Con la Sentenza n. 2316 del 17 febbraio 2012, la Corte di Cassazione interviene in merito ad un licenziamento di un dipendente che, a seguito di una sua lettera nella quale faceva accuse infondate al datore di lavoro, era stato poi licenziato.
In particolare la Suprema Corte, pur riconoscendo sproporzionato il licenziamento in relazione alla causa addotta e intimando quindi il reintegro, non ha ritenuto il licenziamento anche ritorsivo.
L’INAIL, nella Circolare 21 febbraio 2012 prot. n. 1275, fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Decreto Legge n. 5/2012 (Decreto semplificazioni) con particolare riguardo:
- alla semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio (articolo 18);
- alla semplificazione in materia di Libro Unico del Lavoro (articolo 19);
- alla responsabilità solidale sugli appalti (articolo 21).
In particolare l’istituto chiarisce che nella nuova formulazione dell’articolo 29, D.Lgs n. 276/2003, la responsabilità solidale tra committente imprenditore o datore di lavoro, appaltatore e subappaltatore, oltre ai contributi previdenziali è espressamente estesa anche ai premi assicurativi INAIL. Diversamente la responsabilità solidale, dal 10 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del Decreto semplificazioni) è esclusa per le sanzioni civili, per le quali risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
Con la Sentenza n. 2496 del 21 febbraio 2012, la Corte di Cassazione ha ribadito che il contratto di associazione in partecipazione ex art. 2549 c.c. prevede che l’associato si assuma il rischio imprenditoriale, abbia l’onere di controllare la gestione economica dell’impresa e abbia anche il diritto a ricevere periodici rendiconti sull’andamento della stessa. Di fatto, non può essere riconducile a tale fattispecie un rapporto che preveda una prestazione standardizzata, con un orario di lavoro fisso e sotto la direzione e il controllo dell’associante, senza, inoltre, la possibilità di incidere nella gestione dell’azienda.
A tale conclusione perviene la Suprema Corte risolvendo la diatriba tra l’INPS e un’azienda, disconoscendo i rapporti di associazione in partecipazione stipulati da quest’ultima con alcuni lavoratori e riconducendoli al lavoro subordinato, anche in funzione del fatto che l’associante rinnovava ogni sei mesi tali contratti a sua inappellabile volontà e non forniva un vero e proprio rendiconto dell’andamento dell’attività (esercizio commerciale di vendita al dettaglio) agli “associati”. L’azienda è condannata al pagamento dei contributi non versati per lavoro dipendente e alle spese di giudizio.
Con Comunicato stampa 20 febbraio 2012 la RAI ha chiarito che il pagamento del canone non è dovuto per il mero possesso di un personal computer collegato alla rete, un tablet o uno smartphone.
Il pagamento del canone speciale è obbligatorio per imprese, società ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori (digital signage); il canone non va corrisposto se tali imprese, società ed enti abbiano già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più televisori.
Con Sentenza 21 febbraio 2012, n. 2546, la Corte di Cassazione in applicazione del principio per cui è definibile la controversia relativa all’impugnazione di un ruolo, iscritto a seguito di un controllo formale ex art. 32-bis, D.P.R. n. 600/73, che disconosce la deducibilità di specifici elementi, ha ritenuto la cartella successiva ad avviso bonariorientrante nella sfera applicativa della definizione delle liti pendenti.
In particolare, i Giudici di Piazza Cavour affermano che:
- si possono definire le liti relative ad atti di rettifica della dichiarazione;
- non si possono definire le liti relative ad atti di mera liquidazione o riscossione in quanto non comportano un accertamento di una maggiore imposta o di una minore deduzione/detrazione.
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 2429 del 20 febbraio 2012, ha chiarito che deve essere considerata legittima la scelta del datore di lavoro di ricorrere alla procedura di mobilità in un singolo centro operativo e non nel complesso aziendale.
Nello specifico la Suprema Corte sottolinea che la legittimità del ricorso alla procedura di mobilità non è legata al fatto che la stessa interessi l’intero complesso aziendale con tutte le sue delocalizzazioni. In tal senso ben può accadere che detta procedura interessi esclusivamente una sede decentra. Il fondamentale requisito legale che va sempre e comunque rispettato, è rappresentato dalla presenza delle esigenze tecnico produttive.
L’INAIL, con Nota n. 1100 del 15 febbraio 2012, interviene in merito al regime contributivo applicabile ai lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato ai sensi del nuovo Testo Unico per l’apprendistato (D.Lgs n. 167/2011).
In particolare l’Istituto, facendo riferimento sia a precedenti orientamenti che ad un recente parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, chiarisce che, ai sensi della disposizione specifica contenuta nell'art. 7, comma 4, del Decreto Legislativo n. 167/2011, il regime contributivo agevolato a carico del datore di lavoro (10%) per l'assunzione con rapporto di apprendistato dei lavoratori in mobilità non può trovare applicazione ai premi assicurativi.
Con Sentenza n. 2419del 20 febbraio 2012, la Corte di Cassazione entra nel merito di una diatriba che riguarda l’INPS e un’azienda informatica, la quale aveva avanzato ricorso dopo le cartelle esattoriali presentate dall’Istituto per omissione contributiva riguardante somme erogate ai dipendenti sottoforma di rimborsi chilometrici, pur senza avere prova dettagliata degli spostamenti effettuati dai propri dipendenti, motivo per il quale l’INPS aveva presentato la propria richiesta.
La Suprema Corte, novando i principi sinora conosciuti sul tema e cassando la richiesta dell’Istituto previdenziale, ha affermato che “l’onere probatorio del datore di lavoro che invochi l’esclusione, dall’imponibile contributivo, delle erogazioni in favore dei dipendenti, è assolto documentando i rimborsi chilometrici con riferimento al mese di riferimento, ai chilometri percorsi nel mese, al tipo di automezzo usato dal dipendente, all’importo corrisposto […] sulla base della tariffa ACI, senza che occorra, al riguardo documentazione specifica ed analitica recante [...] l’analitica indicazione dei viaggi giornalmente compiuti, delle località di partenza e di destinazione, con specificazione dei clienti visitati e riepilogo giornaliero dei chilometri percorsi”.
Con Studio 17 febbraio 2012, n. 11, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è intervenuto sugli obblighi di rendicontazionedel trustee affermando che tale adempimento non è rivolto esclusivamente ai soggetti del trust e che pertanto deve essere coordinato con le scadenze previste per le dichiarazioni fiscali.
Viene inoltre suggerito di inserire specifiche clausole nell’atto costitutivo del trust al fine di meglio definire gli schemi operativi di rendicontazione.
Con Risoluzione 20 febbraio 2012, n. 17, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il Mod. F24, del credito derivante dalla cessione di beni culturali e opere per il pagamento delle imposte ex art. 28-bis, D.P.R. n. 602/1973 e art. 20, D.Lgs. n. 46/1999.
In particolare, il codice tributo è il seguente:
- “6836”, denominato “Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere – Art. 28-bis D.P.R. n. 602/73 e art. 20 D.lgs. N. 46/1999”.
Il Ministero del Lavoro, nella Nota n. 2369 del 16 febbraio 2012, fornisce chiarimenti operativi in merito alle comunicazioni obbligatorie nel settore del turismo e dei pubblici esercizi.
Nello specifico il Ministero individua le aziende che possono (indipendentemente dal CCNL applicato) effettuare la comunicazione preventiva sintetica di assunzione tramite l’invio telematico del modello Uniurg da completare nei successivi tre giorni, fornendo la tabella con i relativi codici ATECO 2007 di iscrizione alla Camera di Commercio.
L’INPS, con il Messaggio n. 2860 del 17 febbraio 2012, che annulla e sostituisce il precedente Messaggio n. 2826/2012 di pari oggetto, rende noto l’aggiornamento dell’applicativo dello Sportello Unico Previdenziale 4.0 dovuto al recepimento delle più recenti disposizioni normative in materia di DURC.
In particolare, viene comunicata la chiusura (a partire dal 14 febbraio 2012) dell’applicativo alle aziende e loro intermediari con riferimento alle richieste di DURC per il settore degli appalti pubblici, in ragione dell’obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti di effettuare l’acquisizione d’ufficio del DURC nel caso di appalto, subappalto, affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni. Inoltre, l’Istituto fornisce indicazioni sulla sospensione del servizio di regolarità contributiva AGR-CAU.
Con il Messaggio n.2891 del 17 febbraio 2012, l’INPS comunica che si sono concluse le istruttorie per l’assegnazione degli incentivi (si veda di seguito) per assunzioni avvenute nel corso del 2010: l’Istituto ha provveduto ad avvertire le aziende escluse, mentre quelle ammesse potranno verificare la comunicazione di accoglimento tramite l’applicazione “DiResCo” sul sito istituzionale dell’Istituto.
Si ricorda che gli incentivi in esame riguardano l’assunzione di:
- disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (comma 134, primo periodo, della disposizione citata);
- che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore (comma 134, secondo periodo, della disposizione citata);
- disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile (comma 151 della disposizione citata).
Il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 3 del 16 febbraio 2012, fornisce chiarimenti in merito al regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ed in particolare in merito alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, D.P.R. n. 207/2010 relativo all’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza.
Tale norma ha introdotto un meccanismo in base al quale, in presenza di Durc irregolare, le stazioni appaltanti si sostituiscono al debitore principale, versando in tutto o in parte, direttamente agli istituti previdenziali e casse edili interessate, le somme dovute in forza del contratto di appalto.
L’INPS, con il Messaggio n. 2890 del 17 febbraio 2012, informa che a partire da gennaio 2012 viene ripristinato l’obbligo del versamento del contributo dello 0,50% a carico delle aziende destinatarie (art. 2, comma 28, Legge n. 662/1996) per:
- il Fondo per il personale del Credito Cooperativo;
- il Fondo per il personale già dipendente dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, poi trasferito all’E.T.I. o ad altra società da essa derivante.
È confermato, inoltre, il contributo ordinario dovuto ai Fondi di solidarietà per il personale dipendente delle imprese assicuratrici, nonché al Fondo di solidarietà per il personale delle Poste Italiane S.p.a., mentre è tuttora sospeso il versamento al Fondo per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.
Il Ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito della Direzione Territoriale del Lavoro di Piacenza, con la Nota Prot. n. 2598 del 14 febbraio 2012, interviene per chiarire la norma che consente alle società cooperative di produzione e lavoro di ridurre temporaneamente i trattamenti economici integrativi nell’ipotesi di crisi aziendale, ex art. 6, comma 1, lett. d) della Legge n. 142/2001.
Il Ministero, in sostanza, afferma che tale disposizione assume un carattere eccezionale ed è prevista limitatamente per le ipotesi legali citate, mentre il datore di lavoro non ha la facoltà di ridurre unilateralmente l’orario di lavoro e, conseguentemente, la retribuzione dei lavoratori, laddove questi offrano la propria prestazione e questa non sia accettata per ragioni imputabili all’organizzazione del datore di lavoro e non, quindi, per ragioni di crisi aziendale.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6389 del 17 febbraio 2012, ha chiarito che in caso di appalto esterno, la responsabilità del datore di lavoro committente in relazione al piano di sicurezza, non può considerarsi esclusa per il solo fatto che l’appaltatore svolga lavorazioni che esulino dal contratto con l’appaltante.
Nello specifico, la Suprema Corte sottolinea che incombe sull’imprenditore appaltante la responsabilità di istruire i dipendenti e curarsi del rispetto di tutte le norme di sicurezza, anche nel caso in cui l’appaltante decida di svolgere lavorazioni collaterali ma escluse dal contratto di appalto. Per tale ragione in caso di infortunio sul lavoro sarà l’imprenditore che ha commissionato il lavoro a rispondere di eventuali mancanze in ordine al piano di sicurezza.
Con Studio 9 febbraio 2012, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha illustrato l’iter per la revisione dei bilanci delle imprese di minori dimensioni utilizzando, in via transitoria e fino all’approvazione dei principi contabili europei, i principi internazionali Isa “Clarified”.
Tale modello di revisione prevede l’individuazione delle aree di bilancio amaggior rischio di errore attraverso le “asserzioni” ovvero “le attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori che si possono verificare”.
Si ricorda poi che per “imprese di minori dimensioni” si devono intendere quelle che, in base all’ultimo bilancio approvato, non oltrepassano due dei tre limiti per la redazione del bilancio consolidato, ovvero:
- 17,5 milioni di euro totale attivo dello stato patrimoniale;
- 35 milioni di euro totale dei ricavi;
- 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
L’INPS, con il Messaggio n. 2781 del 16 febbraio 2012, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al calcolo della retribuzione media giornaliera utile al calcolo dell’indennità di congedo parentale nel caso in cui, nel periodo di riferimento per il calcolo della stessa, la lavoratrice madre abbia fruito di riposi giornalieri per “allattamento”.
Nel particolare, l’Istituto precisa che tale indennità deve essere calcolata tenendo conto sia degli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro per l’attività lavorativa prestata dalla lavoratrice, sia delle indennità corrisposte alla lavoratrice stessa per le ore di allattamento utilizzate nel periodo di riferimento.
Con Risoluzione 17 febbraio 2012, n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha istituito due nuovi codici tributo, per il recupero del credito d’imposta indebitamente utilizzato concesso alle imprese che hanno effettuato nuovi investimenti produttivi nel territorio della Regione Campania ai sensi dell’art. 3, Legge regionale Campania n. 12/2007.
In particolare, sono stati introdotti i seguenti codici tributo:
- “3898”, denominato “Credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 3, Legge regionale n. 12/2007 e relativi interessi – controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge”;
- “3899”, denominato “Credito d’imposta per nuovi investimenti produttivi nella Regione Campania, ai sensi dell’art. 3, Legge regionale n. 12/2007, sanzione – controllo sostanziale dei presupposti e requisiti di legge”.
Tra le misure previste nel Decreto Legge fiscale che sarà presentato nei prossimi giorni dal Governo al Consiglio dei ministri, si prevede la modifica dei tempi e delle modalità di versamento dell’acconto IRES e delle relative addizionali e dell’acconto IRAP dovuto dalle imprese.
In particolare, per quanto riguarda gli acconti IRES, ridotti al 98,5%, i nuovi quattro termini di versamento a cui fare riferimento (in luogo dei due attualmente vigenti) dovrebbero essere:
- 16 marzo (pagamento del 30% dell’acconto complessivo dovuto nel periodo d’imposta precedente);
- 16 giugno (pagamento di un importo che, considerato l’anticipo versato, dovrà raggiungere complessivamente il 50% dell’acconto dovuto);
- 16 settembre – 16 dicembre (versamento del restante 50% dovuto, ripartito in due rate).
L’INPS, con il Messaggio n. 2766 del 16 febbraio 2012, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’attività di riscossione, per il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Istituto, effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con validità di titolo esecutivo (art. 30, Legge n. 122/2010).
In particolare, viene precisato che in caso di pagamento, da parte dell’azienda, dopo la formazione dell’avviso di addebito e della sua consegna all’agente di riscossione non sono ammessi provvedimenti di sgravio di partite debitorie e, quindi, sono dovute anche l’aggio e le sanzioni.
Il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 2 del 16 febbraio 2012, fornisce chiarimenti operativi in merito alle novità introdotte dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 (Decreto semplificazioni).
In particolare la Direzione generale per l’attività ispettiva comunica che:
- dal 1° aprile 2012 la procedura di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza è devoluta alle ASL;
- i lavoratori extra nei settori del turismo e dei pubblici esercizi sono soggetti agli obblighi di comunicazione delle assunzioni generalmente previsti in tali settori (comunicazione preventiva dei soli dati essenziali del lavoratore e del datore di lavoro da completare entro i successivi tre giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro);
- le comunicazioni di sospensione degli obblighi occupazionali relativi al collocamento obbligatorio nel caso di aziende interessate da interventi di integrazione salariale, con unità produttive ubicate in più province, sono effettuate direttamente al Ministero del Lavoro.
Infine, il Ministero prende in esame le novità relative alle semplificazioni introdotte in materia di Libro Unico del Lavoro e di responsabilità solidale negli appalti.
L’INPS, con la Circolare n. 23 del 16 febbraio 2012, interviene relativamente alla trasmissione telematica della certificazione di malattia, per rendere noti nuovi servizi messi a disposizione per la consultazione delle attestazioni di malattia.
In particolare, viene estesa la possibilità di consultare gli attestati di malattia attraverso il sistema di accesso con PIN ovvero tramite l’invio con PEC:
- agli intermediari muniti di delega generale da parte del datore di lavoro;
- ai datori di lavoro agricolo e loro intermediari che effettuano i versamenti contributivi tramite modello DMAG;
- agli intermediari delle amministrazioni pubbliche.
Inoltre viene reso operativo il servizio di richiesta da parte del lavoratore di invio tramite sms del numero di protocollo del certificato trasmesso dal medico curante.
Il tavolo tecnico composto da Agenzia per il terzo settore, CNDCEC e OIC in data 16 febbraio 2012 ha pubblicato in consultazione la bozza del secondo principio contabile per gli enti non profit.
Tale principio si prefigge lo scopo di definire le linee da seguire nel processo di iscrizione e valutazione delle liberalità nel bilancio d’esercizio.
Il documento sarà in consultazione pubblica fino al 15 maggio.
Con Sentenza 16 febbraio 2012, n. 2193, la Corte di Cassazione ha sancito la legittimità di un accertamento antielusivo (art. 37-bis, D.P.R. n. 600/73) anche se la contestazione riguarda la violazione di norme entrate in vigore successivamente al fatto contestato.
Di fatto, la Suprema Corte ha sostenuto la retroattività del principio dell’abuso del diritto, in considerazione dei principi generali di capacità contributiva (art. 53, comma 1 Cost.) e solidarietà (art. 2 Cost.).
Nel caso di specie, il principio di diritto è stato applicato in un caso di utilizzo di detrazioni sugli interessi passivi del mutuo sottoscritto da un socio residente all’estero, per finanziare la società, ritenuto elusivo in forza dell’art. 37-bis, comma 3, lett. f-ter), D.P.R. n. 600/1973.
In data 15 febbraio 2012, fra il Ministero del Lavoro ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa per migliorare la gestione delle ispezioni in azienda, attraverso la semplificazione dei tempi di verifica e di riscontro della documentazione.
Nel caso di documentazione già nella disponibilità degli organi ispettivi, in quanto presente nelle banche dati a disposizione del Ministero del Lavoro e, quindi, acquisibile preventivamente o in fase di accertamento, la stessa non dovrà più essere richiesta alle aziende nel corso della verifica ispettiva. Tra i documenti che non dovranno più essere consegnati dalle aziende agli ispettori rientrano, ad esempio, le comunicazioni obbligatorie telematiche di instaurazione del rapporto di lavoro (Unilav e Uniurg), salvo che per i lavoratori domestici, i prospetti informativi di collocamento obbligatorio, il DURC, le informazioni relative ai modelli UNIEMENS dal 2010 in poi consultabili da Net-INPS, come riportato nell’elenco (integrabile con successivi accordi) allegato al Protocollo.
L’INAIL, con la Nota prot. n. 992 del 13 febbraio 2012, facendo seguito alla Nota prot. n. 656 del 30 gennaio, informa di aver messo a disposizione degli utenti una nuova procedura per il ”trasferimento ad altro utente” di deleghe, pratiche e LUL, rendendo così più semplice la transizione ai nuovi profili “commercialista ed esperto contabile” e “avvocato”, introdotti con la precedente comunicazione, da parte dei professionisti iscritti con codice fiscale alfanumerico solo nel vecchio profilo “consulente del lavoro old”.
Con Circolare 15 febbraio 2012, n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha diramato alcuni chiarimenti sull’applicazione della nuova disciplina dei fondi immobiliari (D.L. n. 78/2010) tra cui i più rilevanti sono:
- gli investitori istituzionali possono utilizzare il regime fiscale agevolato di cui all’art. 8, comma 9, D.L. n. 70/2011 (tassazione definitiva del 20%);
- gli investitori diversi da quelli istituzionali che detengono una quota di partecipazione superiore al 5%:
- devono applicare il regime di imposizione per trasparenza, con la conseguenza che i redditi da partecipazione vengono imputati indipendentemente dalla loro percezione;
- scontano un’imposta sostitutiva dei redditi pari al 5% del valore medio delle quote detenute al 31 dicembre 2010;
- i fondi, con almeno un partecipante istituzionale con quota superiore al 5% al 31 dicembre 2010 e messi in liquidazione entro il 31 dicembre 2011, scontano un’imposta sostitutiva del 7% del valore netto del fondo come da prospetto redatto al 31 dicembre 2010.
Con Comunicato stampa 15 febbraio 2012, n. 17, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che il termine per il versamento dell’imposta relativa alle attività oggetto di “scudo” fiscale, fissato al 16 febbraio, sarà differito con il primo provvedimento legislativo utile.
Il MEF precisa inoltre che con lo stesso provvedimento sarà disposto che i versamenti non effettuati fino alla data di entrata in vigore delle disposizione di proroga non configureranno violazione in materia di versamenti.
