Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel portale cliccavo (www.cliclavoro.gov.it), comunica l’indisponibilità del “Sistema Informatico CO”, a partire dalleore 12.00 del giorno 24 febbraio 2012 e fino alle ore 9:00 del giorno 27 febbraio 2012 per manutenzione del sito.
Il Ministero ricorda che il Sistema Informatico CO è il dominio transitorio utilizzato, per l’invio telematico delle comunicazioni obbligatorie, dalle regioni Sicilia, Molise e Provincia autonoma di Trento; pertanto, in tale periodo, i datori di lavoro accreditati al dominio transitorio potranno inviare le comunicazioni di assunzione esclusivamente attraverso il modello Unificato URG al FAX Server n. 848 800 131.
Con la Sentenza n. 6644 del 20 febbraio la Corte di Cassazione interviene in merito alle informazioni esigibili da parte dell’ispettore del lavoro in caso di ispezione in azienda ed in particolare in relazione agli aspetti contributivi.
La Suprema Corte ha sentenziato che anche il funzionario ispettivo della Direzione provinciale del lavoro può richiedere di verificare le differenze contributive sulle spettanze retributive dei dipendenti oggetto di verifica.
La Corte di Cassazione ha sancito la legittimità del licenziamento nei confronti del lavoratore il quale, in maniera ricorrente, si sia servito del telefono aziendale per gestire interessi economici privati e slegati dal da quelli del datore di lavoro.
Questo è quanto emerge dalla sentenza della Suprema Corte n. 2014 del 13 febbraio 2012 in base alla quale la legittimità del licenziamento trova la sua ragion d’essere nel venir meno, da un lato del vincolo fiduciario e dall’altro del rispetto da parte del prestatore di un comportamento riconducibile ai canoni di buona fede e correttezza.
L’Istituto centrale di statistica ha reso noto che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di gennaio 2012 è pari a 104,4 punti.
L’incidenza percentuale della differenza rispetto all'indice in vigore al 31 dicembre 2011 è pari a 0,384615; il calcolo del coefficiente di rivalutazione si esegue sommando il 75% di tale valore con un tasso fisso dell’1,5% annuo, per cui si avrà 0,413462.
Le agevolazioni contributive previste dalla Legge n. 463/1995 per i consorzi di impreseartigiane, non spettano agli stessi qualora anche solo una delle imprese consorziate non è effettivamente un’impresa artigiana. Infatti, in mancanza di questo requisito, è da ritenersi che il consorzio costituito non possa iscriversi all’apposito albo delle imprese artigiane, né beneficiare del regime contributivo agevolato previsto dalla citata Legge.
È questo il disposto della Sentenza n. 2418 del 20 febbraio 2012, con cui la Corte di Cassazione ha cassato il ricorso avanzato da un consorzio di imprese, la maggior parte delle quali artigiane, che quindi è costretto a pagare all’INPS i contributi figurativi di cui aveva illecitamente goduto.
Con Provvedimento 16 febbraio 2012, pubblicato il 20 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nei Modelli 730/2012, nei Modelli 730-4, nei Modelli 730-4 integrativi, nonché nella scheda riguardante le scelte di destinazione dell’otto e cinque per mille.
Con il medesimo provvedimento sono inoltre fornite le istruzioni per il corretto svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati (allegato D).
Con Risoluzione 22 febbraio 2012, n. 18, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la detraibilità dell’IVA relativa alle spese per acquisto, ristrutturazione e manutenzione degli immobili ad uso abitativo destinati ad attività di tipo ricettivo.
Infatti, detti immobili danno luogo a prestazioni di alloggio imponibili ad IVA con l'aliquota del 10%, ai sensi del n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/72, e, ciò comporta, come diretta conseguenza, anche la detraibilità dell’acquisto di beni o servizi collegati, in deroga, quindi, all’art. 19-bis, lett. i), del citato decreto, che sancisce invece l’indetraibilità dell’IVA per quanto riguarda i fabbricati classificati come abitativi dalle risultanze catastali.
