L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi, 13 aprile 2012, sul proprio sito internet, www.agenziaentrate.gov.it, l’aggiornamento dei seguenti modelli di dichiarazione e delle relative istruzioni:
- UNICO PF;
- UNICO PF Mini;
da compilare ed inviare in riferimento ai redditi conseguiti nel 2011.
Tali aggiornamenti saranno inclusi in un successivo Provvedimento.
Con quattro Provvedimenti di data 31 gennaio 2012, pubblicati solo ieri sul sito, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili i modelli definitivi di UNICO 2012 PF, SP, SC e CNM 2012 relativi al periodo d’imposta 2011.
I modelli non presentano modifiche significative rispetto a quanto previsto dalle bozze pubblicate nel mese scorso (si vedano SeacInfo 26 gennaio 2012 e 13 gennaio 2012).
Con Provvedimento 31 gennaio 2012, pubblicato sul sito internet (www.agenziaentrate.gov.it) il 1° febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione definitiva del Mod. UNICO ENC 2012, relativo alla dichiarazione dei redditi 2011 degli enti non commerciali ed equiparati.
Il Modello conferma le modifiche già presenti nella bozza; in particolare, si segnala:
- l’inserimento di due nuovi prospetti (sezione XVI e XX) nel quadro RQ, dedicati all’imposta sostitutiva del 5% per partecipazioni a fondi comuni di investimento superiori al 5% e alla maggiorazione IRES di 10,5 punti percentuali per soggetti non operativi;
- l’inserimento del rigo RS65A nel quadro RS, relativo alla detrazione del 55% per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore (dal 1° gennaio 2012);
- l’introduzione, nel frontespizio, della casella “Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, D.P.R. n. 322/98)”, da utilizzare per trasformare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza di imposta in richiesta di utilizzo in compensazione.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, sono state pubblicate (ad eccezione del fascicolo III) le bozze del Mod. UNICO persone fisiche 2012, relativo al periodo di imposta 2011.
Tra le novità previste dal Mod. UNICO PF si segnalano:
- la ristrutturazione del quadro RB, con l’inserimento di alcuni campi per indicare i dati relativi alla cedolare secca;
- l’indicazione nei quadri RP e AC dei dati catastali identificativi dell’immobile o del condominio, in caso di interventi sul recupero del patrimonio edilizio (iniziati nel 2011) per i quali si richiede la detrazione del 36%;
- l’inserimento, nel quadro RM, delle sezioni XV e XVI, relative a fondi comuni di investimento immobiliare e imposte su immobili e attività finanziarie all’estero;
- l’introduzione del nuovo quadro CS, che dovrà essere utilizzato per la determinazione del contributo di solidarietà.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, sono state pubblicate le bozze dei Modd. UNICO 2012 SC, SP, ENC e CNM 2012 relative al periodo d’imposta 2011.
Tra le novità previste nei Modd. UNICO si segnalano:
- l’aggiunta nel frontespizio dei modelli di una casella “Dichiarazione integrativa” per permettere alla società di variare la scelta di utilizzo dell’eccedenza d’imposta risultante dalla dichiarazione;
- la previsione nel quadro RF dei Modd. UNICO SP e SC di un apposito codice per indicare l’eventuale variazione in aumento relativa ai beni dell’impresa, concessi in godimento ai soci;
- l’introduzione nel quadro RS, Modd. UNICO SP e SC di un prospetto per il calcolo dell’ammontare escluso nella determinazione del reddito d’impresa, commisurato al nuovo capitale immesso sotto forma di conferimenti in denaro da parte dei soci o di destinazione di utili a riserva (cd. agevolazione ACE);
- l’inserimento di una apposita Sezione nel quadro RQ dei Modd. UNICO SC e ENC per la maggiorazione dell’IRES di 10,5 punti percentuali per i soggetti non operativi;
- l’aggiunta di un nuovo prospetto nel quadro RQ dei modd. UNICO SP e UNICO SC per il riallineamento dei valori fiscali e civili relativi all’avviamento e ad altre attività immateriali, emergenti in operazioni straordinarie anche nelle ipotesi di maggiori valori attribuiti alle partecipazioni di controllo;
- l’introduzione nel quadro RS, Modello UNICO SP di una nuova casella che dovrà essere barrata dai soggetti che intendono avvalersi per il 2013 del regime premiale introdotto dal Decreto Legge n. 201/2011.
Si ricorda infine che, con modifiche nei quadri RN e RS dei Mod. UNICO SC e nei quadri NF,CN e CS, CNM sono state recepite le novità in materia di perdite fiscali.
L’art. 17, D.L. n. 201/2011, c.d. “Decreto salva-Italia”, prevede, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento speciale radiotelevisivo, l’obbligo, per imprese e società, di indicare nel modello UNICO:
- il numero di abbonamento;
- la categoria di appartenenza, ai fini dell’applicazione della tariffa dell’abbonamento;
- altri elementi eventualmente individuati dal Provvedimento di approvazione del modello UNICO.
Il Ministero del Lavoro, facendo seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 276/2011 del DM 20 settembre 2011, recante “Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti“ (cd. “lavori usuranti”), ha emanato la Nota prot. 39/0004724/06 del 28 novembre 2011, con la quale fornisce le istruzioni operative per i datori di lavoro che impiegano lavoratori che svolgono dette attività.
In particolare, il Ministero esemplifica le modalità di compilazione del nuovo “modello unico” per l’effettuazione delle comunicazioni obbligatorie in capo al datore di lavoro, nonché specifica che le comunicazioni che il datore di lavoro deve effettuare ai fini della rilevazione devono essere effettuate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Con Risoluzione 22 settembre 2011, n. 94, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che il credito di imposta derivante dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate stanziate in bilancio, di cui all’art. 2, comma 55, D.L. n. 225/2010, può essere utilizzato a decorrere dalla data di approvazione di bilancio, se avvenuta dopo l’entrata in vigore di detto Decreto.
La disciplina in commento è applicabile da tutti i soggetti Ires la cui forma giuridica preveda l’approvazione del bilancio da parte dei soci, e comporta che, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la stessa ha efficacia, non siano più ammesse variazioni in diminuzione corrispondenti all’ammontare di imposte anticipate trasformate.
Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel Mod. F24 attraverso il codice tributo “6834” e dovrà successivamente essere indicato nel quadro RU, Mod. Unico SC, nella Sezione XIX, con codice credito 80.
Con Risoluzione 12 agosto 2011, n. 85, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alla compilazione del modello UNICO PF 2011, correttivo nei termini o integrativo di un precedente Mod. 730/2011contenente la richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 – 2009.
Si ricorda, infatti, che i dipendenti che nel 2008 e 2009 hanno percepito compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario collegati ad incrementi della produttività, possono richiedere le maggiori imposte pagate, nel caso in cui tali compensi siano stati assoggettati a tassazione ordinaria, in luogo di quella sostitutiva (10%).
Con Risoluzione 29 luglio 2011, n. 79, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti non più tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP, possono recuperare e compensare i crediti maturati nel periodo d’imposta precedente nel Modello UNICO, riportandoli nella sezione II del quadro RX, con il codice tributo “3800”.
Con Messaggio 10 giugno 2011, n. 12698, l’INPS ha chiarito che basta la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’amministratore di società per presumere lo svolgimento dell’attività lavorativa e procedere, quindi, all’iscrizione automatica all’IVS.
Nel Messaggio vengono, inoltre, indicate le modalità per richiedere l’annullamento all’iscrizione d’ufficio prevista nell’ambito dell’operazione PoseidOne:
- svolgimento di altra attività lavorativa: la richiesta è accolta solo se l’attività prestata è a tempo pieno;
- errata compilazione della casella relativa all’occupazione prevalente nella dichiarazione dei redditi: l’annullamento è ammissibile solo se la dichiarazione viene rettificata;
- inattività della società: si deve verificare, in particolare, l’indicazione del reddito nei quadri RF o RG del Mod. UNICO SP, le dichiarazioni IVA.
Con Circolare 14 giugno 2011, n. 15, Assonime ha chiarito che il termine ultimo per trasformare i crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi in crediti compensabili è il 28 gennaio 2012, ossia 120 giorni dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (nella generalità dei casi il 30 settembre).
Questa è solo una delle precisazioni che sono state fornite da Assonime nella Circolare avente ad oggetto “Imposte sui redditi e IRAP – Modelli di dichiarazione UNICO 2011- SC e IRAP 2011”.
Nell’ambito del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, c.d. “Decreto Sviluppo” sono state previste alcune semplificazioni negli adempimenti previsti ai fini della fruizione della detrazione IRPEF del 36%. In particolare si tratta dell’abrogazione dell’obbligo:
-
di invio della comunicazione di inizio lavori.
Per effetto della modifica dell’art. 1, comma 1, lett. a), DM n. 41/98 è soppresso l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara.
Tale obbligo è comunque sostituito:- dall’indicazione nel Mod. UNICO:
- dei dati catastali identificativi dell’immobile;
- degli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, se i lavori sono effettuati dal detentore;
- degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- dalla conservazione ed esibizione, a richiesta dell’Ufficio, dei documenti individuati da un apposito Provvedimento;
- dall’indicazione nel Mod. UNICO:
-
dell’indicazione in fattura del costo della manodopera.
Il Decreto in esame, abrogando l’art. 1, comma 19, Legge n. 244/2007 ha eliminato l’obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura, precedentemente previsto a pena di decadenza dall’agevolazione.
È disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate il software “Parametri 2011”, che consente di determinare i ricavi o compensi realizzabili da parte di imprenditori, od esercenti arti e professioni, per le cui attività:
- non risultano approvati gli studi di settore;
- oppure, anche se approvati, presentano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri.
Il metodo di elaborazione statistico-matematica si fonda sulle variabili contabili specifiche dell’attività svolta dal contribuente, che individuano i “parametri di riferimento” da impiegare per il calcolo dei maggiori ricavi o compensi.
La trasmissione dei parametri in allegato ad UNICO sarà possibile solo dopo la pubblicazione delle relative procedure di controllo.
Ieri 26 aprile 2011 sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze relative alle istruzioni della parte generale degli Studi di Settore 2011. È a questo punto disponibile in rete tutta la modulistica in bozza relativa agli Studi da allegare a UNICO 2011 (modelli e istruzioni), mentre è ancora in attesa di pubblicazione la relativa implementazione del software Ge.ri.co.
Le istruzioni comprendono l’elenco completo degli studi in vigore per l’anno d’imposta 2010, per ciascuno dei quali è indicata l’eventuale evoluzione dello strumento effettuata su base triennale, con l’elencazione delle attività economiche di riferimento, secondo la classificazione Ateco 2007.
Con due distinti Provvedimenti 22 aprile 2011, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modifiche ai modelli, alle istruzioni e alle specifiche tecniche dei modelli per la dichiarazione dei redditi per il 2010 al fine di correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla loro pubblicazione.
Gli aggiornamenti riguardano i modelli:
- UNICO (UNICO-PF, UNICO-SP, UNICO-ENC, UNICO-SC);
- 770 (Ordinario e Semplificato);
- CNM;
- IRAP.
Con Risoluzione 18 aprile 2011, n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i bonifici effettuati a favore di fondi immobiliari per la cessione di box o posti auto pertinenziali non sono soggetti a ritenuta del 10% ex art. 25, D.L. n. 78/2010, anche se destinati ad usufruire della detrazione del 36%.
Poiché infatti i fondi immobiliari nella maggior parte dei casi non sono soggetti né ad IRES né ad IRAP, la ritenuta inciderebbe eccessivamente su tali soggetti. Pertanto, le Entrate hanno indicato che per evitare l’applicazione della ritenuta è opportuno:
- indicare in causale che il destinatario è un fondo immobiliare;
- non riportare il riferimento alle disposizioni agevolative;
- non utilizzare il modulo eventualmente predisposto dalla banca o dall’ufficio postale.
Nel caso in cui sia stata erroneamente effettuata la ritenuta, è possibile recuperarla tramite istanza di rimborso, oppure compilando i quadri RQ, sezioni XVI o XVII e il quadro RX di UNICO.
Con Sentenza n. 7/28/11, la Commissione Tributaria Regionale Lombardia ha stabilito che non è sanzionabile l’invio del Mod. UNICO oltre il termine previsto, nel caso in cui sia scaduta la password necessaria all’accesso al servizio.
Secondo i Giudici, infatti, l’invio tardivo in questo frangente rappresenta un errore non punibile ai sensi dell’art. 6, D.Lgs. n. 472/1997.
Inoltre, nella vicenda in oggetto, la Commissione ha contestato il fatto che relativamente al controllo automatizzato della dichiarazione, gli Uffici abbiano notificato direttamente una cartella di pagamento senza prima inviare l’avviso bonario, come è obbligatoriamente previsto dallo Statuto del Contribuente.
L’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento 7 aprile 2011, ha chiarito le modalità di applicazione del regime della cedolare secca sulle unità immobiliari locate ad uso abitativo.
In particolare si prevede:
- durata e modalità di esercizio dell’opzione: il locatore può esercitare l’opzione per tutta la durata del contratto, con la possibilità di revocarla ogni anno;
- contratti misti e opzione parziale: in caso di più unità immobiliari, si può esercitare l’opzione anche solo per una di esse;
- contitolarità della proprietà o dei diritti reali: ogni comproprietario può esercitare distintamente l’opzione;
- anno 2011: già da quest’anno si può scegliere tale regime per i contratti di locazione:
- registrati o rinnovati dopo il 7 aprile (data di entrata in vigore del nuovo regime);
- in corso o registrati prima del 7 aprile.
Se nel periodo tra il 1° gennaio e il 7 aprile il contratto sia già stato registrato o sia già stata pagata l’imposta di registro, l’opzione sarà esercitata in sede di dichiarazione dei redditi del prossimo anno (Mod. UNICO o 730/2012); non si fa luogo al rimborso delle imposte di registro e di bollo e va versato l’acconto 2011 della cedolare secca.
Con Risoluzione 4 aprile 2011, n. 38, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva (20%) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila:
- Codice tributo 1828 per il versamento in autotassazione da parte dei contribuenti che utilizzano il modello Unico 2011;
- Codice tributo 1616 ad uso dei sostituti d’imposta (contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale).
Entrambi i codici sono utilizzabili per il versamento a saldo dell’imposta sostitutiva nella misura del 20% e dovranno essere esposti nella sezione “Erario” del modello di pagamento F24.
In occasione dell’incontro svoltosi in data 30 marzo 2011 nella sede dell’Assolombarda a Milano, l’Agenzia delle Entrate, nella persona del direttore centrale normativa e contenzioso, ha sancito l’obbligatorietà dell’interpello per le Cfc da proporre entro il prossimo 1° giugno (120 giorni antecedenti la presentazione del Mod. UNICO). In caso di omissione di detto interpello, verranno applicate le sanzioni, previste dall’art. 11, D.Lgs. 471/97, ma potranno essere fatte valere esimienti in sede di controllo.
È inoltre stato annunciato l’arrivo di una nuova Circolare in materia di tassazione delle controllate estere, che prenderà in esame casistiche concrete, in ossequio dei principi riguardanti il nuovo sistema introdotto dal D.L. n. 78/2009, illustrati nella precedente Circolare n. 51/2010.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet degli aggiornamenti riguardo alle istruzioni per la compilazione dei seguenti modelli:
- Fascicolo 1 e 2 del Modello UNICO Persone Fisiche 2011;
- Modello UNICO MINI 2011.
Tali aggiornamenti si sono resi necessari per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione e saranno inclusi in un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Con Circolare 14 marzo 2011, n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, come ogni anno, le istruzioni per il corretto espletamento delle operazioni di assistenza fiscale che devono porre in essere sostituti d’imposta, Caf e professionisti abilitati per la compilazione del Mod. 730/2011.
Tra le novità, si segnalano le indicazioni per quantificare il rimborso relativo alle somme erogate negli anni 2008-2009 a titolo di incremento della produttività e assoggettate, erroneamente, a tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva. Nella Circolare si precisa che il contribuente può chiedere il rimborso con Mod. 730/2011 solo se è in possesso del CUD, in caso contrario si deve far ricorso al Mod. UNICO.
Con Comunicato Stampa 3 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che l’elenco dei codici catastali dei comuni con le relative aliquote dell’addizionale all’IRPEF saranno disponibili esclusivamente su Internet.
Da quest’anno infatti la tabella non è più compresa in calce alle istruzioni del Mod. UNICO PF ma è consultabile su www.agenzia entrate.gov.it, costantemente aggiornata, e riporterà per ogni Comune:
- l’aliquota dell’addizionale comunale per il saldo 2010 e per l’acconto 2011;
- l’eventuale soglia di esenzione deliberata.
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 febbraio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2011, n. 32, si consente agli iscritti alla Cassa di previdenza dei geometri di determinare l’ammontare dei contributi dovuti nella dichiarazione dei redditi. Nel Mod. UNICO PF 2011, al quadro RR, è stata, infatti, inserita un’apposita sezione, la terza, in cui gli iscritti alla Cipag devono segnare quanto versato alla Cassa come contributo soggettivo e integrativo al fine di calcolare quanto effettivamente dovuto.
Nel decreto in questione si estende anche ai geometri l’applicazione del D.Lgs. n. 241/1997, legittimando, così, l’utilizzo del Mod. F24 per i versamenti unitari e la compensazione.
La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con Parere n. 4/2011, fornisce chiarimenti sulla tassazione delle plusvalenze da cessione di aziende per il collaboratore familiare. Riguardo, quindi, alla somma incassata per la vendita dell’impresa, ci sono due criteri di tassazione:
- tassazione ordinaria sul complesso dei redditi dichiarati nell’anno: se il titolare d’impresa imputa al collaboratore una quota di plusvalenza, essa andrà dichiarata poi nel Mod. UNICO di quest’ultimo, a prescindere dall’effettivo incasso, poiché nel campo del reddito di impresa la tassazione per trasparenza avviene in base al criterio di competenza; il titolare non potrà assoggettare a tassazione separata la propria plusvalenza, poiché riferita al reddito d’impresa;
- tassazione separata (praticabile se l’azienda è posseduta da più di cinque anni): se, invece, il titolare non si avvale della possibilità di imputazione per trasparenza della quota di plusvalenza al collaboratore, questa concorrerà per l’intero importo a formare per competenza il suo reddito; il titolare potrà quindi tassare separatamente, la plusvalenza, non facendola confluire nel reddito d’impresa.
Con Provvedimento dirigenziale 31 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera all’ultimo dei modelli dichiarativi, Modello UNICO PF 2011, con le relative istruzioni, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Le vere novità si trovano nel:
- quadro QR: il nuovo quadro deve essere utilizzato per chiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate sulle somme erogate negli anni 2008 e 2009 come compensi per l’incremento della produttività, che, tassate ordinariamente in tali anni, possono invece beneficiare dell’imposta sostitutiva (10%);
- quadro RR: in tale quadro è stata prevista una nuova sezione per la determinazione dei contributi previdenziali che i geometri liberi professionisti devono versare alla propria Cassa.
Tra le altre novità che caratterizzano il Mod. UNICO PF 2011, per il periodo d’imposta 2010, si segnala in particolare:
- la colonna nel quadro RB per la scelta della cedolare secca del 20% sui redditi da affitti di immobili ubicati nella provincia dell’Aquila;
- il rigo per richiedere le agevolazioni per la realizzazione dei campionari in ambito comunitario (cosiddetta “Tremonti tessile”) e per l’indicazione del possesso della documentazione necessaria al regime di disapplicazione delle sanzioni legate al “transfer pricing” (quadro RS);
- il rigo per il credito d’imposta per il reintegro delle somme anticipate sui fondi di pensione (rigo CR12) e per il credito derivante dalla mediazione per la conciliazione di controversie di natura civile o commerciale (rigo CR13).
Con Provvedimento dirigenziale 31 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera al Modello UNICO SC 2011 con le relative istruzioni, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Tra le principali novità che caratterizzano il Mod. UNICO SC 2011, per il periodo d’imposta 2010, si segnala in particolare:
- l’eliminazione dell’elenco nominativo dei soci delle Srl (quadro RO) e del prospetto dei dati di bilancio redatti secondo i principi dettati dal codice civile (quadro RS);
- le modifiche al quadro RF, nella parte per la determinazione degli interessi passivi indeducibili, ex art. 96 TUIR.
Come per gli altri modelli dichiarativi, a seguito del recepimento di alcune novità normative, si segnala inoltre l’aggiornamento del quadro RS, relativamente:
- alle agevolazioni per la realizzazione dei campionari in ambito comunitario (cosiddetta “Tremonti tessile”), rigo RS107;
- alla sospensione d’imposta per la quota di utili accantonati ad apposita riserva e destinata alla realizzazione degli investimenti indicati dal programma comune di reti di imprese, rigo RS108;
- alla disciplina sui prezzi di trasferimento (“transfer pricing”), rigo RS109.
Con Provvedimento dirigenziale 31 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli UNICO ENC 2011 e CNM 2011 con le relative istruzioni, entrambi disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
Per quanto riguarda il Mod. UNICO ENC 2011, si segnala in particolare l’aggiornamento del quadro RS, relativamente:
- alle agevolazioni per la realizzazione dei campionari in ambito comunitario (cosiddetta “Tremonti tessile”);
- alla sospensione d’imposta per la quota di utili accantonati ad apposita riserva e destinata alla realizzazione degli investimento indicati dal programma comune di reti di imprese;
- alla disciplina sui prezzi di trasferimento (“trasfer pricing”).
Il Modello CNM definitivo conferma la bozza pubblicata nei mesi scorsi; si segnala la predisposizione nel quadro CS del prospetto che deve essere utilizzato dal soggetto che ha presentato domanda di utilizzo delle perdite in diminuzione dei maggior imponibili accertati nei confronti dei soggetti che aderiscono al consolidato nazionale.
Si ricorda infine che dal frontespizio di entrambi i modelli è stata eliminata la sezione dedicata all’elezione di domicilio per la notifica degli atti.
Con Provvedimento dirigenziale 31 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli per le dichiarazioni IRAP 2011 e UNICO Società di Persone 2011, con le relative istruzioni.
Per quanto riguarda il modello IRAP 2011, modello e istruzioni non presentano variazioni rispetto all’impianto provvisorio; di seguito le più importanti novità:
- appendice aggiornata, che facilita l’individuazione delle aliquote applicabili in ogni regione, per i soggetti passivi di imposta con specifici codici, da riportare nei campi del quadro IR;
- aggiornamento del rigo IS32, Sezione VII del quadro IS, che facilita il ricalcolo dell’acconto per il periodo di imposta 2010 per i contribuenti delle regioni con deficit sanitario (maggiorazione dello 0,15% delle aliquote previste);
- assenza, nel frontespizio, della sezione “domicilio per la notificazione degli atti”, secondo quanto previsto dal D.L. n. 78/2010.
In merito al modello UNICO SP 2011, i cambiamenti più rilevanti rispetto al precedente modello si trovano nel quadro RS, presente in versione ampliata per fare spazio alle recenti agevolazioni fiscali:
- troviamo una sezione dedicata alla “Tremonti tessile”, un incentivo riservato alle imprese del settore tessile e della moda che effettuano investimenti destinati alla realizzazione di campionari nell'Ue. Nel rigo RS42, colonna 1, va indicato l'ammontare degli investimenti, nella colonna 2 la quota da portare in deduzione;
- con riferimento alla disciplina sulla disapplicazione delle sanzioni relative alle rettifiche del valore normale dei prezzi di trasferimento, è stato previsto lo specifico prospetto del quadro RS (rigo RS109), in cui si indicherà l’ammontare dei componenti negativi e/o positivi delle transazioni;
- infine, è stata inserita nel quadro RS un'apposita sezione destinata ai contribuenti che per l'anno d'imposta 2010 si adeguano agli studi di settore ai fini Iva, versando il maggior tributo. In particolare, nella colonna 1 del rigo RS41 vanno indicati i maggiori corrispettivi e, nella colonna 2, l'imposta versata. I dati relativi all'adeguamento ai fini delle imposte indirette, invece, devono essere riportati nei quadri di determinazione del reddito (RE, RF, o RG).
