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In data 24 aprile 2012, le Associazioni datoriali firmatarie del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica del 26 gennaio 2011, e le OO.SS. Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti hanno dato attuazione al nuovo Testo Unico sull’apprendistato, D.Lgs n. 167/2011, mediante un “Accordo in materia di apprendistato professionalizzante” che, quindi, definisce le disposizioni specifiche del settore rendendo possibile l’assunzione di lavoratori apprendisti fin dal 26 aprile 2012.

Il giorno 26 aprile 2012, invece, è stato firmato l’Accordo per il settore dell’Industria Alimentare da parte di FEDERALIMENTARE e le OO.SS. Flai-CGIL, Fai-CISL e Uila-UIL.

Dal 26 aprile 2012 trovano integrale applicazioni le nuove disposizioni contenute nel “Testo unico dell’apprendistato”. Il D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167, entrato in vigore il 25 ottobre 2011, ha previsto un periodo transitorio della durata di sei mesi durante il quale, in attesa dei necessari provvedimenti attuativi di fonte regionale e di fonte contrattuale, rimaneva valida la “vecchia” disciplina. Il periodo transitorio andava dal 25 ottobre 2011 al 25 aprile 2012, pertanto da oggi 26 aprile 2012 le vecchie norme in materia di apprendistato sono espressamente abrogate e trovano integrale applicazione le nuove disposizioni.

Per quanto riguarda in particolare l’apprendistato professionalizzante si ricorda che il ricorso a tale contratto è possibile solo nei settori/comparti in cui in cui le parti sociali hanno sottoscritto il relativo accordo in materia.

L’INAIL, con Nota n. 1100 del 15 febbraio 2012, interviene in merito al regime contributivo applicabile ai lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato ai sensi del nuovo Testo Unico per l’apprendistato (D.Lgs n. 167/2011).

In particolare l’Istituto, facendo riferimento sia a precedenti orientamenti che ad un recente parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, chiarisce che, ai sensi della disposizione specifica contenuta nell'art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 167/2011, il regime contributivo agevolato a carico del datore di lavoro (10%) per l'assunzione con rapporto di apprendistato dei lavoratori in mobilità non può trovare applicazione ai premi assicurativi.

L’INAIL, nella Nota protocollo n. 8082/2011, prende in esame il nuovo Testo unico dell’apprendistato (D.Lgs n. 167/2011) chiarendo in particolare che:

  • vige un semestre transitorio in cui valgono le vecchie regole (dal 25 ottobre 2011 al 25 aprile 2012);
  • tuttavia, le nuove norme possono essere operative anche prima della scadenza del periodo transitorio, nel caso in cui sia la Regione che i contratti collettivi definiscano i profili del contratto di apprendistato professionalizzante;
  • l’obbligo assicurativo degli apprendisti si estende anche all’attività di insegnamento (sia in azienda che fuori).

L’Istituto delinea, infine, i profili sanzionatori introdotti dal nuovo Testo unico.

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