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In data 4 maggio 2012, FEDERCASSE e le OO.SS. Dircredito-FD, Fabi, Fiba-CISL, Fisac-CIG, Sincra-UGL Credito e Uilca hanno sottoscritto l’Accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore del credito cooperativo, ai sensi del D.Lgs n. 167/2011, prevedendo che lo stesso vada a sostituire integralmente le disposizioni previgenti previste dal CCNL. Tale accordo si applica nei confronti del personaleassunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a partire dal 26 aprile 2012.

Sempre in data 4 maggio 2012, la Federazione Italiana Panificatori, Panificatori Pasticceri e Affini e l’Assopanificatori aderenti a FIESA - Confesercenti, nonché le organizzazioni sindacali Flai-CGIL, Fai-CISL e Uila-UIL hanno firmato l’accordo sull’apprendistato per il relativo CCNL, anch’esso con validità retroattiva in quanto è considerato in vigore a far data dal 26 aprile 2012.

In materia di licenziamento per raggiunti limiti di età, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’indennità per mancato preavviso spetta anche al lavoratore che venga licenziato per raggiunti limiti di età dopo aver operato la scelta di proseguire il rapporto di lavoro, così come previsto dal disposto normativo di cui all’art. 6 della Legge n. 54/1982.

Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 6641 del 2 maggio 2012, ha precisato che anche nel caso di specie, va riconosciuto il diritto all’indennità di preavviso disciplinato dal CCNL applicato, che nel caso concreto risulta essere quello per i dipendenti delle farmacie municipalizzate.

Confesercenti e le OO.SS.  Filcams-Cigl, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno reso noto di aver sottoscritto, in data 28 marzo 2012, l’accordo di riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato, che decorre dal 26 aprile 2012, dando così attuazione al nuovo Testo Unico, Decreto Legislativo n. 167/2011.

Tra i tratti salienti dell’Accordo si sottolineano:

  • la durata del contratto di apprendistato è stabilita in 36 mesi per i livelli dal II al V, e di 24 mesi per il VI livello;
  • l’inquadramento è previsto a due livelli inferiori a quello di destinazione finale per la prima metà  del periodo di apprendistato e ad un livello inferiore per la seconda metà;
  • l’iscrivibilità degli apprendisti ai Fondi ASTER (assistenza sanitaria) e Fon.Te (previdenza complementare), nonché la possibilità di partecipazione agli eventi formativi organizzati in collaborazione con il Fondo FONTER;
  • la previsione di specifiche qualifiche e figure professionali per le quali la durata dell’apprendistato è di 48 mesi, in quanto aventi contenuti competenziali omologhi a figure dell’artigianato.

Confcommercio ha reso noto, con un Comunicato del 26 marzo 2012, di aver sottoscritto con le OO.SS. Filcams-Cigl, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, l’accordo di riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato con decorrenza 26 aprile 2012, dando così attuazione al nuovo Testo Unico, Decreto Legislativo n. 167/2011.

Tra i tratti salienti dell’Accordo si sottolineano:

  • la durata del contratto di apprendistato è stabilita in 26 mesi per i livelli dal II al V, e di 24 mesi per il VI livello;
  • l’inquadramento è previsto a due livelli inferiori a quello di destinazione finale per la prima metà del periodo di apprendistato e ad un livello inferiore per la seconda metà;
  • l’iscrivibilità degli apprendisti ai Fondi EST (assistenza sanitaria) e Fon.Te (previdenza complementare), nonché la possibilità di partecipazione agli eventi formativi organizzati in collaborazione con il Fondo For.Te.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2012 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 2 marzo 2012 n. 24, recante “Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale”, che introduce novità sostanziali sulla disciplina della somministrazione di lavoro.

Le novità principali attengono alla forma della somministrazione a tempo determinato: sono state previste, infatti, tre casistiche in cui non è necessario giustificare l’apposizione del termine da ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo. Nello specifico, non è più necessaria la causale per i contratti di somministrazione stipulati con soggetti percettori di ammortizzatori sociali da almeno sei mesi, con i cd. “lavoratori svantaggiati” e da un’ulteriore casistica che potrà essere introdotta dai CCNL.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3544/2012, è intervenuta nel merito degli artt. 19 e 28 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70), stabilendo che i requisiti posti dai due articoli non sono gli stessi. Per la costituzione di rappresentanze sindacali ai sensi dell’art. 19 è necessario che le OO.SS. siano firmatarie del CCNL applicato in azienda, mentre per la repressione della condotta antisindacale ex art. 28 è da intendersi riferita ad un’organizzazione sindacale avente rilievo nazionale, indipendentemente dal fatto che abbia o meno firmato il CCNL presente in azienda.

In secondo luogo, la Suprema Corte ha precisato che il datore di lavoro non può opporsi all’effettuare trattenute sindacali chieste dai propri lavoratori eccependo che il lavoratore stia richiedendo una “cessione di credito futuro”, rispetto al quale non c’è certezza e in virtù del fatto che lo stesso si è impegnato a versare detti contributi sindacali per un periodo di tre anni, fermo restando che può recedere da tale impegno in ogni momento.

Il giorno 7 marzo 2012, l’ANIA e le Associazioni Sindacali hanno convenuto sull’Accordo di Rinnovo del CCNLper la disciplina dei rapporti fra le imprese di assicurazione e il personale amministrativo e quello addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione, scaduto il 31 dicembre 2009.

L’accordo prevede un aumento, riferito al 4° livello settima classe, costituito da un importo una tantum pari a 650 euro a copertura del periodo 2007/2010, 700 euro per gli arretrati di competenza del 2011, 100 euro di aumento per l’anno 2012 (più il montante dell’anno 2011). Inoltre, dal 1° gennaio 2013 è prevista l’erogazione di 332 euro e dal 1° luglio 2013 di ulteriori 89 euro. Tutti gli importi citati, ad esclusione dell’una tantum per il periodo 2007-2010, sono validi ai fini tabellari, contributivi e previdenziali. A regime, cioè dal 1° luglio 2013, l’incremento complessivo per il 4° livello, settima classe, sarà pari a circa 1.839 euro.

Il Ministero del Lavoro, nella Nota n. 2369 del 16 febbraio 2012, fornisce chiarimenti operativi in merito alle comunicazioni obbligatorie nel settore del turismo e dei pubblici esercizi.

Nello specifico il Ministero individua le aziende che possono (indipendentemente dal CCNL applicato) effettuare la comunicazione preventiva sintetica di assunzione tramite l’invio telematico del modello Uniurg da completare nei successivi tre giorni, fornendo la tabella con i relativi codici ATECO 2007 di iscrizione alla Camera di Commercio.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 801 del 20 gennaio 2012, ha chiarito che deve escludersi la possibilità che le maggiorazioni per lavoro straordinario, calcolate sul compenso orario, previste dal “contratto leader” entrino a far parte del minimale contributivo di cui alla Legge n. 338/1989.

Nello specifico la Suprema Corte sottolinea che la decisione muove dalla distinzione operata dalla Legge n. 338/1989 tra parte normativa e parte economica del contratto. Infatti, applicare ai fini del minimale contributivo anche la parte normativa del CCNL è espressamente escluso dalla citata norma, la quale fa riferimento in via esclusiva all’aspetto retributivo.

Ieri, 17 gennaio 2012, la Commissione nazionale prevista dall’art. 43 del CCNL per i lavoratori domestici, ha aggiornato, come ogni anno, i relativi minimi retributivi.

I nuovi importi sono validi dal 1° gennaio 2012 e comprendono anche i valori convenzionali di vitto e alloggio.

Il settore Turismo, in data 22 dicembre 2011, ha siglato l’accordo in materia di disciplina transitoria dell'apprendistato professionalizzante. L’Accordo conferma la vigenza dell’attuale disciplina del CCNL Turismo in materia di apprendistato professionalizzante e di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale fino al 25 aprile 2012.

Nel frattempo le parti si sono impegnate a:

  • avviare il confronto per il recepimento della disciplina contenuta nel nuovo Testo Unico sull’apprendistato (D.Lgs n. 167/2011);
  • individuare tutti gli aspetti e le materie demandate confermando il ruolo centrale della bilateralità.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 28881 del 27 dicembre 2011, ha chiarito che il principio di omnicomprensività stabilito dall’articolo 2120 del Codice Civile, in base al quale ai fini del calcolo del TFR devono essere prese in considerazione tutte le voci di retribuzione, può essere derogato da specifiche pattuizioni contenute nel CCNL.

Nello specifico la Suprema Corte sottolinea che rappresenta una materia del tutto disponibile da parte della contrattazione collettiva, quella in materia di base di calcolo per la commisurazione del TFR. L’unico requisito imprescindibile è che la limitazione della base di calcolo derivi da una deroga espressa in modo chiaro.

           Con l’ipotesi di accordo del 15 dicembre 2011 è stato rinnovato il CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo.

L’intesa di validità triennale decorre dal 1° gennaio 2012 e, oltre a definire gli aumenti retributivi per i vari livelli di inquadramento, ha stabilito la non applicabilità della disciplina sulla successione dei contratti a termine per il personale che svolge mansioni artistiche e per quello che collabora comunque alla preparazione, produzione e/o esecuzione dello spettacolo. Sono state anche introdotte nuove figure professionali: cantante lirico, coreografo, light designer, scenografo e cabarettista.

In data 29 novembre 2011, Confprofessioni, confederazione italiana libere professioni, ha sottoscritto l’Accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti degli studi professionali con le Associazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.

In attesa della ratifica anche da parte di Confedertecnica e di Cipa, si segnalano, tra gli altri aspetti:

  • aumento retributivo a regime pari a 87,50 euro per il 3° livello professionale;
  • rivalutazione degli importi degli scatti di anzianità;
  • ridefinizione della contribuzione alla Cassa Sanitaria C.A.DI.PROF.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell’8 novembre 2011 è stato pubblicato il D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011 che contiene il “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lett. g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Nel particolare, il D.P.R., che entrerà in vigore il 23 novembre 2011, si applica a tutte le imprese che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, stabilendo precise regole che queste devono seguire in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, quali, a mero titolo esemplificativo:

  • l’integrale rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria;
  • l’obbligo di una continua presenza di personale qualificato ed esperto in misura non inferiore al 30% della forza lavoro;
  • l’effettuazione di una mirata e specifica attività di formazione e informazione a tutto il personale;
  • il possesso di DPI, strumenti e attrezzature di lavoro idonee a contenere i rischi dell’attività lavorativa;
  • il possesso del DURC e l’integrale applicazione della parte economica e normativa del CCNL applicato.

In data 27 settembre 2011 tra Confcommercio e Manageritalia è stato sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo pari ad euro 390,00 lordi nel triennio 2011-2013 e hanno previsto anche maggiori tutele in materia di welfare, nonché incentivi per la competitività e la ricollocazione dei manager.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17234 del 21 settembre 2011, ha confermato la liceità del licenziamento del lavoratore che, contrariamente alla procedura prevista nel caso dal CCNL di riferimento, aveva avvisato il datore di lavoro circa la sua volontà (e necessità) di usufruire del periodo maggiore di conservazione del posto solamente mediante raccomandata, senza provare però che le ulteriori assenze erano collegate alla stessa grave patologia.

Nel particolare, la Corte ha affermato che la mancanza del lavoratore nel fornire la documentazione necessaria, di fatto, può rendere immotivata la richiesta dell’ulteriore periodo di comporto e può permettere all’azienda di procedere al licenziamento. Inoltre, anche i 60 giorni che l’azienda ha fatto intercorrere tra la scadenza del periodo di conservazione del posto e il provvedimento disciplinare sono ritenuti idonei per dare modo all’impresa di valutare le esigenze aziendali in relazione all’assenza del lavoratore; dunque, sostiene la Corte, l’onere della tempestività da parte dell’impresa riguarda solamente l’ipotesi di licenziamento per giusta causa, dove il dipendente deve essere messo in grado di difendersi dagli addebiti contestati, mentre non riguarda il caso del superamento del periodo di comporto.

Il Fondo Est, con Circolare n. 5 del 17 giugno 2011, fornisce ulteriori chiarimenti circa la quota d’iscrizione una tantum, all’indomani delle novità introdotte dall’Accordo di rinnovo del CCNL Terziario Confcommercio del 26 febbraio 2011.

In particolare l’Est precisa che:

  • la quota d’iscrizione andrà versata dalla aziende prime iscritte, solo per i dipendenti che non risultino già iscritti al fondo,
  • in caso di versamento annuale anticipato, visto l’aumento di contributo ordinario c/dipendente dal 1° giugno 2011, il Fondo comunicherà alle aziende, tramite bonifico precompilato, il differenziale di tale contribuzione non ancora versata.

L’INPS, con la Circolare n. 80 dell’8 giugno 2011, comunica che, a seguito di richiesta della Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche), gli arretrati retributivi previsti dall’accordo 10 febbraio 2011 per il rinnovo del CCNL del settore gas-acqua, sono validi ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità, congedi parentali, permessi ex lege n. 104/92 e alle altre prestazioni a carico dell’Istituto.

Nel particolare, l’Ente previdenziale chiarisce che l’importo una tantum erogato ai dipendenti delle aziende applicanti detto CCNL, a titolo di arretrato retributivo per il periodo dal 1° gennaio – 28 febbraio 2011, devono essere considerati utili al fine del calcolo delle prestazioni economiche per le assenze sopra citate. I datori di lavoro interessati, di conseguenza, dovranno procedere a ricalcolare le prestazioni economiche anticipate per conto dell’INPS, in base alle indicazioni fornite:

  • nella Circolare n. 127/1991: per le prestazioni di malattia e maternità;
  • nella Circolare n. 58/1991: per le prestazioni di integrazione salariale ordinarie e straordinarie;
  • nella Circolare n. 247/1992: per le prestazioni di integrazione salariale di solidarietà nonché per gli assegni per congedo matrimoniale.

Con la Circolare n. 3 del 13 maggio 2011, il Fondo EST, fornisce chiarimenti in merito alle novità portate dall’Accordo di rinnovo del 26 febbraio 2011 del CCNL terziario, distribuzione e servizi firmato da Confcommercio.

Nel riepilogare sostanzialmente quanto già contenuto nel rinnovo, in relazione all’assistenza sanitaria integrativa, l’EST ribadisce tra le altre cose:

  • l’introduzione dal 1° giugno 2011, di un contributo pari ad 1,00 euro a carico del lavoratore (2,00 euro dal 1° gennaio 2012);
  • la possibilità di non iscrivere i dipendenti a fronte di un corrispettivo di retribuzione pari a 15,00 euro o in alternativa garantendo le stesse prestazioni del fondo;
  • il pagamento, a carico azienda, della quota d’iscrizione dei lavoratori sarà dovuta solo al momento d’iscrizione dell’azienda; per tutti i lavoratori assunti in data successiva, non sarà dovuta una tantum.

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 10614 del 13 maggio 2011 ha chiarito che in caso di incorporazione di un’azienda all’interno di un’altra, è legittimo che il datore di lavoro applichi ai nuovi dipendenti, derivanti dall’operazione societaria, il contratto collettivo applicato ai propri lavoratori.

Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che tale diritto dell’imprenditore deve essere riconosciuto anche nel caso in cui il trattamento spettante comporti un peggioramento complessivo per i dipendenti.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8994 del 19 aprile 2011, ha stabilito che un datore di lavoro non può disdire il Contratto Collettivo Nazionale, adducendo come motivazione la “troppa onerosità” vista la crisi economica attuale.

Nello specifico, la Corte sostiene che tale iniziativa non può essere presa dal singolo datore in quanto dal CCNL possono recedere solamente le parti sociali firmatarie. Le eventuali difficoltà economiche dell’impresa, quindi, devono essere affrontate con altri strumenti, quali ad esempio contratti di solidarietà, altri accordi con i sindacati, ecc. Lo stesso motivo che non permette al datore di disdire il CCNL, però, gli consente, ricorrendone le condizioni, di recedere dall’integrativo aziendale, in quanto firmatario dello stesso.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7645 del 4 aprile 2011, ha chiarito che in ambito di contratti a termine, spetta al datore di lavoro dimostrare il rispetto della Legge n. 56/1987 nonché delle pattuizioni con le organizzazioni sindacali, in materia di numero massimo di contratti a termine stipulabili, in relazione al numero complessivo di contratti a tempo indeterminato presenti in azienda.

Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che, fermo restando che la Legge n. 56/1987 ha riconosciuto la possibilità che le parti sociali stabiliscano ipotesi ulteriori di utilizzo dei contratti a termine, rispetto a quelle tassativamente indicate dalla legge, ciò non toglie il permanere dell’onere a carico del datore di lavoro di dimostrare, ove necessario, il rispetto delle percentuali indicate dai rispettivi CCNL.

Il Ministero del Lavoro, con l’Interpello n. 16 dell’8 marzo 2011, fornisce indicazioni riguardo il mancato godimento o pagamento, alle scadenze indicate dai CCNL, dei permessi per riduzione di orario (c.d. Rol) e per ex festività.

Si precisa che, in caso di mancata fruizione o monetizzazione di tali permessi entro i termini fissati dai CCNL, per effetto di un accordo o di una prassi aziendale condivisa:

  • la relativa indicazione sul Libro unico del lavoro non costituisce una violazione, vista la non sanzionabilità delle errate od omesse registrazioni che non abbiano alcun riflesso sui trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali;
  • l’adempimento dell’obbligo contributivo non può slittare e, quindi, il versamento dei contributi va effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 25902/2010, si è espressa in merito alla legittimità del comportamento tenuto dall’azienda che, a seguito delle dimissioni ricevute dal dipendente agente di commercio, ha deciso di non voler dare corso al rapporto fino alla scadenza del periodo di preavviso, risolvendo perciò il rapporto di lavoro.

Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che il codice civile regola esclusivamente l’obbligo di chi si dimette di concedere il preavviso, nulla dicendo in merito ad eventuali obblighi di chi riceve le dimissioni. In aggiunta il ccnl di riferimento esplicitamente ammette la possibilità per il datore di lavoro di poter rifiutare la prestazione nel periodo di preavviso.

In data 23 dicembre 2010 CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto il verbale di accordo per la condivisione dei principali indirizzi operativi in tema di bilateralità, in applicazione della delibera dell’Ente bilaterale nazionale dell’artigianato (EBNA) del 12 maggio 2010 e dell’Atto di Indirizzo del 30 giugno 2010.

Viene ribadito che la nuova bilateralità entra definitivamente a regime a decorrere dal 1° gennaio 2011 e che tutte le imprese artigiane e non artigiane rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL dell’artigianato (ad esclusione delle imprese dell’edilizia e dell’autotrasporto) sono tenute ad aderire alla bilateralità mediante versamenti effettuati soltanto tramite modello F24 con la specifica causale EBNA.

In caso di mancata adesione, l’azienda deve erogare ai lavoratori in forza un importo forfetario, denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), pari ad euro 25,00 lordi mensili per tredici mensilità, non riassorbibile che ha riflessi su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR; inoltre, l’impresa è tenuta all’erogazione diretta in favore dei lavoratori di prestazioni equivalenti a quelle previste dalla bilateralità nazionale e regionale.

Il TAR di Latina, con la Sentenza n. 1863 del 5 novembre 2010, ha sancito la legittimità dell’esclusione dalla gara d’appalto nei confronti della società che aveva dichiarato un costo della manodopera inferiore a quello previsto dal CCNL di riferimento.

Nello specifico il Tribunale Amministrativo Regionale ha chiarito che è consentita l’estromissione dell’impresa da parte della stazione appaltante, qualora sia dimostrabile che la realizzazione del servizio gravi sul personale.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza 21274 del 15 ottobre 2010, ha sancito che il datore di lavoro è tenuto alla corresponsione della retribuzione in relazione ai minimi indicati dalla Contrattazione Collettiva, indipendentemente dall’iscrizione alle Organizzazioni sindacali.

Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che il principio stabilito dall’art. 36 della Costituzione relativamente al riconoscimento di una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, risulta essere del tutto svincolato dall’iscrizione sindacale, sia da parte dei lavoratori che dei datori di lavoro.

Come noto per i dipendenti a cui si applichi il CCNL degli studi professionali, la contrattazione collettiva aveva previsto il Fondo Previprof, qualora tali lavoratori scegliessero di aderire alla previdenza complementare.

Con atto del 16 luglio 2010, le Parti istitutive di Previprof hanno deliberato di far confluire i propri iscritti in Fon.Te., già fondo per i dipendenti del Terziario, Turismo e servizi: per i dipendenti degli studi professionali non cambierà nulla, in quanto le aliquote contributive minime, previste in sede di CCNL, rimarranno pari all’1,55% a carico ditta e allo 0,5% per i lavoratori.

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20461 del 30 settembre 2010, ha sancito l’ammissibilità del licenziamento disciplinare nei confronti del dipendente che, senza l’assenso della direzione aziendale, abbia deciso di rimanere assente nel periodo natalizio.

Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che ai fini del licenziamento disciplinare non risulta essere necessario che sia prevista specifica violazione all’interno del CCNL ed in aggiunta, nel caso concreto, il lavoratore non ha dimostrato utilmente la presenza di circostanze rilevanti cui ricondurre la sua condotta.

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