Come precisato dal Messaggio INPS n.8906 del 18 maggio 2012, si ricorda che scade il 31 maggio2012 il termine entro il quale le aziende che sospendono l'attività in conseguenza della chiusura per feriecollettive e, a causa di ciò, non possono provvedere entro i termini di legge al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, hanno facoltà di richiedere on line all’INPS l'autorizzazione al differimento del termine di versamento.
Il termine del 31 maggio, entro il quale deve essere richiesta l’autorizzazione al differimento del versamento, vale anche nel caso in cui tale richiesta al differimento riguardi i versamenti di un solo mese anche se il periodo di ferie è a cavallo tra due mesi.
L’INPS, con il Messaggio n. 8447 del 16 maggio 2012, ha fornito chiarimenti circa i terminidi prescrizione dei contributi, facendo seguito alla Circolare n. 32/2012, con la quale aveva affrontato la tematica.
Nel particolare, l’Istituto chiarisce che la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti volta a recuperare i contributi non versati dal datore di lavoro deve avvenire entro il termine di 5 anni previsto per la prescrizione: se tale termine è rispettato, scatta automaticamente l’allungamento del termine a 10 anni previsto dall’art. 3, comma 9, lett. a), della Legge n. 335/1995. Nel caso in cui la denuncia avvenga dopo i 5 anni, invece, il meccanismo dell’allungamento del periodo non può essere attivato e, di conseguenza, non potranno essere oggetto di recupero i contributi per i quali sia già decorso il termine di prescrizione quinquennale.
L’INPS, con la Circolare n. 68 del 14 maggio 2012 ricorda che dal 1° aprile 2012, la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi, di disoccupazione ordinaria con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi, può avvenire esclusivamente in via telematica.
L’INPS, nella Circolare n. 64 del 7 maggio 2012, fornisce istruzioni in merito alla liquidazionedell’assegno straordinario per il sostegno del reddito da parte del Fondo di solidarietà del personale delle imprese assicuratrici.
Il Fondo istituito presso l'INPS (Decreto 21 gennaio 2011 n. 33) provvede all’erogazione di assegni straordinari agli aventi diritto. Il pagamento degli assegni straordinari è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’INPS, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.
Come noto, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs n. 151/2001 (TU della maternità) come modificato dall'articolo 15 del DL n. 5/2012 (c.d. decreto sulle semplificazioni), a decorrere dal 1° aprile 2012, l’interdizione anticipata dal lavoro nel caso di "gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose, che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza", è disposta dalle A.S.L. (Aziende Sanitarie Locali), non più dalla Direzione territoriale del lavoro, secondo le modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
In attesa che tale accordo venga definito, il Ministero del Lavoro, con la Lettera circolare prot. n. 7247 del 29 marzo 2012, ha fornito indicazioni ai propri uffici periferici (DTL) al fine di concludere specifiche intese a livello territoriale con le Aziende sanitarie per consentire, nei tempi dovuti, l'emanazione dei provvedimenti di interdizione anticipata.
L’INPS, con il Messaggio n. 7250 del 7 maggio 2012, ricorda alle proprie sedi che durante il periodo transitorio i provvedimenti di interdizione potranno pervenire sia dalle ASL che dalle DTL tramite posta certificata ovvero raccomandata postale. Qualora i provvedimenti pervenissero con modalità differenti, sarà cura delle sedi chiedere la ritrasmissione con le modalità previste.
L’Istituto precisa che rimane per la lavoratrice interessata la possibilità di allegare alla domanda telematica di maternità il provvedimento di interdizione anticipata.
Con il Messaggio n. 7597 del 4 maggio 2012, l’INPS comunica che dalle ore 15 di oggi 7 maggio 2012 fino alle ore 23 del 3 giugno 2012 potranno essere trasmesse le domande di sgravio contributivo relative ai premi erogati in corso 2010 ai sensi degli articoli 67 e 68 della Legge n. 247/2007.
Si ricorda che, in relazione ai premi citati, detta agevolazione è:
- calcolata nel limite del 2,25% dell’imponibile previdenziale relativo all’anno 2010;
- concede uno sgravio di 25 punti percentuali sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro;
- sgrava il dipendente dalla contribuzione dovuta a suo carico.
L’INPS, nella Circolare n. 60 del 3 maggio 2012, comunica l’importo dei contributi dovuti per il 2012 dai lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca (anche nel caso in cui non siano associati in cooperativa), chiarendo che tali importi sono soggetti ad adeguamento annuale e commisurati alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
L’Istituto ricorda che, in virtù della riduzione degli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari stabilito dalla Legge di stabilità 2012, i benefici contributivi si applicano:
- per l’anno 2012, nel limite del 60% e
- a decorrere dall’anno 2013, nel limite del 70%.
Pertanto, il contributo mensile al netto della predetta agevolazione è fissato, per l’anno 2012, nella misura pari a € 37,11. Il versamento deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.
L’aliquota contributiva dovuta al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD) resta ferma nella misura del 14,61%.
L’INPS, con la Circolare n. 59 del 27 aprile 2012, fornisce le retribuzioni di riferimento per l’anno 2012, per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi.
Le indicazioni fornite dall’Istituto interessano i seguenti soggetti:
- lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui all’articolo 4 del DPR n. 602/1970;
- lavoratori agricoli a tempo determinato;
- compartecipanti familiari e piccoli coloni;
- lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari;
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
- lavoratrici commercianti, artigiane e imprenditrici agricole professionali.
Il Decreto ministeriale n. 151/2012, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, autorizza l’operatività di un nuovo fondo interprofessionale per la formazione continua delle piccole, medie e grandi imprese denominato FONDOLAVORO.
Il suddetto fondo è stato costituito a seguito dell’Accordo Interconfederale sottoscritto tra UNSIC (Unione Nazionale Sindacale Imprenditori Agricoli) e UGL (Unione Generale del Lavoro). I datori di lavoro che intendono aderirvi utilizzeranno il nuovo codice FLAV nell’elemento <Adesione> di <FondoInterprof>, contenuto nell’elemento <DenunciaAziendale> del flusso Uniemens.
L’adesione al fondo ovvero la sua revoca, espresse dall’azienda direttamente all’INPS tramite la denuncia contributiva, producono effetti con decorrenza dal periodo di paga in cui le scelte vengono effettuate.
L’INPS, nella Circolare n. 58 del 27 aprile 2012, ricorda che dal 1° aprile 2012 le domande di CIG in deroga devono essere presentate unicamente con modalità telematiche.
Al riguardo l’Istituto ricorda che le domande vanno compilate in remoto utilizzando l’applicazione DIGIWEB (scaricabile dal sito www.inps.it) al fine di generare il file di domanda (documento con estensione .xml).
L’invio delle domande (preventivamente validate) avviene accedendo al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” - “Invio domande CIGS e CIG in deroga”, - “Domande CIG Straordinaria e in Deroga” – “Invio Domande”. Al termine del processo il sistema genera un numero di protocollo che ne attesta la presentazione, le domande sono, infine, inviate alle strutture territoriali competenti.
L’INPS, con un comunicato stampa del 27 aprile 2012, rende noto che da domani (1° maggio), potranno essere presentate esclusivamente online:
- le domande congedo per maternità/paternità e congedo parentale per gli iscritti alla Gestione separata;
- le domande di malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione separata;
- le domande di pensione ai superstiti - indirette;
- le domande di pensione di invalidità specifica a carico del soppresso fondo Ferrotranvieri;
- le domande di inidoneità al servizio ferroviario in genere a carico del fondo Ferrovie dello Stato;
- le domande di trattamento per il rimpatrio per i lavoratori provenienti da paesi extracomunitari.
Con il Messaggio n. 7268 del 27 aprile 2012, alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 183/2011 in tema di certificazioni, l’INPS informa che, con riferimento agli incentivi previsti per l’assunzione di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (Legge n. 407/1990) e dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità (Legge n. 223/1991), i datori di lavoro e i loro intermediari non potranno più allegare ai moduli di richiesta on-line “407” e “223” i certificati di cui all’articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000, ma dovranno allegare le autocertificazioni sostitutive prodotte e sottoscritte dai lavoratori stessi.
Per quanto attiene alle modalità operative che i datori di lavoro devono seguire, invece, l’INPS rinvia alle indicazioni contenute nella Circolare n. 140/2011.
L’assunzione con contratto di apprendistato di lavoratori messi in mobilità nel semestre precedente da parte di aziende collegate, integra l’illecito penale della truffa aggravata ai danni dell’Istituto previdenziale.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15955 del 26 aprile 2012, ha precisato che assumere come apprendisti tali lavoratori, godendo dei relativi benefici contributivi, rappresenta un comportamento non inquadrabile nel reato minore di indebita percezione ai danni dello Stato, bensì si tratta di un raggiro che costituisce una vera e propria truffa nei confronti dell’INPS.
L’INPS, nel Messaggio n. 6762 del 19 aprile 2012, ricorda che è stata prorogata per l’anno 2012 dal Decreto Milleproroghe la misura di sostegno al reddito prevista a favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto (una tantum di cui all’art. 19, c. 2, DL n. 185/2008).
L’Istituto chiarisce che per l'anno 2012 non sono mutate le condizioni richieste per l’accesso al beneficio e fa presente che la domanda (modello COD.SR92) deve essere presentata nel termine di 30 giorni dalla data in cui risultano essersi verificati i presupposti richiesti per il diritto al beneficio. Infine l’Istituto risponde ai quesiti pervenuti riguardanti, in particolare, i soggetti beneficiari del trattamento, l’iscrizione esclusiva alla gestione separata, il presupposto della monocommittenza, l’accredito delle mensilità nell’anno di riferimento e nell’anno precedente, la mancanza di lavoro al momento della domanda.
Con Circolare n. 56 del 18 aprile 2012, l’INPS interviene fornendo indicazioni circa la nuova modalità di richiesta che il lavoratore dovrà seguire per percepire l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola.
In particolare, come già evidenziato dall’Istituto con la Circolare n. 110 del 30 agosto 2011, con l’obiettivo di rendere telematiche tutte le comunicazioni tra utenti e Ente, con la circolare di ieri l’INPS chiarisce quali sono le modalità di compilazione nonché di invio on line del Modello DS21.
L’INPS, nella Circolare n. 54 del 13 aprile 2012, fornisce chiarimenti in merito al potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore nell’ambito dei contratti pubblici (DPR 5 ottobre 2010, n. 207). In particolare l’Istituto chiarisce che tale potere sostitutivo può riguardare anche eventuali subappaltatori.
La stazione appaltante tramite il modello “comunicazione preventiva” comunica, per posta elettronica certificata, alla Sede INPS che ha accertato l’inadempienza, la volontà di attivare l’intervento sostitutivo ed effettuerà il pagamento nei successivi trenta giorni.
Con il Messaggio n. 6457 del 13 aprile 2012, l’INPS rende noto che, al fine di agevolare aziende, consulenti e professionisti nell’invio telematico delle richieste di CIGO, a partire dal prossimo 27 aprile, sarà operativo un nuovo canale telematico, alternativo a quello attualmente disponibile. Mentre quest’ultimo utilizza una applicazione WEB per l’acquisizione on line delle domande, il nuovo canale sarà basato sull’invio di file XML.
Lo schema XSD per la gestione via software delle domande XML di CIGO è già a disposizione sul sito www.inps.it.
L’Istituto comunica che nello stesso sito, nei prossimi giorni, sarà pubblicato anche un programma offline scaricabile sulle postazioni di lavoro di aziende e consulenti, denominato “CIGO Desktop”, che consentirà ad aziende e studi professionali di compilare le domande CIGO senza connessione Internet e di generare la loro rappresentazione in formato XML.
L’INPS, con il Messaggio n. 6454 del 13 aprile 2012, informa che, a partire dal 17 aprile p.v. e finoal 27 aprile 2012, metterà a disposizione sul proprio sito internet la versione sperimentale dell’applicazione “Sgravi contrattazione II livello 2010”, con la quale Aziende e Consulenti potranno testare le procedure di invio dei dati concernenti lo sgravio.
Viene precisato, inoltre, che “trattandosi di una versione sperimentale, i dati acquisiti e trasmessi non avranno alcun valore ai fini dell’ammissione allo sgravio. A conclusione della sperimentazione tutti i dati inseriti saranno cancellati”. Con successivo messaggio, inoltre, saranno comunicati i tempi e i modi nei quali inviare le domande relative allo sgravio contributivo per l’anno 2010.
L’INPS, con il Messaggio n. 6453 del 13 aprile 2012, informa che, a seguito della delibera del Comitato Amministratore del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese assicuratrici” del 2 aprile 2012, viene sospeso il contributo ordinario dello 0,50% previsto dall’articolo 6, comma 1, lett. a) del Decreto Interministeriale n. 33/2011, a partire dal mese di marzo 2012 e fino a dicembre 2012.
Conseguentemente, il flusso UNIEMENS per il periodo marzo-dicembre 2012 non richiederà il contributo di finanziamento al Fondo, anche in presenza del codice di autorizzazione “2V”.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero del Lavoro (Interpello n. 10/2011), non è possibile la fruizione degli incentivi contributivi in caso di assunzione dei lavoratori licenziati dagli studi professionali e iscritti nelle liste di mobilità, in quanto si tratta di soggetti licenziati da datori di lavoro non impresa (professionisti).
Lo sostiene l’INPS, con Nota del 5 aprile 2012, con la quale precisa che le agevolazioni previste per gli iscritti nelle liste di mobilità, ovvero la possibilità di assunzione con contratto a termine fino a 12 mesi pagando contributi in misura pari a quella degli apprendisti (art. 8, comma 2, Legge n. 223/1991) e la facoltà di versare la contribuzione ridotta (misura pari agli apprendisti) per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato (art. 25, comma 9, Legge n. 223/1991), sono subordinate al possesso della qualità di imprenditore del datore di lavoro che licenzia i lavoratori sulle cui assunzioni sono richiesti gli incentivi; tale qualità non sussiste nel caso degli studi professionali.
L’INPS, nel Messaggio 4 aprile 2012, n. 5954, chiarisce che in caso di distacco nell’ambito dell’Unione Europea il documento portatile A1 (ex formulario E 101), nel caso di lavoratori iscritti o iscrivibili, in relazione all'attività svolta, all'ex ENPALS (ora INPS) continuano ad essere rilasciati con le consuete modalità. Pertanto, ai fini del rilascio del modello A1 (certificato che attesta la legislazione applicabile), gli interessati dovranno recarsi presso le strutture territoriali dell'ex ENPALS.
In materia di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, alla luce delle novità introdotte con il DL 2 marzo 2012, n. 16, l’INPS, con il Messaggio n. 5508/2012, chiarisce che, per le aziende che operano con il sistema Uniemens, qualora la dilazione sia stata revocata a seguito del mancato pagamento di due rate consecutive, le somme interessate non potranno più essere oggetto di richiesta di dilazione, e la riscossione del debito residuo sarà affidata dall’Istituto ad un agente della riscossione che a sua volta non potrà concedere dilazioni di pagamento.
Inoltre, qualora per la mancanza di uno dei requisiti richiesti venga rigettata la domanda di dilazione prima dell’emissione del piano di ammortamento, il contribuente potrà presentare una nuova domanda di dilazione. Tale circostanza non sarà possibile, invece, nell’eventualità che il contribuente, dopo aver chiesto e ottenuto la dilazione, non sottoscriva il piano di rateazione: in tal caso il debito residuo sarà affidato ad un agente della riscossione il quale però potrà concedere la rateazione del debito, stante l’apposita richiesta.
Si ricorda che martedì 10 aprile 2012 è l’ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio – marzo 2012 per il personale domestico.
Il versamento può essere effettuato tramite:
- MAV, pagamento mediante avviso inviato dall’Inps o generato attraverso il sito Internet www.inps.it;
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” (tabaccherie abilitate, sportelli bancari Unicredit Spa o sito internet del gruppo Unicredit Spa; sportelli di Poste Italiane);
- tramite carta di credito online sul sito Internet www.inps.it o telefonando al Contact Center numero verde gratuito 803164.
Con la Circolare n. 51 del 30 marzo 2012, l’INPS fornisce le prime indicazioni in relazione allo sgravio contributivo dei premi di risultato previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello che siano incerti nel loro ammontare o erogazione, così come previsto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge n. 247/2007.
In particolare, nel precisare che con futuro messaggio l’Istituto provvederà a comunicare la data dalla quale si potrà fare richiesta dello sgravio, fornisce informazioni anche in relazione a:
- soggetti beneficiari ed esclusi,
- misura dello sgravio e base di calcolo dello stesso,
- modalità di richiesta del beneficio.
Con la Circolare n. 49 del 29 marzo 2012, l’INPS riepiloga le principali disposizioni aventi riflesso sulla contribuzione dovuta, dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo indeterminato e a tempo determinato, nel corso del 2012.
In particolare la generalità dei lavoratori sarà interessata solo dall’indicizzazione di minimali e massimali contributivi di legge, mentre, per quanto riguarda i datori di lavoro agricolo è previsto l’incremento di 0,20 punti percentuali (D.Lgs n. 146/1997); pertanto l’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro, per l’anno 2012, è fissata al 27,70% per la generalità delle aziende agricole. Diversamente rimane al 32,30% (come per il 2011) l’aliquota contributiva IVS per le aziende agricole o associate con processi produttivi di tipo industriale.
Tra le altre novità introdotte per l’anno 2012 l’Istituto ricorda le misure compensative a favore delle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR: l’esonero dal versamento dei contributi per il 2012 è stabilito, per ciascun lavoratore, nello 0,26%.
Da oggi, 30 marzo 2012, e per i 15 giorni successivi, sul sito internet dell’INPS saranno pubblicati gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli utili per l’anno 2011, con valore di notifica, e saranno accessibili liberamente senza bisogno dell’accesso mediante PIN. Inoltre, anche gli elenchi trimestrali delle variazioni saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet dell’Istituto e i cittadini interessati non riceveranno nessun’altra comunicazione a riguardo delle variazioni intervenute.
Lo ricorda l’INPS con il Messaggio n. 5480 del 29 marzo 2012, con il quale precisa che, a seguito delle novità introdotte dal DL n. 98/2011 convertito con la Legge n. 111/2011, non è più prevista l’affissione di detti elenchi agli Albi Pretori dei Comuni e, quindi, la pubblicazione on-line ha valore di notifica agli interessati con valore a tutti gli effetti di legge.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4918/2012, ricorda che in riferimento a “crediti in essere ed accertati al 30 settembre 2000” e non esauriti in relazione al pagamento delle sanzioni, rimane in vigore la disciplina previgente l’entrata in vigore della Legge n. 388/2000, cioè il disposto dell’art. 1, commi 217 - 224 della Legge n. 662/1996.
Di conseguenza, l’azienda che non adempie tempestivamente agli obblighi nei confronti dell’INPS commette, di fatto, un’evasione contributiva e non una semplice omissione. La mancata presentazione del modello DM10, infatti, ricade nella disposizione dell’art. 1, comma 217, lett. b) della Legge n. 662/1996, e cioè il pagamento di una sanzione una tantum da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi. Sanzione che si può evitare, come precisa la stessa norma, nel caso in cui “la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi” e “sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa”.
Le domande di dilazione e riduzione delle sanzioni per le aziende che operano con il sistema Uniemens, le richieste di provvedimenti sulle cartelle di pagamento e avvisi di addebito per la generalità dei contribuenti tenuti all’assolvimento degli obblighi contributivi verso l’INPS, nonché le comunicazioni delle cessioni dei crediti degli enti morali, dal 21 marzo 2012, vanno inviate telematicamente all’INPS.
Lo ricorda l’Istituto previdenziale con la Circolare n. 48 del 27 marzo 2012, nella quale precisa, inoltre, che le suddette domande vanno inoltrate dalle aziende, dai consulenti o dai professionisti accedendo mediante PIN al sito internet dell’Istituto nella sezione “Servizi on-line”.
L'INPS, con la Circolare n. 47 del 27 marzo 2012, rende note le istruzioni organizzative ed operative per l'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
L’Istituto chiarisce che l’Amministrazione non potrà più richiedere né accettare le certificazioni e gli atti di notorietà da parte dei privati, qualora le informazioni, i dati e i documenti possano essere acquisiti presso organi della pubblica amministrazione o presso privati gestori di pubblici servizi.
Il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola e disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti è confermato nel giorno sabato 31 marzo 2012, e la domanda va presentata mediante internet (www.inps.it / Servizi on-line per il cittadino), Patronati, Contact Center (tel. 803.164), ovvero per posta o via fax.
Lo ricorda l’INPS con il Messaggio n. 5334 del 27 marzo 2012, con il quale precisa che lo “slittamento” della scadenza al primo giorno lavorativo successivo è previsto solamente qualora la stessa cada di domenica o di giorno festivo, essendo il 31 marzo, in questo caso, un termine perentorio. Il sabato, però, non è considerato un giorno festivo e, di conseguenza, le domande presentate in data successiva al 31 marzo 2012 non saranno ritenute valide.
