Con Risoluzione 14 maggio 2012, n. 50, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sui redditi derivanti da pignoramento presso terzi.
In particolare, tale imposta è identificata dal seguente codice tributo:
- “4040”, denominato “Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2010”.
La Risoluzione ricorda inoltre che il creditore pignoratizio è tenuto ad indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 24 aprile 2012, sono stabilite le modalità e i termini di pagamento della tassa annuale sulle unità da diporto, di cui all’art. 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, D.L. n. 201/2011, di comunicazione dei dati identificativi di tali unità e delle informazioni necessarie all’attività di controllo.
Viene in particolare stabilito che il versamento va effettuato:
- tramite Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” utilizzando i codici tributo istituiti con la Risoluzione 24 aprile 2012, n. 39 (3370 per l’imposta, 8936 per l’eventuale sanzione e 1931 per gli interessi);
- entro il 31 maggio di ciascun anno, con riferimento al periodo 1° maggio – 30 aprile successivo.
I soggetti impossibilitati all’utilizzo della delega di pagamento, potranno pagare la tassa direttamente con bonifico, disposto in favore del Bilancio dello Stato.
Con Risoluzione 19 aprile 2012, n. 36, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che permettono di versare, tramite F24, l’imposta sostitutiva/ritenute del 12,5%, per affrancare i maggiori valori degli strumenti finanziari posseduti al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale al 31 dicembre 2011, secondo quanto previsto dall’art. 2, commi da 29 a 34, D.L. n. 138/2011.
Tali codici sono i seguenti:
- 1133: “Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del T.U.I.R. a seguito dell’opzione per l’affrancamento - art. 1, c. 3, lett. a), del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011”;
- 1134: “Imposta sostitutiva sui redditi di capitale di cui all’art. 44, c. 1, lett. g), del T.U.I.R. a seguito dell’opzione per l’affrancamento – art. 1, c. 3, lett. a), del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011”;
- 1135: “Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del T.U.I.R. a seguito dell’opzione per l’affrancamento – art. 1, c. 3, lett. b) e c), del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011”;
- 1064: “Ritenuta sui redditi di capitale di cui all’art. 44, c. 1, lett. g), del T.U.I.R. a seguito dell’opzione per l’affrancamento - art. 1, c. 3, lett. b) e c) del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011”.
Con Risoluzione 19 aprile 2012, n. 37, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il perfezionamento dell’istituto del reclamo e della mediazione, applicabile alle controversie di valore non superiore ai 20mila euro relative ad atti emessi dall’Amministrazione finanziaria notificati a decorrere dal 1° aprile 2012 (art. 39, comma 9, D.L. n. 98/2011).
I codici tributo istituiti sono 20 e sono riferiti ai tributi e ai relativi interessi oggetto di reclamo e mediazione nonché alle sanzioni distinte per tipologia di soggetto.
Con due Provvedimenti del 12 aprile 2012, prot. n. 2012/53909 e prot. n. 2012/53906, l’Agenzia delle Entrate ha, rispettivamente, fornito le prime istruzioni operative sul versamento dell’IMU ed approvato il nuovo modello F24, che ha recepito, tra le altre, anche le novità in materia di IMU introdotte dal D.L. n. 201/2011.
Con la successiva Risoluzione 12 aprile 2012, n. 35, l’Agenzia ha provveduto a fornire i codici tributo utili per il versamento dell’acconto IMU:
- “3912”, IMU su abitazione principale e relative pertinenze (Comune);
- “3913” IMU su fabbricati rurali ad uso strumentale (Comune);
- “3914” IMU su terreni (Comune);
- “3915” IMU su terreni (Stato);
- “3916” IMU su aree fabbricabili (Comune);
- “3917” IMU su aree fabbricabili (Stato);
- “3918” IMU su altri fabbricati (Comune);
- “3919” IMU su altri fabbricati (Stato);
- “3923” IMU - interessi da accertamento (Comune);
- “3924” IMU - sanzioni da accertamento (Comune).
Si noti che per il versamento dell’imposta, calcolata con le aliquote base ed applicando la detrazione per abitazione principale, il contribuente dovrà provvedere a calcolare edindicare distintamente nel modello F24 (unico strumento di pagamento utilizzabile) la quota destinata al Comune e la quota destinata allo Stato.
Con Risoluzione 4 aprile 2012, n. 31, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore di imprese editoriali per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa ai sensi dell’articolo 4, commi da 181 a 186, Legge n. 350/2003 e articolo 1, comma 40, Legge n. 220/2010.
Per usufruire di tale credito di imposta sarà necessario utilizzare il codice tributo “6837”, denominato “Credito di imposta per l’acquisto della carta – art. 1, comma 40, legge 13 dicembre 2010, n. 220”.
Con Risoluzione giovedì 1° marzo 2012, n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato concesso alle imprese che hanno effettuato nuovi investimenti per la crescita dimensionale delle imprese nel territorio della Regione Sicilia ai sensi della Legge regionale n. 11/2009.
In particolare, sono stati introdotti i seguenti codici tributo:
- “3908”, denominato “Credito di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese – Regione Siciliana – L.R. n. 11/2009 e relativi interessi – controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge”;
- “3909”, denominato “Credito di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese – Regione Siciliana – L.R. n. 11/2009, sanzione – controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge”.
Con Risoluzione 29 febbraio 2012, n. 20, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite Modello F24 accise, dell’addizionale del 6% sulla parte di vincitesuperiore a 500 euro agli apparecchi di intrattenimento (c.d. “Tassa sulla fortuna”).
Il codice tributo”5273” è denominato “Apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S. – Addizionale sulla parte della vincita eccedente euro 500 – Art. 5, comma 1, Decreto Direttoriale AAMS 12 ottobre 2011”.
Con Risoluzione 27 febbraio 2012, n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite Modello F24, delle somme dovute a titolo di tributi catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta ex art. 19, comma 10, D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010.
In particolare, sono stati introdotti i seguenti codici tributo:
- “T001”, denominato “Tributi speciali catastali – rendita presunta”;
- “T002”, denominato “Sanzione per mancato adempimento catastale – rendita presunta”;
- “T003”, denominato “Interessi – rendita presunta”;
- “T004”, denominato “Oneri accessori connessi alla determinazione della rendita presunta”.
Con Risoluzione 20 febbraio 2012, n. 17, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il Mod. F24, del credito derivante dalla cessione di beni culturali e opere per il pagamento delle imposte ex art. 28-bis, D.P.R. n. 602/1973 e art. 20, D.Lgs. n. 46/1999.
In particolare, il codice tributo è il seguente:
- “6836”, denominato “Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere – Art. 28-bis D.P.R. n. 602/73 e art. 20 D.lgs. N. 46/1999”.
Con Risoluzione 17 febbraio 2012, n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha istituito due nuovi codici tributo, per il recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato concesso alle imprese che hanno effettuato nuovi investimenti produttivi nel territorio della Regione Campania ai sensi dell’art. 3, Legge regionale Campania n. 12/2007.
In particolare, sono stati introdotti i seguenti codici tributo:
- “3898”, denominato “Credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 3, Legge regionale n. 12/2007 e relativi interessi – controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge”;
- “3899”, denominato “Credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 3, Legge regionale n. 12/2007, sanzione – controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge”.
Con Risoluzione 3 febbraio 2012, n. 11, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento dell’imposta erariale sugli aeromobili privati introdotta dal c.d. “Decreto salva-Italia”.
In particolare, sono stati introdotti i seguenti codici:
- “3368”, denominato “Imposta erariale sugli aeromobili privati di cui all’art. 16, comma 11 e 15-bis, d.l. 201/2011”;
- “8935”, denominato “Sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 - Ravvedimento - art. 16, comma 15-bis, d.l. 201/2011”;
- “1930”, denominato “Interessi sul ravvedimento di cui all’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 - art. 16, comma 15-bis, d.l. 201/2011”.
L’imposta dovrà essere versata tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”.
Con Risoluzione 9 gennaio 2012, n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha istituito due nuovi codici tributo, relativi all’imposta straordinaria del 3% sul reddito complessivo delle persone fisiche eccedente trecentomila euro (c.d. “contributo di solidarietà”).
In caso di utilizzo da parte del sostituto di imposta del Modello F24 ordinario il codice tributo sarà “1618 – contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011 trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno”.
Se il sostituto di imposta utilizza il Modello F24-Enti Pubblici il codice tributo sarà invece “145E – contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011 trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno”.
Con Nota 4 gennaio 2012, n. 771, l’Agenzia delle Dogane ha approvato il codice tributo mediante il quale gli autotrasportatori potranno chiedere il rimborso dei maggiori oneri, conseguenti alle variazioni di aliquota di accisa, sui quantitativi di carburante consumati nel 2011.
Per fruire dell’agevolazione in esame tramite Mod. F24 va utilizzato il codice tributo 6740.
Con Risoluzione 16 dicembre 2011, n. 125, l’Agenzia delle Entrate ha istituito due codici tributo al fine di consentire il versamento, tramite Mod. F24 Accise, della sanzione conseguente alla mancata o errata segnalazione certificata di inizio attività per i soggetti che gestiscono in concessione concorsi, pronostici e scommesse.
Si precisa che la pertinenza della sanzione è dell’Amministrazione Autonoma dei Monopolidi Stato e che i relativi codici tributo sono:
- “5271” per la sanzione amministrativa ex art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/1998;
- “5272” per la sanzione amministrativa, di competenza della Regione Sicilia, ex art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/1998.
Con Risoluzione 12 dicembre 2011, n. 120, l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei codici tributo al fine di consentire il versamento, tramite Mod. F24, di una quota degli importi complessivi richiesti con il codice tributo “9001” in base alle comunicazioni inviate al contribuente a seguito dei controlli automatizzati ex art. 36-bis.
In tale ipotesi, deve essere predisposto un apposito Mod. F24 nel quale i codici sono esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” riportando anche il codice atto e l’anno di riferimento.
Con Risoluzione 9 dicembre 2011, n. 119, l’Agenzia delle Entrate ha istituito quattro codici tributo per versare, tramite Mod. F24, le imposte sostitutive previste dalla nuova disciplina sui fondi immobiliari chiusi (art. 32, commi 4-bis e 5, D.L. n. 78/2010), ossia:
- “1832” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’art. 32, comma 4-bis, del d.l. 78/2010 – PARTECIPANTE”;
- “1833” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all’art. 32, comma 4-bis, d.l. 78/2010 SGR/INTERMEDIARIO”;
- “1834” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul valore netto del fondo – articolo 32, comma 5, del d.l. 78/2010”;
- “1835” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP sul risultato della liquidazione – articolo 32, comma 5, del d.l. 78/2010”.
Con Risoluzione 9 dicembre 2011, n. 118, sulla scorta della convenzione di novembre 2010, tra l’Agenzia delle Entrate e la Regione Sicilia, è stato istituito il codice tributo 3897 “Credito d’imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese-Regione Siciliana - L.R. n. 11/2009”.
In tal modo, si vuole consentire alle aziende di tale regione, operanti nel settore estrattivo, manifatturiero, artigiano, del turismo e dei servizi, di utilizzare, in compensazione con il modello F24, il credito d’imposta concesso dalla propria Amministrazione regionale con Legge n. 11/2009, destinato a determinati settori imprenditoriali, i quali attraverso nuovi investimenti da effettuare entro il 31 dicembre 2013, incentivano la crescita delle imprese.
Con Risoluzione 30 novembre 2011, n. 117, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite Mod. F24, dell’eventuale credito d’imposta maturato in relazione alla riduzione dell’acconto di novembre (D.P.C.M. 21 novembre 2011) nel caso in cui il contribuente avesse già provveduto al versamento prima dell’approvazione del Decreto:
- “1797” denominato “CONTRIBUENTI MINIMI – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c 3, DPCM 21/11/2011”;
- “1844” denominato “CEDOLARE SECCA – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011.
L’Agenzia ha, inoltre, ridenominato il codice tributo “4035” ora rubricato “IRPEF – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011”.
Con Circolare 28 novembre 2011, n. 51, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al c.d. “bonus ricerca” per le imprese.
Innanzitutto, i soggetti che hanno disposto finanziamenti in progetti di ricerca delle Università o di enti pubblici di ricerca, possono già utilizzare il credito d’imposta maturato tramite il Mod. F24 ed il relativo codice tributo “6835”.
Per quanto riguarda la determinazione del beneficio, pari al 90% della differenza tra la media degli investimenti in ricerca effettuati durante il triennio 2008-2010 ed i finanziamenti per gli anni 2011 e 2012, è stato chiarito che:
- il calcolo deve essere effettuato su tre annualità, anche se in un anno non sono stati fatti investimenti ed a prescindere dal periodo d’imposta dell’impresa;
- per le imprese che si sono costituite successivamente all’introduzione del bonus, il periodo da prendere in considerazione per effettuare il calcolo è il minor periodo che decorre dall’esercizio di costituzione.
Infine, la consistente Circolare dell’Agenzia ha illustrato diversi profili della normativa tra cui:
- ambito soggettivo di applicazione;
- ambito oggettivo di applicazione;
- determinazione dell’agevolazione;
- utilizzo e rilevanza del credito d’imposta.
Con Risoluzione 24 novembre n. 110l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta per l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea.
Per il pagamento della citata ritenuta si dovrà utilizzare il codice “1063”, denominato “Ritenuta su interessi versata dal sostituto d’imposta – Articolo 23, comma 4, DL n. 98/2011”.
La Risoluzione ricorda che per l’applicabilità dell’esenzione è necessario che il prestito sia in corso alla data del 6 luglio 2011; l’esenzione potrà inoltre riferirsi anche agli interessi già corrisposti, a condizione che il sostituto d’imposta provveda entro il 30 novembre 2011 al versamento della ritenuta e dei relativi interessi legali.
In quest’ultimo caso l’imposta è dovuta nella misura del 6%, ed è anche sostitutiva del tributo di registro relativo all’atto di garanzia.
Con Risoluzione24 novembre 2011, n. 109, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo “1843” denominato “Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, commi 10-bis e 10 ter, dl n. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali”.
Viene così reso possibile l’affrancamento delle attività immateriali, dei marchi di impresa e degli avviamenti iscritti nel bilancio consolidato, previsto dal D.L. n. 98/2011 e definito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 novembre 2011.
Il codice è utilizzabile in sede di compilazione del Mod. F24 e deve essere inserito nella sezione “Erario” in corrispondenza degli importi indicati nella colonna “Importi a debito versati”.
Si ricorda, infine, che il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire entro il prossimo 30 novembre e non può essere compensato con altri ed eventuali crediti del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 8 novembre 2011, n. 49, chiarisce che sono soggetti al pagamento del super ticket, introdotto dall’art. 23, comma 7, D.L. n. 98/2011, i veicoli con potenza superiore a 225 kilowatt che risultano iscritti nel PRA dal 6 luglio 2011.
Diversamente beneficiano dell’esenzione:
- i veicoli storici,
- le auto della Presidenza della Repubblica e in dotazione ai corpi armati dello Stato.
- i “veicoli per il trasporto promiscuo di persone consegnati, per la rivendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi in quanto per tali veicoli opera il regime di interruzione dell’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica (art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953.)”.
Viene inoltre ricordato che i pagamenti dovranno essere effettuati tramite “F24 - Versamenti con elementi identificativi”, utilizzando il codice tributo 3364, entro il 10 novembre per i veicoli iscritti al 6 luglio 2011, o entro il 31 gennaio 2012 per quelli iscritti in data successiva.
Con Risoluzione 20 ottobre 2011, n. 101 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento, tramite il “Mod. F24 – Versamento con elementi identificativi” dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica per i veicoli finalizzati al trasporto promiscuo di persone e cose, di potenza superiore a 225 chilowatt (art. 23, comma 21, D.L. n. 98/2011, convertito con Legge n. 111/2011):
- “3364” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011”;
- “3365” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Sanzione”;
- “3366” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c.21, d.l. 98/2011 – Interessi”.
Nel campo “Elemento identificativi” del modello si deve indicare la targa del veicolo, mentre nel campo “Anno di riferimento” si riporta l’anno di decorrenza della tassa automobilistica. Per il 2011 la tassa deve essere pagata entro il 10 novembre.
Con Risoluzione 19 ottobre 2011, n. 100 l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1, commi da 280 a 283, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) relativamente alle attività avviate prima del 29 novembre 2008.
In particolare l’Amministrazione finanziaria ha precisato che a seguito della riattivazione del credito in oggetto per effetto del Decreto interministeriale 4 marzo 2011:
- il credito potrà essere utilizzato in compensazione nel 2011 attraverso il modello F24 indicando sempre l’anno 2011 e il codice tributo 6808 “Credito d’imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo”;
- in sede di dichiarazione dei redditi 2011 (Modello Unico 2012 – quadro RU) andrà indicato, l’ammontare dei costi relativi agli investimenti effettivamente realizzati sulla base dei quali è determinato l’ammontare del credito d’imposta.
Con Risoluzione 27 settembre 2011, n. 95, l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, degli importi dovuti nella fase di contenzioso per adempimenti diversi da quelli relativi agli istituti definitori.
Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 29, D.L. n. 78/2010, a partire dal 1° ottobre 2011, diventano esecutivi gli avvisi di accertamento emessi dall’Amministrazione finanziaria ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP, dell’IVA e dall’analisi del documento di prassi, anche di eventuali imposte sostitutive e ritenute alla fonte, relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.
Il comma 1, lettera a) del citato articolo, dispone inoltre che l’avviso di accertamento deve contenere anche l’intimazione ad adempiere “…entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Con Risoluzione 22 settembre 2011, n. 94, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che il credito di imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate stanziate in bilancio, di cui all’art. 2, comma 55, D.L. n. 225/2010, può essere utilizzato a decorrere dalla data di approvazione di bilancio, se avvenuta dopo l’entrata in vigore di detto Decreto.
La disciplina in commento è applicabile da tutti i soggetti Ires la cui forma giuridica preveda l’approvazione del bilancio da parte dei soci, e comporta che, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la stessa ha efficacia, non siano più ammesse variazioni in diminuzione corrispondenti all’ammontare di imposte anticipate trasformate.
Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel Mod. F24 attraverso il codice tributo “6834” e dovrà successivamente essere indicato nel quadro RU, Mod. Unico SC, nella Sezione XIX, con codice credito 80.
Con Provvedimento 13 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di domanda, con le relative istruzioni, per la definizione delle liti fiscali pendential 1° maggio 2011, di valore fino a 20.000 euro, ai sensi dell’art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011 (c.d. Manovra correttiva).
La domanda dovrà essere inviata entro il 2 aprile 2012 (il 31 marzo cade di sabato), per via telematica e i pagamenti dovranno effettuarsi utilizzando l’“F24 Versamenti con elementi identificativi”, utilizzando il codice tributo 8082 (per il versamento) e il codice identificativo 71 (per il soggetto che ha iniziato la causa), come chiarito dalla Risoluzione n. 82/2011.
Per la conclusione della procedura, l’importo dovuto dovrà essere versato per intero e in un’unica soluzione, entroil 30 novembre 2011.
Con Risoluzione 12 agosto 2011, n. 86, l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite modello “F24 – Versamenti con elementi identificativi” di rimborsi d’imposta e di altre somme erogate dalla stessa Agenzia indebitamente, percepite in tutto o in parte.
I codici tributo sono:
- “8084” denominato “Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle entrate indebitamente percepite – IMPOSTA”;
- “8085” denominato “Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle entrate indebitamente percepite – INTERESSI”;
- “8086” denominato “Restituzione di somme erogate dall’Agenzia delle entrate indebitamente percepite – SANZIONI”.
Il campo “elementi identificativi” sarà valorizzato con il motivo dell’erogazione indebita (IRPEF, IRES, IVA, IRAP..).
Nuovi codici tributo per imposte sostitutive da parte di enti pubblici in sede di assistenza fiscale
Con Risoluzione 12 agosto 2011, n. 84, l’Agenzia delle Entrate ha istituito due nuovi codici tributo per il versamento di imposte sostitutive da parte di enti pubblici in sede di assistenza fiscale, tramite Mod. “F24 EP”.
In particolare, si tratta dei codici:
- 143E “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente a seguito di assistenza fiscale – articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93”;
- 144E “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale, derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila, trattenuta a seguito di assistenza fiscale – art. 2, c. 228, legge 23 dicembre 2009, n. 191”.
