ai 100 euro, tale omissione non rappresenta causa ostativa alla partecipazione di gare d’appalto.
Il Ministero del Lavoro, nell’Interpello n. 8 del 3 marzo 2011, conferma quanto già chiarito dall’INPS, con la Circolare n. 6 del 13 gennaio 2010, in merito ai contratti di lavoro a tempo parziale stipulati in eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dal CCNL Edilizia Industria (art. 78, CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini del 18 giugno 2008), affermando che, in tali casi, la contribuzione dovrà essere calcolata sulla base di un “minimale virtuale” di 40 ore.
Al riguardo, il Ministero precisa che:
“… ne consegue che l’omissione contributiva che si verifichi in conseguenza del mancato versamento contributivo – sia pur della c.d. contribuzione virtuale – determinerà il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). L’omissione contributiva in questione, peraltro, è riferibile anche a quanto dovuto alle Casse edili, atteso che il citato art. 29 stabilisce espressamente che “nella retribuzione imponibile (…) rientrano (…) anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle Casse edili”.
La Commissione nazionale paritetica per le casse edili, nelle Comunicazioni n. 433 e 436, fornisce istruzioni in merito alle procedure da applicare ai fini del controllo del rispetto dei limiti previsti dalle normative contrattuali per i rapporti di lavoro part-time. La CNCE ricorda che il mancato rispetto di tali limiti comporta l’esito negativo in caso di richiesta di DURC.
Il Consiglio di Sato Quinta Sezione, con la Sentenza n. 83 del 2011 ha sancito la legittimità dell’aggiudicazione dell’appalto in capo all’azienda che presenti il documento di regolarità contributiva (DURC) incompleto, qualora detta carenza sia da addebitare all’inerzia dell’INPS.
Nello specifico, la Corte ha sottolineato che la semplice incompletezza del documento in oggetto, la quale non sia ascrivibile all’azienda concorrente, non può essere considerata causa di annullamento dell’aggiudicazione, ciò in ragione del fatto che, non solo è giuridicamente considerato adempiuto l’obbligo in caso di silenzio assenso della Pubblica Amministrazione, ma altresì che l’azienda può dimostrare il ritardo senza sua colpa in ragione di una lungaggine burocratica dell’Istituto.
L’INPS, con la Circolare n. 148 del 24 novembre 2010, avente per oggetto le modifiche della disciplina delle rateazioni dei crediti in fase amministrativa e nello specifico i riflessi ai fini dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, ha definito un sistema più agevole per la rateazione dei debiti.
Nello specifico l’Istituto ha sottolineato che non è più necessario né anticipare la quota di 1/12 della quota dei contributi a carico del dipendente, né effettuare il versamento in un’unica soluzione. Per tutti i contribuenti che hanno già una rateazione autorizzata con data precedente al 3 agosto 2010, potranno essere presentate nuove domande di rateazione secondo le nuove regole.
In ogni caso la concessione della rateazione non comporta l’esclusione dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria da parte dell’INPS e quest’ultima circostanza non potrà essere considerata motivo ostativo alla concessione del documento di regolarità contributiva (DURC).
L’INPS, nella Circolare n. 145 del 17 novembre 2010, fornisce chiarimenti in merito alla validità temporale del DURC riprendendo la Circolare n. 35 dell’8 ottobre 2010 del Ministero del Lavoro e confermando la validità trimestrale del DURC nel settore degli appalti pubblici.
L’Istituto ricorda che ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive il DURC ha validità mensile.
Con la Circolare n. 35 di venerdì 8 ottobre 2010, il Ministero del Lavoro interviene fornendo chiarimenti in relazione al rilascio del DURC necessario per la partecipazione ad appalti, sia pubblici che per alcune tipologie di appalti privati.
Nel ricordare che la valenza del DURC è trimestrale dalla data del rilascio, tra le diverse indicazioni fornite dal Ministero, la circolare in esame sottolinea come in caso di appalti privati, uno stesso Documento Unico potrà essere utilizzato per più procedure di appalto, mentre per quelli pubblici dovrà essere richiesta una distinta certificazione di regolarità contributiva, per ogni procedura concorsuale a cui si partecipa.
Il TAR Emilia Romagna, con la Sentenza n. 5425/2010, ha stabilito che, ai fini della partecipazione ad una gara d’appalto pubblica, non è necessario presentare la certificazione di regolarità contributiva (DURC).
Posto che la certificazione della regolarità contributiva è requisito per la partecipazione fin dal momento della domanda, è stata riconosciuta la facoltà dell’azienda a dichiarare tale condizione, previo impegno a presentare la certificazione al momento dell’assegnazione, pena l’esclusione.
Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 10849 del 18 giugno 2010, fornisce indicazioni sulla corretta applicazione della risposta ad Interpello n. 64/2009, riguardante il rilascio del DURC in presenza di contenzioso amministrativo, dopo l’inutile decorso del termine previsto legislativamente per la decisione del ricorso e conseguente formazione del silenzio-rigetto.
La nota ministeriale, ritornando sul precedente orientamento, chiarisce che la formazione del silenzio-rigetto non impedisce all’INPS di rilasciare il documento di regolarità contributiva, fino al momento dell’adozione della decisione esplicita di rigetto da parte dell’Istituto stesso.
Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 10382/2010, precisa che è previsto l’obbligo da parte dell’INPS e dell’INAIL del rilascio del DURC alle grandi imprese commerciali insolventi in amministrazione straordinaria, anche se non hanno provveduto al versamento dei contributi e dei premi.
Secondo la nota ministeriale, infatti, lo stato di insolvenza non ha ripercussioni sulla regolarità contributiva, dato che l’impresa ha sospeso i pagamenti a seguito di disposizioni legislative; in veste di creditori privilegiati gli enti previdenziali devono aver avanzato richiesta nei termini di legge per il recupero del credito e devono rilasciare il DURC proprio in relazione alle somme vantate nei confronti dell’azienda.
Il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 19/2010, fornisce chiarimenti riguardo la partecipazione ad appalto pubblico da parte di un’associazione temporanea di imprese (Ati), che costituisce una società consortile per l’effettuazione dei lavori appaltati.
In relazione ai pagamenti correlati allo stato di avanzamento dei lavori, la verifica del DURC da parte della stazione appaltante viene eseguita soltanto nei confronti della società consortile e delle eventuali subappaltatrici; viene, inoltre, ribadito che al momento dell’affidamento dei lavori la verifica va estesa a tutte le aziende che compongono l’associazione temporanea di imprese.
Il Ministero del Lavoro, nella Nota n. 8667 del 12 maggio 2010, fornisce chiarimenti alla proprie Direzioni Provinciali in merito alle richieste, che pervengono da INPS e INAIL, di verificare l’avvenuta presentazione dell’autocertificazione ex art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007.
Tutti i datori di lavoro che fruiscono di benefici devono aver presentato il c.d. "DURC interno" alle DPL competenti; tuttavia, osserva il Ministero, "la presentazione tardiva dell’autocertificazione o la sua integrazione configurano un inadempimento formale che non è di per sé causa ostativa alla fruizione dei benefici, purché le condizioni di cui all'allegato A del D.M. 24 ottobre 2007 sussistano alla data di fruizione del beneficio stesso."
Con l’Accordo di Rinnovo del 19 aprile 2010 del CCNL per i dipendenti da industrie edili ed affini, le parti stipulanti sono intervenute anche in relazione alla concessione del DURC per il rispetto del numero massimo di rapporti a tempo parziale instaurabili.
In particolare il contratto, all’allegato 5 evidenzia come all’articolo 78 del CCNL venga aggiunto il seguente comma 10: "i contratti a tempo parziale eccedenti le percentuali sopra riportate (3%), impediscono il rilascio del DURC all’impresa richiedente a decorrere dalla data della delibera della CNCE di recepimento che obbliga l’adozione di tale criterio da parte di tutte le Casse edili partecipanti al sistema della CNCE stessa".
L’INPS, con il Messaggio n. 12091 del 4 maggio 2010, in materia di DURC, recepisce quanto già affermato dal Ministero del Lavoro con l’Interpello n. 3 del 2010, relativamente alla responsabilità solidale negli appalti.
In particolare, l’INPS ribadisce come spetti il DURC all’azienda che, sebbene sia in regola con i versamenti di contribuzione per i propri dipendenti, risulti in una situazione debitoria con l’Istituto per via della responsabilità solidale per un appalto.
La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, in una nota, preannuncia l’attivazione di un servizio che permetta alle imprese in regola con gli obblighi contributivi di ricevere, con cadenza trimestrale, almeno tre copie in originale del DURC, senza farne richiesta.
Le imprese interessate dovranno rilasciare apposita delega di autorizzazione alla Cassa edile al fine di attivare il servizio.
