Il Senato ha approvato definitivamente gli emendamenti al testo del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (c.d. “Decreto semplificazioni tributarie”) che è stato, quindi, convertito in legge.
Tra le modifiche introdotte si segnalano, in particolare, in relazione all’IMU:
- la riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili di interesse storico e artistico;
- la “disapplicazione” della quota erariale del 50% per gli immobili:
- dei Comuni;
- ex IACP;
- cooperative edilizie;
- osseduti da residenti all’estero e da anziani ricoverati in strutture in lungodegenza purché non locati (per tali categorie il Comune può quindi prevedere l’applicazione dell’aliquota ridotta);
- esenzione IMU per i terreni dei Comuni montani o parzialmente montani;
- estensione alle società agricole delle agevolazioni previste, nella versione originaria della norma, solo per gli imprenditori agricoli a titolo principale.
L’art. 2, comma 4, D.L. n. 16/2012 (c.d. “Decreto semplificazioni fiscali”), ha previsto che la presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento è differita dal giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento, al termine di effettuazione della prima liquidazione periodica, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell’IVA.
L’art. 4, comma 12, D.L. n. 16/2012 (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali), riconosce la possibilità, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, di richiedere il rimborso IRAP relativo agli anni d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012 (in generale 2011 e precedenti), per i quali al 2 marzo 2012è ancora pendente il termine individuato dall’art. 38, D.P.R. n. 602/1973, individuato in 48 mesidalla data del versamento.
L’intervento si è reso opportuno in conseguenza delle novità introdotte dal D.L. 201/2011, ed in particolare:
- deduzione integrale dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato;
- l’abrogazione della deduzione forfettaria del 10% dell’IRAP.
L’art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012 (c.d. “Decreto Semplificazioni fiscali”), riconosce l’accesso a regimi fiscali opzionali o alla fruizione di benefici fiscali, soggetti ad un obbligo di preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate o ad altri adempimenti di natura formale, anche nel caso in cui tali obblighi non siano stati tempestivamente eseguiti.
Tale riconoscimento è tuttavia subordinato al fatto che:
- permangano i requisiti sostanziali;
- la violazione non sia stata contestata o che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altra attività amministrativa di cui il contribuente abbia avuto conoscenza;
- la comunicazione avvenga entro il termine di presentazione della “prima dichiarazione utile”.
Il soggetto dovrà infine effettuare un versamento, a mezzo Mod. F24, della sanzione prevista dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97, pari a € 258, senza possibilità di compensazione.
L’art. 8, comma 10, D.L. n. 16/2012 (c.d. “Decreto semplificazioni fiscali”) introduce il nuovo comma 2-bis, art. 76, D.P.R. n. 131/86; tale comma prevede che le somme dovute a seguito di accertamento da parte dell’Ufficio ai fini dell’imposta di registro relative a:
- annualità successive alla prima;
- cessioni;
- risoluzioni;
- proroghe;
possano essere richieste, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.
L’articolo 8, comma 8, D.L. n. 16/2012 (c.d. “Decreto semplificazioni fiscali”) prevede, in tema di lotta all’evasione fiscale, che i contribuenti segnalati più volte, in forma non anonima, all’Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza per la mancata emissione di:
- scontrino;
- ricevuta fiscale;
- fattura;
saranno inseriti in specifiche liste selettive, che verranno utilizzate dall’amministrazione finanziaria per la pianificazione delle attività di accertamento.
Il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” (c.d. “Decreto semplificazioni fiscali”) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2012, n. 52.
Le disposizioni contenute nel Decreto, riguardanti principalmente lotta all’evasione fiscale, riscossione di debiti tributari e semplificazioni fiscali sono in vigore dal 2 marzo 2012.
Il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 2 del 16 febbraio 2012, fornisce chiarimenti operativi in merito alle novità introdotte dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 (Decreto semplificazioni).
In particolare la Direzione generale per l’attività ispettiva comunica che:
- dal 1° aprile 2012 la procedura di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza è devoluta alle ASL;
- i lavoratori extra nei settori del turismo e dei pubblici esercizi sono soggetti agli obblighi di comunicazione delle assunzioni generalmente previsti in tali settori (comunicazione preventiva dei soli dati essenziali del lavoratore e del datore di lavoro da completare entro i successivi tre giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro);
- le comunicazioni di sospensione degli obblighi occupazionali relativi al collocamento obbligatorio nel caso di aziende interessate da interventi di integrazione salariale, con unità produttive ubicate in più province, sono effettuate direttamente al Ministero del Lavoro.
Infine, il Ministero prende in esame le novità relative alle semplificazioni introdotte in materia di Libro Unico del Lavoro e di responsabilità solidale negli appalti.
