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L’Agenzia delle Entrate, con le Risoluzioni n. 47 e 49 del 14 maggio 2012, ha istituito i codici tributo che i sostituti d’imposta dovranno utilizzare per il versamento, mediante Modello F24, del contributo di solidarietà e della cedolare secca trattenuti a seguito di assistenza fiscale.

In particolare, si tratta dei codici tributo:

  • “1619” per il versamento del contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 138/2011;
  • “1845” e “1846” per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo a contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione (cedolare secca), rispettivamente in acconto (1845) e a saldo (1846).

Con Risoluzione 14 maggio 2012, n. 49, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, ed F24EP delle somme di cedolare secca dovute a seguito di assistenza fiscale.

Per il versamento tramite Mod. F24, i codici tributo sono:

  • 1845”, denominato “Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO”;
  • 1846” - denominato “Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ASSISTENZA FISCALE - SALDO”.

Per il versamento tramite Mod. F24EP, i codici tributo sono:

  • 147E” - denominato “Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO”;
  • 148E” - denominato “Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ASSISTENZA FISCALE - SALDO”.

Con Circolare 28 febbraio 2012, n. 4, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diverse precisazioni riguardanti il contributo di solidarietà, dovuto nella misura del 3% sulla parte del reddito complessivo che eccede l’importo di euro 300.000.

In particolare, l’Agenzia ha chiarito che:

  • la base imponibile del contributo di solidarietà (costituita dalla parte eccedente euro 300.000), diversamente dalla base imponibile IRPEF, prende in considerazione il reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili;
  • per il versamento il contribuente può avvalersi dell’istituto della compensazione; può inoltre rateizzare il pagamento fino al mese di novembre, secondo le modalità previste per l’IRPEF;
  • il contributo è deducibile per competenza dal reddito complessivo ai fini IRPEF;
  • ai fini del contributo di solidarietà non rilevano i redditi non rientranti nel reddito complessivo, come, ad esempio, quelli soggetti a tassazione separata, quelli esenti, quelli soggetti ad imposte sostitutive dell’IRPEF (es. redditi da locazione assoggettati a cedolare secca).

Il documento di prassi fornisce infine alcune precisazioni in merito al contributo di perequazione dovuto dai dipendenti pubblici (con reddito superiore ad euro 90.000) e dai c.d. “pensionati d’oro”, nonché al coordinamento di tali disposizioni con il contributo di solidarietà medesimo.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, sono state pubblicate (ad eccezione del fascicolo III) le bozze del Mod. UNICO persone fisiche 2012, relativo al periodo di imposta 2011.

Tra le novità previste dal Mod. UNICO PF si segnalano:

  • la ristrutturazione del quadro RB, con l’inserimento di alcuni campi per indicare i dati relativi alla cedolare secca;
  • l’indicazione nei quadri RP e AC dei dati catastali identificativi dell’immobile o del condominio, in caso di interventi sul recupero del patrimonio edilizio (iniziati nel 2011) per i quali si richiede la detrazione del 36%;
  • l’inserimento, nel quadro RM, delle sezioni XV e XVI, relative a fondi comuni di investimento immobiliare e imposte su immobili e attività finanziarie all’estero;
  • l’introduzione del nuovo quadro CS, che dovrà essere utilizzato per la determinazione del contributo di solidarietà.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, è stata pubblicata la bozza del Mod. 730/2012, relativo al periodo di imposta 2011.

Tra le novità presenti nel nuovo modello si segnala:

  • l’introduzione di due nuove colonne nel quadro B, connesse alla possibilità di beneficiare della c.d. “cedolare secca” sugli affitti (imposta sostitutiva del 21 o del 19 per cento);
  • l’inserimento nel quadro C della nuova sezione VI, relativa al contributo di solidarietà;
  • l’inserimento nel quadro E della nuova sezione III B, a fronte dell’obbligo di indicare in dichiarazione i dati catastali identificativi degli immobili per usufruire della detrazione del 36%;
  • la previsione di due nuovi campi, inseriti nel quadro F, per indicare il credito d’imposta compensato in F24, in caso di versamento dell’acconto di IRPEF e cedolare secca in misura piena (senza, quindi, considerare il differimento, pari al 17%).

Si ricorda inoltre che il nuovo modello accoglie la possibilità di destinare il cinque per mille anche al finanziamento delle attività che tutelano o promuovono i beni culturali e paesaggistici.

Con Risoluzione 30 novembre 2011, n. 117, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite Mod. F24, dell’eventuale credito d’imposta maturato in relazione alla riduzione dell’acconto di novembre (D.P.C.M. 21 novembre 2011) nel caso in cui il contribuente avesse già provveduto al versamento prima dell’approvazione del Decreto:

  • 1797” denominato “CONTRIBUENTI MINIMIutilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c 3, DPCM 21/11/2011”;
  • 1844” denominato “CEDOLARE SECCAutilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011.

L’Agenzia ha, inoltre, ridenominato il codice tributo4035” ora rubricato “IRPEF utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011”.

Con Comunicato Stampa 25 novembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riduzione del 17% dell’acconto IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2011 prevista dal D.P.C.M. 21 novembre 2011 (si veda Seacinfo 24 novembre 2011) si applica anche al versamento della seconda o unica rata di acconto della “cedolare secca” sugli affitti e dell’imposta sostitutiva dovuta dai “contribuenti minimi”.

Ne deriva che entro il 30 novembre per i contribuenti:

  • minimi”, la misura dell’acconto sarà pari all’82% (invece che il 99%) dell’imposta 2010;
  • tenuti al versamento della cedolare secca, la misura dell’acconto sarà pari al 68% (invece che l’85%) dell’imposta 2011.

La differenza sarà versata a giugno 2012.

Con Provvedimento 14 luglio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo Modello IRIS, con il relativo software di compilazione, per la registrazione dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo nel caso in cui non si sia optato per la cedolare secca.

Come per SIRIA, la possibilità è riservata ai soggetti che rispettino la c.d. “regola del tre” (non più di tre locatori, non più di tre conduttori, una sola unità abitativa con non più di tre pertinenze), ed a patto che:

  • tutti gli immobili inclusi nel contratto siano censiti con attribuzione di rendita;
  • il contratto sia disciplinato esclusivamente il rapporto di locazione;
  • il contratto riguardi persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione;
  • il contratto non preveda agevolazioni per l’applicazione dell’imposta di registro.

Nel modello è richiesta l’indicazione dei dati di locatori e conduttori, dell’immobile e del contratto; occorre inoltre inserire le coordinate bancarie per il pagamento dell’imposta di registro.

Rimane comunque valida la possibilità di effettuare la registrazione del contratto presentando il Mod. 69 all’Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato il pagamento dell’imposta di registro tramite il Mod. F23.

Il canale telematico sarà operativo a partire dal 18 luglio 2011.

L’Agenzia delle Entrate, tra i chiarimenti forniti nella Circolare 1° giugno 2011, n. 26, ha specificato che il reddito assoggettato a “cedolare seccaè escluso dal reddito complessivo e, quindi, non rileva ai fini della progressività delle aliquote IRPEF. Rileva, invece, per quanto riguarda il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o altri benefici, come ai fini:

  • della determinazione della condizione di familiare fiscalmente a carico;
  • del calcolo delle detrazioni per carichi di famiglia e le altre detrazioni ex art. 13, TUIR;
  • del calcolo delle detrazioni per canoni di locazione ex art. 16, TUIR;
  • del riconoscimento della spettanza di agevolazioni fiscali e non collegate al possesso di redditi (ad esempio ISEE);
  • del riconoscimento della spettanza di altre detrazioni (esempio erogazioni liberali in favore di associazioni senza scopo di lucro).

Diversamente, la cedolare secca non influisce sulle altre deduzioni e detrazioni d’imposta, quali ad esempio:

  • la detrazione IRPEF del 36% (interventi di ristrutturazione edilizia);
  • la detrazione IRPEF del 55% (interventi di risparmio energetico);

applicabili indipendentemente dalle modalità di tassazione del reddito derivante dalla locazione dell’immobile.

Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sul regime della cedolare secca con Circolare 1° giugno 2011, n. 26, l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che la raccomandata che il locatore deve inviare al conduttore, in cui comunica la scelta per il regime agevolato e la sospensione dell’aggiornamento del canone, non è valida se è consegnata a mano, anche se viene sottoscritta dall’inquilino.

La comunicazione, infatti, deve essere inviata al conduttore mediante raccomandata, prima di esercitare l’opzione per la cedolare secca e quindi, in linea generale prima:

  • della registrazione del contratto;
  • del termine di versamento dell’imposta di registro per le annualità successive.

Per il 2011, tuttavia, per i contratti scaduti/risolti, già registrati e con imposta di registro già versata al 7 aprile 2011, la comunicazione va effettuata entro il termine di versamento del primo acconto, ossia entro:

  • il 6 luglio 2011, se l’acconto è dovuto in due rate;
  • il 30 novembre 2011, se l’acconto è dovuto in un’unica rata;
  • il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, se l’acconto risulta non dovuto.

Si ricorda, infine, che la comunicazione è necessaria ai fini della validità dell’opzione stessa.

Con Circolare 1° giugno 2011, n. 26, l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi chiarimenti necessari per l’accesso al regime della cedolare secca, la tassazione sostitutiva degli immobili locati ad uso abitativo introdotta a partire dal 2011 dall’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011.

Tra le numerose precisazioni fornite, si segnala, tra l’altro, che:

  • l’opzione è possibile anche per i contratti con durata inferiore a 30 giorni, e quindi non soggetti all’obbligo di registrazione;
  • in caso di immobili con più proprietari, ognuno dei comproprietari può optare autonomamente. Tuttavia, ciò comporta la rinuncia agli aggiornamenti del canone, anche per i comproprietari che non hanno esercitato l’opzione per il regime della cedolare;
  • non possono accedere al regime sostitutivo le società di persone, le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali. Sono inoltre escluse le locazioni con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo;
  • la scelta della cedolare comporta il versamento in acconto dell’85% nel 2011 dell’imposta sostitutiva.
    Di conseguenza l’acconto IRPEFper il medesimo periodo di imposta 2011 si ritiene correttamente determinato se pari al 99 per cento dell’IRPEF dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta precedente, assumendo il relativo reddito senza considerare il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli immobili abitativi per i quali, nel 2011, il contribuente si avvale della cedolare secca per l’intero periodo di imposta”.

Con Risoluzione 25 maggio 2011, n. 59, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento del saldo e degli acconti dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo sui canoni di locazione nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione del regime della cedolare secca.

I codici tributo, da indicare nel modello F24, sezione “Erario” sono i seguenti:

  • 1840: versamento della prima rata di acconto;
  • 1841: versamento della seconda rata di acconto o versamento dell’acconto in un’unica soluzione;
  • 1842: versamento a saldo dell’imposta sostitutiva.

È stato firmato il 13 maggio 2011 il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri che ha previsto (come anticipato nella Seac Info 13 maggio 2011):

  • lo slittamento dei termini di versamento delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’acconto della cedolare secca:
    • dal 16 giugno al 6 luglio 2011 senza maggiorazione;
    • dal 7 luglio al 5 agosto con maggiorazione dello 0,4%.
  • la proroga dei termini di presentazione e trasmissione del Mod. 730/2011:
    • entro il 16 maggio 2011 al proprio sostituto d’imposta;
    • entro il 20 giugno 2011 al Caf dipendenti o al professionista abilitato;
    • comunicazione e trasmissione telematica alle Entrate del risultato delle dichiarazioni entro il 12 luglio 2011;
  • sospensione feriale degli adempimenti fiscali e versamenti che scadono dal 1° al 20 agosto: potranno essere effettuati senza maggiorazione entro il 22 agosto.
    Non rientrano, in questa ultima proroga i versamenti con la maggiorazione dello 0,40 per cento, che vanno eseguiti dal 7 luglio al 5 agosto.

La proroga riguarda tutte le persone fisiche, e i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività interessate dagli studi di settore.

In base all’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011, solo le persone fisiche possono optare per il regime agevolato della cedolare secca sui redditi derivanti dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, in qualità di:

  • proprietari;
  • titolari di altri diritti reali di godimento (ad es. usufruttuari).

Sono quindi esclusi:

  • tutti i soggetti IRES;
  • le società di persone (ad es. SNC e SAS).

Inoltre, si precisa che le persone fisiche che affittano immobili nell’esercizio di un’attività di impresa, arti e professioni non possono accedere all’agevolazione come sancito dall’art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il modello per la “Denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo e relative pertinenze ed esercizio dell’opzione per la cedolare secca”.

Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica dal locatore o tramite un intermediario abilitato con lo specifico software S.I.R.I.A (Servizio Internet per la registrazione dei contratti relativi a immobili adibiti ad Abitazione).

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