Con Comunicato stampa 14 maggio 2012l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la pubblicazione, sul sito www.agenziaentrate.gov.it, degli elenchi degli iscritti al cinque per mille per il 2012; tali elenchi comprendono:
- gli enti del volontariato;
- gli enti della ricerca scientifica e dell’università;
- gli enti delle ricerca sanitaria;
- le associazioni sportive dilettantistiche.
Enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche potranno, entro il 21 maggio 2012, richiedere alla Direzione regionale delle Entrate territorialmente competente la correzione di eventuali errori anagrafici; entro il 25 maggio 2012l’Agenzia delle Entrate pubblicherà gli elenchi aggiornati, alla luce degli eventuali errori segnalati e corretti.
L’Agenzia delle Entrate, con le Risoluzioni n. 47 e 49 del 14 maggio 2012, ha istituito i codici tributo che i sostituti d’imposta dovranno utilizzare per il versamento, mediante Modello F24, del contributo di solidarietà e della cedolare secca trattenuti a seguito di assistenza fiscale.
In particolare, si tratta dei codici tributo:
- “1619” per il versamento del contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 138/2011;
- “1845” e “1846” per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo a contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione (cedolare secca), rispettivamente in acconto (1845) e a saldo (1846).
Con Sentenza 11 maggio 2012, n. 7344, la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso avverso unavviso bonario (comunicazione di irregolarità), notificato dall’Agenzia delle Entrate in conseguenza ad attività di liquidazione o di controllo formale (artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/73).
La decisione è stata motivata con il fatto che l’avviso bonario costituisce una pretesa impositiva perfetta e pertanto, alla luce del diritto di difesa costituzionalmente garantito, l’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992 (rubricato “atti impugnabili e oggetto del ricorso”) deve garantire anche la possibilità di ricorrere avverso questo tipo di atti.
La pronuncia appare di sicuro interesse laddove contrasta con i precedenti orientamenti espressi sia dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 110/2010 sia dalla giurisprudenza con le sentenza nn. 16293 e 16248 del 2007.
Con Risoluzione 14 maggio 2012, n. 50, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sui redditi derivanti da pignoramento presso terzi.
In particolare, tale imposta è identificata dal seguente codice tributo:
- “4040”, denominato “Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2010”.
La Risoluzione ricorda inoltre che il creditore pignoratizio è tenuto ad indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.
Con Provvedimento 14 maggio 2012l’Agenzia delle Entrate ha modificato le avvertenze delle cartelle di pagamento relative ai ruoli formati dall’Agenzia delle Dogane con le novità intervenute in materia di processo tributario.
In particolare, sono state integrate le informazioni sulle modalità di presentazione del ricorso relativamente all’obbligo di:
- pagamento del contributo unificato;
- riportare nel ricorso codice fiscale delle parti, dei difensori e l’indirizzo di posta certificata.
La mancata indicazione del codice fiscale della parte ricorrente o dell’indirizzo PEC del difensore determina l’aumento del contributo unificato nella misura della metà.
Con Risoluzione 14 maggio 2012, n. 48, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, della maggiorazione dell’aliquota IRES per le società di comodo, introdotta dall’art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies, D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 148/2011.
In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “2018” denominato “Maggiorazione IRES – acconto prima rata – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.”;
- “2019” denominato “Maggiorazione IRES – acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.”;
- “2020” denominato “Maggiorazione IRES – saldo - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.”.
Si fa presente che per i codici “2018” e “2020”, in caso di versamento rateale, nel campo del Mod. F24 “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR” dove:
- “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento;
- “RR” indica il numero complessivo delle rate.
Nel caso in cui il pagamento avvenga in unica soluzione, il nel suddetto campo deve essere indicato “0101”.
Con Risoluzione 14 maggio 2012, n. 49, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, ed F24EP delle somme di cedolare secca dovute a seguito di assistenza fiscale.
Per il versamento tramite Mod. F24, i codici tributo sono:
- “1845”, denominato “Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO”;
- “1846” - denominato “Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ASSISTENZA FISCALE - SALDO”.
Per il versamento tramite Mod. F24EP, i codici tributo sono:
- “147E” - denominato “Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO”;
- “148E” - denominato “Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ASSISTENZA FISCALE - SALDO”.
Con Risoluzione 11 maggio 2012, n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni dovute in caso di rimessione in bonis.
In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS”;
- “8115”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS 5 per mille”;
- “8116”, denominato “Sanzione di cui all’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS”.
Con Comunicato 4 maggio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la messa a disposizione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze di 2,2 miliardi di euro per il pagamento dei rimborsi di crediti Iva.
I primi pagamenti saranno erogati nei prossimi giorni, mentre 1,8 miliardi saranno corrisposti a partire dalla seconda metà del mese di maggio.
Con Provvedimento 3 maggio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato l’invio dei dati all’Anagrafe tributaria da parte delle pubbliche amministrazioni (Regioni, Comuni, Capitanerie di porto) delle informazioni riguardanti le concessioni di aree demaniali marittime di cui all’art. 7, D.P.R. n. 605/1973.
La prima scadenza per l’invio dei dati a mezzo del Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.) è fissata al 31 dicembre 2012 per le concessioni attive al 31 dicembre 2011. Successivamente, a regime, le comunicazioni andranno inviate entro il 31 gennaio dell’anno successivo al rinnovo o al rilascio dell’atto di concessione.
Con Risoluzione 7 maggio 2012, n. 44, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul criterio di individuazione del presupposto territoriale ai fini IVA, per i servizi di formazione e di aggiornamento professionale.
In base alle modifiche apportate al regime IVA dei servizi dal D.Lgs. n. 18/2010, si può considerare superata la posizione espressa con Circolare 21 giugno 2010, n. 36, e pertanto tali servizi:
- se resi a privati consumatori, non soggetti passivi IVA (servizi “B2C”), si considerano effettuati nel territorio dello Stato se ivi materialmente eseguiti, secondo l’art. 7-quinquies, D.P.R. n. 633/1972;
- se resi a soggetti passivi (servizi “B2B”), sono territorialmente rilevanti in Italia, in base al criterio generale dettato dall’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972.
Con Risoluzione 7 maggio 2012, n. 45, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una consulenza giuridica in tema di condizioni per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per le banche di credito cooperativo.
Nel documento viene affermato che tali istituti, al fine di essere qualificati quali cooperative a mutualità prevalente devono rispettare:
- i requisiti mutualistici di cui all’art. 2514 c.c.;
- l’operatività prevalente a favore dei soci ex art. 35, comma 1, T.U.B.
Inoltre, il momento di verifica del requisito di operatività prevalente è stato individuato nel termine del periodo d’imposta sulla base del dato medio degli indici trimestrali.
Infine, in ordine al parere preventivo della Banca d’Italia e del Ministero dello sviluppo economico di cui all’art. 14, comma 3, D.P.R. n. 601/1973, richiesto per applicare le agevolazioni in questione, è stato chiarito che permane la facoltà dell’Agenzia di disconoscere le agevolazioni sulla base di dati concreti che dimostrino che la veste mutualistica funge da copertura ad una normale attività imprenditoriale.
Con Circolare 4 maggio 2012, n. 13, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni in merito alla proroga dei termini per la partecipazione al riparto del contributo del cinque per mille introdotta dal D.P.C.M. 20 aprile 2012.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli enti del volontariato già inseriti nell’elenco degli iscritti al beneficio del cinque per mille ma esclusi dal riparto del contributo per non aver prodotto, aver prodotto in maniera incompleta, o presentato oltre i termini la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, possono regolarizzare la propria posizione entro il 31 maggio 2012.
La Circolare prevede inoltre che, a partire dall’esercizio finanziario 2011, i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e per l’effettuazione degli ulteriori adempimenti che scadono di sabato o di giorno festivo vengono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
Con Circolare 4 maggio 2012, n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato e chiarito la disciplina degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia di cui alla Legge n. 238/2010 come modificata dal D.L. n. 216/2011.
Fra l’altro, viene affermato che la mancata iscrizione del contribuente all’Airenon ostacola il riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalla normativa, infatti, con un approccio sostanzialistico, l’Agenzia ritiene sufficiente che il soggetto interessato abbia svolto effettivamente attività di studio o di lavoro all’estero e dia prova di tale situazione.
Infine, si ricorda che l’agevolazione comporta l’abbattimento della base imponibile IRPEF del 70% per i lavoratori e dell’80% per le lavoratrici che abbiano avviato una propria attività o svolgano lavoro dipendente.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 27 aprile 2012 sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.gov.it) un aggiornamento alle istruzioni e al modello del fascicolo 3, Mod. UNICO PF per correggere degli errori materiali ed apportare alcune integrazioni a seguito di disposizioni normative emanate dopo la pubblicazione del modello.
Tali aggiornamenti saranno inclusi in un successivo Provvedimento.
Con Risoluzione 26 aprile 2012, n. 41, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per la società in liquidazione tenuta, per il medesimo anno, a due adempimenti dichiarativi, uno prima e uno dopo la liquidazione, il termine per la dichiarazione integrativa, di cui all’art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998, sarà sempre quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
L’evento straordinario non rileverà quindi per i termini di presentazione della dichiarazione che consente al contribuente di correggere errori e omissioni.
Con Risoluzione 27 aprile 2012 n. 42, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune questioni inerenti la qualificazione giuridica delle operazioni effettuate da un soggetto passivo stabilito in Italia non regolarmente iscritto all’archivio informativo VIES di cui all’art. 27. D.L. n. 78/2010.
In particolare è stato affermato che, senza iscrizione all’archivio VIES, l’acquisto effettuato da una società italiana presso un’azienda con sede in un altro stato UE, non deve essere considerato una operazione intracomunitaria e pertanto l’IVA non è dovuta in Italia ma nel Paese del fornitore.
Dal punto di vista procedurale, quindi, l’acquirente italiano non deve provvedere alla doppia annotazionedella fattura nel registro delle fatture emesse e nel registro acquisti non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 24 aprile 2012, sono stabilite le modalità e i termini di pagamento della tassa annuale sulle unità da diporto, di cui all’art. 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, D.L. n. 201/2011, di comunicazione dei dati identificativi di tali unità e delle informazioni necessarie all’attività di controllo.
Viene in particolare stabilito che il versamento va effettuato:
- tramite Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” utilizzando i codici tributo istituiti con la Risoluzione 24 aprile 2012, n. 39 (3370 per l’imposta, 8936 per l’eventuale sanzione e 1931 per gli interessi);
- entro il 31 maggio di ciascun anno, con riferimento al periodo 1° maggio – 30 aprile successivo.
I soggetti impossibilitati all’utilizzo della delega di pagamento, potranno pagare la tassa direttamente con bonifico, disposto in favore del Bilancio dello Stato.
Con Risoluzione 26 aprile 2012, n. 40, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello ordinario, ha fornito chiarimenti su alcuni aspetti dell’agevolazione c.d. “prima casa” nei trasferimenti da successioni e donazioni di cui all’art. 69, comma 3, Legge n. 342/2000.
Tale disposizione prevede, qualora sussistano i requisiti previsti dalla Nota II-bis in calce all’art. 1, Tariffa, Parte I, TUR (Testo Unico Registro), l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costruzione e il trasferimenti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni e donazioni.
La sussistenza di tali requisiti deve essere certificata dall’interessato con una dichiarazione resa nell’atto di donazione oppure mediante dichiarazione sostitutiva da allegare alladichiarazione di successione.
In particolare nel caso di specie, è stato chiarito che tale beneficio può essere richiesto, per conto dell’erede deceduto prima di aver presentato la dichiarazione di successione, anche dal successivo chiamato all’eredità, a condizione che, in capo a tale soggetto (erede deceduto) fossero presenti i requisiti previsti per fruire del regime di favore alla data di apertura della successione.
Con D.P.C.M. firmato in data 26 aprile 2012 è stato previsto lo slittamento di alcune scadenzefiscali, tra cui quelle di presentazione del Mod. 730/2012 e del termine per l’invio della denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e sugli accessori incassati nel periodo precedente.
In particolare, nuovi termini relativi ai vari adempimenti previsti per il Mod. 730/2012 sono:
- presentazione modello da parte del dipendente/pensionato al:
- sostituto d’imposta: 16 maggio 2012 (invece che il 30 aprile);
- CAF o professionista abilitato: 20 giugno (invece che il 31 maggio);
- consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione da parte del:
- sostituto d’imposta: 15 giugno (invece che il 31 maggio);
- CAF o professionista abilitato: 2 luglio (invece che il 15 giugno);
- trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta, CAF e professionisti: 12 luglio (invece che 2 luglio).
Il termine per l’invio della denuncia dell’imposta sulle assicurazioni, invece, è ora fissato al 2 luglio (invece che al 31 maggio).
Con Sentenza 20 aprile 2012, n. 6283, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di annullamento da parte dell’Agenzia delle Entrate di un accertamento, o di un atto impositivo illegittimo, nell’esercizio del diritto di autotutela, il risarcimento del danno subito dal contribuente non è automatico.
Secondo la Suprema Corte, spetta infatti al cittadinoprovare il danno patrimoniale e morale sofferto a causa della violazione degli obblighi di imparzialità e correttezza da parte dell’amministrazione.
Con Risoluzione 20 aprile 2012, n. 38, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha chiarito che negli scambi di partecipazioni societarie mediante conferimento, il modello di valutazione di azioni e quote, c.d. “regime a realizzo controllato” di cui all’art. 177, comma 2, TUIR, opera solamente per la determinazione delle plusvalenze e non delle minusvalenze. Questo in quanto nella citata disposizione derogatoria non c’è alcun riferimento normativo alle modalità di determinazione della minusvalenza.
Di conseguenza, tale minusvalenza (differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita e la frazione di incremento di patrimonio netto della società conferitaria), calcolata per ciascun soggetto conferente, è realizzata e fiscalmente deducibile solo se determinata in base al “valore normale” ex art. 9, TUIR.
Con Risoluzione 19 aprile 2012, n. 36, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che permettono di versare, tramite F24, l’imposta sostitutiva/ritenute del 12,5%, per affrancare i maggiori valori degli strumenti finanziari posseduti al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale al 31 dicembre 2011, secondo quanto previsto dall’art. 2, commi da 29 a 34, D.L. n. 138/2011.
Tali codici sono i seguenti:
- 1133: “Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), del T.U.I.R. a seguito dell’opzione per l’affrancamento - art. 1, c. 3, lett. a), del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011”;
- 1134: “Imposta sostitutiva sui redditi di capitale di cui all’art. 44, c. 1, lett. g), del T.U.I.R. a seguito dell’opzione per l’affrancamento – art. 1, c. 3, lett. a), del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011”;
- 1135: “Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del T.U.I.R. a seguito dell’opzione per l’affrancamento – art. 1, c. 3, lett. b) e c), del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011”;
- 1064: “Ritenuta sui redditi di capitale di cui all’art. 44, c. 1, lett. g), del T.U.I.R. a seguito dell’opzione per l’affrancamento - art. 1, c. 3, lett. b) e c) del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modif., dalla L. n. 148/2011”.
Con Risoluzione 19 aprile 2012, n. 37, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il perfezionamento dell’istituto del reclamo e della mediazione, applicabile alle controversie di valore non superiore ai 20mila euro relative ad atti emessi dall’Amministrazione finanziaria notificati a decorrere dal 1° aprile 2012 (art. 39, comma 9, D.L. n. 98/2011).
I codici tributo istituiti sono 20 e sono riferiti ai tributi e ai relativi interessi oggetto di reclamo e mediazione nonché alle sanzioni distinte per tipologia di soggetto.
Con Provvedimento 18 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare relativamente alle utenze domestiche e ad uso pubblico.
Il termine per effettuare tale comunicazione tramite il servizio telematico Entratel è fissato al 30 settembre per l’anno in corso e, a partire dal 2013, al 30 aprile.
I dati così comunicati potranno essere utilizzati ai fini di accertamento solo nel caso in cui il contribuente venga selezionato per un controllo fiscale.
Infine, i soggetti obbligati, in assenza di dati da trasmettere per l’anno, dovranno effettuare una comunicazione negativa.
Con Provvedimento 13 aprile 2012, l’Agenzia delle Entrate, modificando il precedente Provvedimento 29 dicembre 2011, ha differito al 15 ottobre il termine per la comunicazione da parte degli operatori finanziari delle operazioni rilevanti ai fini IVA, c.d. “spesometro”, di importo pari o superiore a 3.600 euro il cui pagamento è effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. Il termine inizialmente previsto era stato fissato al prossimo 30 aprile.
Il Provvedimento si è reso necessario per consentire ai soggetti obbligati di predisporre i necessari adeguamenti tecnici alle nuove informazioni del tracciato record per la comunicazione in questione.
Con Comunicato stampa 13 aprile 2012l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che gli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche riammessi al beneficio del cinque per mille per gli anni 2006, 2007 e 2008 sono consultabili sul sito internethttp://www.agenziaentrate.gov.it nella sezione dedicata al cinque per mille.
Gli enti in questione sono stati riammessi a seguito delle proroghe che hanno spostato i termini per:
- l’integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati;
- la presentazione delle dichiarazioni sostitutive per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 34/E dell’11 aprile 2012, per consentire la corretta identificazione nel Modello F24 dell’obbligato in solido ovvero della stazione appaltante o amministrazione procedente, comunica di aver istituito i seguenti codici identificativi, da esporre nella sezione “Contribuente” del modello F24, per ogni singolo contratto di appalto/subappalto:
- “50” denominato “Obbligato in solido – art. 29, c. 2, D.Lgs n. 276/2003 e art. 25, Legge n. 248/2006” – da esporre unitamente al codice fiscale dell’obbligato solidale al pagamento da riportare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”;
- “51” denominato “Intervento sostitutivo – art. 4 del D.P.R. n. 207/2010” – da esporre unitamente al codice fiscale della stazione appaltante o amministrazione procedente da riportare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi, 13 aprile 2012, sul proprio sito internet, www.agenziaentrate.gov.it, l’aggiornamento dei seguenti modelli di dichiarazione e delle relative istruzioni:
- UNICO PF;
- UNICO PF Mini;
da compilare ed inviare in riferimento ai redditi conseguiti nel 2011.
Tali aggiornamenti saranno inclusi in un successivo Provvedimento.
Con due Provvedimenti del 12 aprile 2012, prot. n. 2012/53909 e prot. n. 2012/53906, l’Agenzia delle Entrate ha, rispettivamente, fornito le prime istruzioni operative sul versamento dell’IMU ed approvato il nuovo modello F24, che ha recepito, tra le altre, anche le novità in materia di IMU introdotte dal D.L. n. 201/2011.
Con la successiva Risoluzione 12 aprile 2012, n. 35, l’Agenzia ha provveduto a fornire i codici tributo utili per il versamento dell’acconto IMU:
- “3912”, IMU su abitazione principale e relative pertinenze (Comune);
- “3913” IMU su fabbricati rurali ad uso strumentale (Comune);
- “3914” IMU su terreni (Comune);
- “3915” IMU su terreni (Stato);
- “3916” IMU su aree fabbricabili (Comune);
- “3917” IMU su aree fabbricabili (Stato);
- “3918” IMU su altri fabbricati (Comune);
- “3919” IMU su altri fabbricati (Stato);
- “3923” IMU - interessi da accertamento (Comune);
- “3924” IMU - sanzioni da accertamento (Comune).
Si noti che per il versamento dell’imposta, calcolata con le aliquote base ed applicando la detrazione per abitazione principale, il contribuente dovrà provvedere a calcolare edindicare distintamente nel modello F24 (unico strumento di pagamento utilizzabile) la quota destinata al Comune e la quota destinata allo Stato.
