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Con il Messaggio n. 7216 del 27 aprile 2012, l’INPS, comunica

  • l’avvio del processo di semplificazione delle domande di autorizzazione della sola CIGO industria e contemporaneamente
  • proroga il periodo di transizione per le altre tipologie di integrazione salariale,

grazie alla nuova gestione degli eventi di integrazione salariale mediante l’invio di ulteriori informazioni tramite Uniemens (cosiddetta gestione con “ticket”).

In particolare l’Istituto, precisa che solamente in relazione alle richieste di CIGO industria, a partire dagli eventi di competenza del mese di giugno 2012 verranno progressivamente semplificate in due fasi successive le domande di autorizzazione, comportando l’eliminazione di alcuni quadri (P, Q, R), nonché la semplificazione e riorganizzazione delle altre sezioni della domanda.

L’INPS, con il Messaggio n. 6453 del 13 aprile 2012, informa che, a seguito della delibera del Comitato Amministratore del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese assicuratrici” del 2 aprile 2012, viene sospeso il contributo ordinario dello 0,50% previsto dall’articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto Interministeriale n. 33/2011, a partire dal mese di marzo 2012 e fino a dicembre 2012.

Conseguentemente, il flusso UNIEMENS per il periodo marzo-dicembre 2012 non richiederà il contributo di finanziamento al Fondo, anche in presenza del codice di autorizzazione “2V”.

In materia di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, alla luce delle novità introdotte con il DL 2 marzo 2012, n. 16, l’INPS, con il Messaggio n. 5508/2012, chiarisce che, per le aziende che operano con il sistema Uniemens, qualora la dilazione sia stata revocata a seguito del mancato pagamento di due rate consecutive, le somme interessate non potranno più essere oggetto di richiesta di dilazione, e la riscossione del debito residuo sarà affidata dall’Istituto ad un agente della riscossione che a sua volta non potrà concedere dilazioni di pagamento.

Inoltre, qualora per la mancanza di uno dei requisiti richiesti venga rigettata la domanda di dilazione prima dell’emissione del piano di ammortamento, il contribuente potrà presentare una nuova domanda di dilazione. Tale circostanza non sarà possibile, invece, nell’eventualità che il contribuente, dopo aver chiesto e ottenuto la dilazione, non sottoscriva il piano di rateazione: in tal caso il debito residuo sarà affidato ad un agente della riscossione il quale però potrà concedere la rateazione del debito, stante l’apposita richiesta.

Le domande di dilazione e riduzione delle sanzioni per le aziende che operano con il sistema Uniemens, le richieste di provvedimenti sulle cartelle di pagamento e avvisi di addebito per la generalità dei contribuenti tenuti all’assolvimento degli obblighi contributivi verso l’INPS, nonché le comunicazioni delle cessioni dei crediti degli enti morali, dal 21 marzo 2012, vanno inviate telematicamente all’INPS.

Lo ricorda l’Istituto previdenziale con la Circolare n. 48 del 27 marzo 2012, nella quale precisa, inoltre, che le suddette domande vanno inoltrate dalle aziende, dai consulenti o dai professionisti accedendo mediante PIN al sito internet dell’Istituto nella sezione “Servizi on-line”.

L’INPS, con il Messaggio n. 4368 del 12 marzo 2012, informa di aver risolto alcune problematiche tecniche collegate all’avvio del prelievo dei dati contributivi dal flusso Uniemens per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

L’Istituto precisa che è stata resa disponibile la procedura che consente il calcolo automatico dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, permettendo così di non presentare più il modelloDL86/88.

Da ieri è disponibile sul sito www.inps.it la nuova versione del documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce contributive/retributive mensili (UNIEMENS).

Preme evidenziare che la versione 1.2.5 del documento tecnico introduce:

  • i codici “tipo contribuzione” per gli apprendisti assunti dal 1° gennaio 2012 in relazione ai quali il datore di lavoro beneficia dello sgravio totale dei contributi per i primi 3 anni di contratto;
  • le nuove aliquote contributive, in vigore nel 2012, per i collaboratori.

L’INPS, con il Messaggio n. 966 del 17 gennaio 2012, comunica che dal 19 gennaio 2012 sarà rilasciata una nuova versione della procedura DSWEB di liquidazione dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, che consentirà di calcolare l’importo dell’indennità stessa mediante i dati prelevati dal flusso UniEmens.

Questo, precisa l’Istituto, permetterà il superamento definitivo della richiesta all’assicurato del modello DL 86/88 bis, qualora l’azienda abbia provveduto a compilare correttamente la sezione delle giornate di effettivo lavoro nell’UniEmens.

L’INPS, nel Messaggio n. 742 del 13 gennaio 2012, fornisce chiarimenti sulla causale MOBI, istituita con la Versione 1.2.4. del Documento Tecnico UniEmens in sostituzione dei codici L400 e L401, e da utilizzare per esporre l’incentivo per l’assunzione o trasformazione a tempo pieno e indeterminato dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità, come previsto dall’art. 8, comma 4, Legge n. 223/1991.

Nel dettaglio, l’INPS chiarisce che la causale MOBI andrà valorizzata nell’elemento <TipoIncentivo> di <Incentivo> nella sezione individuale dell’UniEmens e che la procedura di elaborazione del DM virtuale indicherà, nel quadro BC, il codice statistico MOBI con il numero di lavoratori interessati, e nel quadro D i codici “L400” e “L401”, per indicare rispettivamente il totale del beneficio corrente e arretrato.

L’INPS, nella Circolare n. 154 del 14 dicembre 2011, fornisce le istruzioni operative per il recupero dell’agevolazione contributiva confermata, per il settore edile, nella misura dell’11,50 per cento per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, dal DM Lavoro/Economia 13 settembre 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011).

I datori di lavoro che non hanno operato la riduzione contributiva durante il 2011 dovranno per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a “gennaio 2011”, esporre nel flusso Uniemens, il codice “L207” in corrispondenza dell’elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

L’INPS, con il Messaggio n. 21947 del 22 novembre 2011, ha reso noto di aver rilasciato una nuova applicazione in Internet (in “Servizi per le aziende e i consulenti” / “Uniemens” / “Variazione Uniemens”) al fine di consentire la variazione di denunce Uniemens precedentemente inviate.

Nel dettaglio, con la nuova funzionalità sarà possibile effettuare:

  • variazioni dati senza valenza contributiva;
  • variazioni dati per correggere DM10 Virtuali squadrati (provvisori o anomali);
  • variazioni dati per regolarizzazione.

L’Istituto precisa che, per il momento, è possibile variare solamente le denunce di competenza dicembre 2010 e precedenti (a breve sarà rilasciato l’aggiornamento anche per le denunce di competenza 2011), e la variazione porterà automaticamente alla generazione di un DM10Vig di regolarizzazione.

L’INPS, nella Circolare n. 144 dell’8 novembre 2011, comunica che, per l’anno 2011, il contributo addizionale al Fondo di solidarietà delle imprese del Credito, è dovuto nella misura dell’1%. Tale contributo finanzia le prestazioni (anticipate dal datore di lavoro) erogate dal predetto Fondo in favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensioni temporanee dell’attività lavorativa, per il tramitedell’INPS.

Per quanto attiene alle modalità di compilazione del flusso UNIEMENS in caso di erogazione dell’assegno ordinario per il sostegno al reddito, l’Istituto chiarisce:

Il datore di lavoro avrà cura di compilare gli elementi <Settimana>, <Giorno> e <DifferenzeAccredito>, inserendo nei campi <CodiceEvento>  e <CodiceEventoGiorn> dei tre elementi citati il codice di nuova istituzione “ASO”. All’interno dell’elemento  <EventoGiorn>, si avrà cura di inserire nell’elemento <NumOreEvento> il numero di ore di riduzione di orario (7,5 in caso di giornata interamente non lavorata). Nell’elemento <Giorno> andrà altresì indicato nell’apposito elemento <NumApprovazioneASOCred>, l’identificativo dell’approvazione che sarà comunicato a cura della competente struttura territoriale.”

L’INPS, con il Messaggio n. 20474 del 28 ottobre 2011, rende noto che, nonostante la scadenza del periodo transitorio (31 ottobre 2011) relativo all’entrata a regime del nuovo sistema di deleghe previsto dalla Circolare n. 28 dell’8 febbraio 2011, l’Istituto continuerà ad accettare i flussi UNIEMENS fino al mese di dicembre 2011 anche da parte degli intermediari che operano “con le vecchie modalità”.

L’INPS ribadisce tuttavia che dal 1° novembre 2011 ai soggetti che non risultano delegati non è consentito l’accesso ai nuovi servizi per le aziende, compresa la possibilità di effettuare istanza telematica per la fruizione di alcuni benefici legati all’assunzione di particolari tipologie di lavoratori.

L’INPS, con la Circolare n. 140 del 28 ottobre 2011, facendo seguito alla Circolare n. 110/2011, ricorda che le domande di incentivo per l’assunzione di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o iscritti nelle liste di mobilità, ex Legge n. 407/1990 e Legge n. 223/1991, dal 1° novembre 2011 dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica.

In particolare, chiarisce l’Istituto, prima dell’invio dell’Uniemens relativo al lavoratore, il datore dovrà trasmettere la dichiarazione di responsabilità accessibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende, nella nuova funzione “Invio istanze on-line”, allegando copia in formato elettronico del certificato attestante la disoccupazione o l’iscrizione alle liste di mobilità (o il relativo modulo di autocertificazione – SC66/SC67), e una copia di un documento d’identità del lavoratore. L’esito della richiesta sarà reso disponibile nella sezione “Istanze on-line” del Cassetto previdenziale azienda.

L’INPS, con Messaggio n. 20065 del 21 ottobre 2011, interviene per fornire istruzioni operative per il recupero tramite UNIEMENS dell’incentivo previsto dal Decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010 consistente nell’erogazione di un contributo una tantum di 5.000,00 euro all’impresa che assume a tempo indeterminato, i cosiddetti “giovani genitori”, cioè soggetti di età non superiore ai 35 anni (inferiore a 36), che sono genitori di figli minori, legittimi, naturali o adottivi, ovvero affidatari di minori, che sono titolari di un rapporto di lavoro precario (contratto a tempo determinato, somministrazione, intermittente, job sharing, inserimento, co.co.co., co.co.pro., lavoro accessorio).

L’INPS, con la Circolare n. 123 del 28 settembre 2011, interviene per fornire istruzioni operative in seguito all’istituzione presso l’INPS del «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici».

Il Fondo, allo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nei confronti dei lavoratori interessati da processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, eroga prestazioni ordinarie e straordinarie finanziate da un contributo ordinario e da un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni straordinarie.

In particolare l’INPS, con la Circolare n. 123/2011, rende note le modalità di compilazione del flusso UNIEMENS per il versamento del contributo ordinario e si riserva di fornire ulteriori istruzioni per il versamento del contributo addizionale e per quello straordinario.

L’INPS, con il Messaggio n. 16744 del 25 agosto 2011, rende noto che “è in fase di rilascio la procedura di gestione delle variazioni contributive comunicate con il flusso Uniemens”.

In particolare l’Istituto previdenziale illustra il nuovo sistema e precisa che quest’ultimo trova possibile applicazione dalle denunce con competenza non precedente a gennaio 2010 (mese di introduzione del flusso Uniemens).

In data 25 luglio 2011, l’INPS ha messo a disposizione sul proprio sito internet, nell’apposita sezione dedicata all’Uniemens, la versione 1.2.3 del documento tecnico.

La nuova versione introduce nuovi elementi e causali nella <Denunciaindividuale>, in particolare si segnala l’inserimento della nuova causale ROL in <CausaleVarRetr> di <VarRetributive> di <DatiRetributivi> che deve essere utilizzata per indicare l’avvenuta fruizione dei permessi per riduzione di orario di lavoro e/o ex festività, precedentemente assoggettati a contribuzione previdenziale.

L’INPS, con il Messaggio n. 14561 del 13 luglio 2011, in riferimento alle nuove modalità di compilazione del flusso UniEmens per i lavoratori che usufruiscono di una sospensione o una riduzione dell’attività lavorativa per periodi di integrazione salariale, comunica che il periodo transitorio previsto dalla Circolare n. 13/2011 dell’Istituto stesso è prorogato fino a tutto dicembre 2011.

L’INPS, alla luce della proroga, precisa che le aziende potranno continuare ad effettuare le comunicazioni con le modalità previgenti fino a tutto dicembre 2011.

L’INPS, in seguito all’intervento del Ministero del lavoro (interpello n. 16/2011), con la Circolare n. 92 dell’8 luglio 2011, fornisce indicazioni per la gestione contributiva relativa al mancato godimento o pagamento, alle scadenze indicate nella contrattazione nazionale, aziendale o individuale, dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex festività.

L’Istituto precisa che l’assoggettamento a contribuzione delle indennità sostitutive per ROL ed ex festività non godute, ai sensi della Delibera del CdA INPS n. 5/1993, può essere assolto nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.

In particolare, ai fini del versamento dei contributi, l’importo corrispondente al compenso per ROL e/o ex festività non godute dovrà essere sommato, nell’elemento <Imponibile> del flusso UNIEMENS, alla retribuzione del mese successivo a quello di scadenza indicata nella contrattazione nazionale, aziendale o individuale. L’eventuale recupero della contribuzione avverrà in occasione della fruizione dei permessi utilizzando la variabile retributiva con causale FERIE.

L’INPS, con Messaggio n. 14285 dell’8 luglio 2011, comunica la sospensione, per il periodo di paga da giugno 2011 a dicembre 2011, del contributo ordinario di finanziamento al Fondo di solidarietà istituito per agevolare l'esodo di lavoratori dipendenti da imprese di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa.

Pertanto, nel predetto periodo, la procedura di gestione del flusso UNIEMENS non richiederà alle aziende iscritte al Fondo, il contributo di finanziamento al Fondo, anche in presenza del codice di autorizzazione “2L”.

È stata pubblicata sul sito dell’INPS (www.inps.it) la versione 1.2.2 del 14 aprile 2011 del documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive mensili (UniEMens).

In particolare, la versione 1.2.2 introduce il nuovo elemento <UnitaOperativa> di <DenunciaIndividuale> nel quale deve essere indicato il numero progressivo identificativo rilasciato dall'INPS a seguito di comunicazione di nuova unità operativa, intesa esclusivamente come il luogo ove viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti.

Tale elemento è obbligatorio a decorrere dalle denunce di competenza di aprile 2011.

Con la versione 1.2.2 vengono inoltre inseriti:

  • per quanto riguarda <DenunciaIndividuale>: nuove causali 1E e 2E in <TipoCessazione> di <Cessazione>; nuovi valori EF, EN, ME in <TipoLavoratore> di <DatiRetributivi>, entrambi relativi a dipendenti delle Ferrovie dello Stato;
  • per quanto riguarda <DenunciaAziendale> il nuovo valore FGRI di <FondoInterprof> per evidenziare l’adesione al nuovo fondo per la formazione continua, denominato “FOND.AGRI”, rivolto ai lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e agroindustriale.; variato il periodo di validità dei codici L944, L945, L946, L947 di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito>.

L’INPS, nel Messaggio n. 8361 del 7 aprile 2011, comunica l’istituzione di un nuovo Fondo interprofessionale per la formazione continua di cui all’articolo 118 della Legge n. 388/2000, denominato “FOND.AGRI” e l’istituzione del relativo codice di adesione “FGRI” da indicare in Uniemens.

Il Fondo è stato costituito a seguito di accordo interconfederale sottoscritto tra l’organizzazione datoriale F.AGRI (Filiera Agricola Italiana) e quella sindacale CONF.S.A.L. (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori) per la formazione continua nel settore agricolo, agroalimentare e agroindustriale, la cui operatività è stata autorizzata con Decreto Ministeriale n. 94/V/11 del 16 marzo 2011 (in corso di pubblicazione sulla G.U.).

L’INPS, con il Messaggio n. 7517 del 29 marzo 2011, rende noto che con delibera del Comitato amministratore n. 52 dell’11 marzo 2011 è stata disposta la sospensione, per il periodo da marzo 2011 a dicembre 2011 del contributo pari allo 0,50% di finanziamento al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale per il personale del credito cooperativo.

In particolare, le aziende iscritte al Fondo, per il periodo da marzo 2011 a dicembre 2011, non verseranno il contributo e la procedura di gestione dei flussi UNIEMENS non richiederà il contributo anche in presenza del CA “3F”.

L’INPS, con il Messaggio n. 7356del 24 marzo 2011, ha fornito chiarimenti in merito al Messaggio n. 78 del 3 gennaio 2011, il quale disponeva che “… a far data dalla dichiarazione di competenza di gennaio 2011, il flusso delle denunce retributive mensili (Uniemens) sarà implementato con il dato relativo alle giornate effettivamente lavorate per ogni singola settimana”.

L’Istituto precisa che tale nuovo assetto ha lo scopo, per le prestazioni di disoccupazione con requisiti ridotti in competenza 2011, di semplificare le operazioni di liquidazione mediante il prelievo automatizzato dei dati dagli archivi in possesso dell’INPS; in tal modo si evita l’aggravio, per le aziende e i lavoratori, di presentare il modello D.L. 86/88 bis con i dati relativi al rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda la gestione delle domande di disoccupazione con requisiti ridotti in competenza 2010, che vanno presentate entro e non oltre il 31 marzo 2011, saranno utilizzate le procedure di liquidazione attualmente in uso, con la possibile adozione delle modalità previste in via sperimentale con il Messaggio n. 6027/2011.

L’INPS, con il Messaggio n. 3981 del 16 febbraio 2011 ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della tutela assistenziale riguardante l’assicurazione contro la disoccupazione ai soci lavoratori di cooperativa.

L’Istituto precisa che:

  • nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato si inquadra anche il lavoro intermittente, che può essere utilizzato per regolare il rapporto di lavoro tra la società cooperativa ed il socio lavoratore,
  • i lavoratori soci delle cooperative in esame, anche se operanti in base ad un contratto di lavoro intermittente, sono esclusi dal campo di applicazione dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Ai fini della compilazione dell’UniEmens, i lavoratori soci intermittenti dovranno essere indicati con i consueti codici previsti per le diverse qualifiche (operaio, impiegato, ecc.) e i nuovi codici tipo contribuzione “G1” e “H1”.

Con la Circolare n. 13 del 28 gennaio 2011, l’INPS, all’indomani del rilascio della versione 1.2 dell’UniEmens, fornisce chiarimenti in relazione ai contenuti e alle modalità di compilazione del nuovo flusso.

In particolare l’Istituto dà indicazioni circa:

  • la nuova gestione e comunicazione dei dati relativi ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che possono dar luogo ad integrazione salariale;
  • le nuove modalità di esposizione delle giornate di lavoro prestate ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

È stata pubblicata sul sito dell’INPS (www.inps.it) la versione 1.2del25 gennaio 2011 del documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive mensili (UniEMens).

In particolare, la versione 1.2 introduce:

  • un nuovo elemento <Giorno> di <DatiRetributivi> nel quale per ogni giorno del mese di riferimento della denuncia dovrà essere indicato se in quel giorno è stata svolta attività lavorativa o meno. Pertanto all’indicazione delle settimane si affianca un calendario giornaliero;
  • una nuova gestione degli eventi di cassa integrazione;
  • novità per quanto riguarda le denunce di variazione inviate nello stesso mese di trasmissione delle denunce originali;
  • nuova gestione delle denunce di variazione che presuppongono una regolarizzazione.

L’INPS, con il Messaggio n. 1484 del 21 gennaio 2011, ha fornito ulteriori chiarimenti sul nuovo sistema di riscossione dei crediti dell’Istituto che, a partire dal 1° gennaio 2011, avviene attraverso l’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Il versamento delle rate accordate nel piano di ammortamento per l’estinzione del debito deve avvenire mediante il modello F24.

A tale proposito l’Istituto ha comunicato i codici delle causali che devono essere utilizzati dai contribuenti:

  • datori di lavoro tenuti alla denuncia UniEMens: RC01 - crediti non ceduti; DMDD crediti ceduti;
  • lavoratori autonomi artigiani: AD – crediti ceduti e non ceduti;
  • lavoratori autonomi commercianti: CD – crediti ceduti e non ceduti;
  • datori di lavoro agricoli e PC/CF: DLAS – crediti ceduti e non ceduti;
  • lavoratori autonomi agricoli: DLAA – crediti ceduti e non ceduti;
  • committenti ed altri iscritti alla gestione separata: COC – crediti non ceduti;
  • liberi professionisti iscritti alla gestione separata: POC – crediti non ceduti.

Inoltre, con l’introduzione del nuovo sistema di riscossione dei crediti è stata cambiata la richiesta di rateazione e l’atto di sottoscrizione del piano di ammortamento e di dichiarazione del contribuente (allegato n. 1 al Messaggio INPS).

È stata pubblicata sul sito dell’INPS la versione 1.1.6 del 14 gennaio 2011 del documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili UniEMens.

La nuova versione del documento tecnico tiene conto delle ultime indicazioni fornite dall’Istituto in merito all’introduzione di nuovi codici.

In particolare, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti

  • nell’elemento <DenunciaIndividuale> vengono introdotti nuovi codici (EBPA, EBAR, EBCE, EBCM, EBTU, ONBS, PORT, TCEB, TUEB) per la gestione dei versamenti agli enti bilaterali tramite F24 e viene inserita nuova causale E403 per la gestione degli eventi di cassa integrazione;
  • nell’elemento <DenunciaAziendale> vengono introdotti nuovi codici quali FOIC per la gestione delle adesioni ai fondi interprofessionali, W230 per la gestione dei contributi di assistenza contrattuale; le nuove causali N959 e N960 rispettivamente per la gestione delle sospensioni contributive per eventi alluvionali avvenuti in provincia di Genova e Savona e nel Veneto.

Per quanto riguarda i lavoratori parasubordinati vengono introdotti i nuovi valori 13 e 14 da inserire nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore> per la gestione rispettivamente delle sospensioni contributive per eventi alluvionali avvenuti in provincia di Genova e Savona e nel Veneto.

L’INPS, con il Messaggio n. 32269 del 21 dicembre 2010, rende noto che sono stati messi a disposizione delle Sedi i programmi per l’elaborazione delle denunce contributive di ottobre e novembre 2010.

Tali programmi sono stati implementati con tutti i nuovi codici causale introdotti dalle ultime circolari dell’Istituto (ad esempio: L125, W516, N959, N960..).

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